Caso Messina, un precedente recente può far tremare i giallorossi: i dettagli
Il caso Messina ha fatto irruzione nelle vicende del girone I della serie D, la palla è passata alla Procura Federale che dovrà fare le indagini del caso. In caso di club colpevole, la gamma delle possibili sanzioni vanno dai punti di penalizzazione sino all'esclusione della squadra peloritana.
La fattispecie che potrebbe in qualche modo riguardare la Reggina è quella relativa alla possibile controfirma negli accordi di tesseramento da parte di soggetti inibiti, che renderebbe nullo qualsiasi accordo e dunque irregolare la posizione dei calciatori poi scesi in campo con la maglia giallorossa.
CLICCA QUI - Caso Messina, di cosa si parla: esposti, inchieste, riscontri, un breve riassunto
E' tutt'ora in corsa il caso relativo al tesseramento irregolare di un calciatore da parte del Soccer Massafra, formazione pugliese che milita nel torneo di Eccellenza. Sia il TFN che la Corte Federale hanno accolto il ricorso di alcuni club in merito alla posizione irregolare di un calciatore, il cui tesseramento è stato controfirmato dal presidente del club, all'epoca inibito. Una sentenza che potrebbe fare giurisprudenza anche nel paventato caso Messina, che però può essere più grave rispetto all'utilizzo di un solo tesserato.
"...Come noto, l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva disciplina la sanzione dell’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, prevedendo al comma 2 che essa comporta, in ogni caso:
"a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;
c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi [...];
d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi".
Il comma 3 del medesimo articolo precisa che il soggetto inibito " non può svolgere alcuna attività nell’ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa".
L’art. 32, comma 1, C.G.S. ("Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari ") stabilisce inoltre che "è fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto".
L’art. 39 N.O.I.F. disciplina il tesseramento dei calciatori, prevedendo al comma 2 che " la richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. [...] debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice" e al comma 3 che "la data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento".
Sicché, come affermato costantemente dalla giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, gli atti posti in essere da soggetti inibiti sono affetti da nullità radicale e insanabile, con effetto retroattivo (ex tunc) (cfr. ex multis, Decisione TFN Sezione Tesseramenti n. 4/2022
“L'ordinamento federale non può accordare alcuna forma di tutela, riconoscendo validità ed efficacia agli atti aventi rilevanza in ambito sportivo posti in essere da un soggetto sottoposto ad inibizione, pena lo svuotamento di fatto della funzione punitiva e preventiva da riconoscersi a tale sanzione”).
Stante quanto precede, in via preliminare e assorbente, questa Corte rileva che la questione sottoposta al suo vaglio possa trovare
soluzione dirimente e definitiva nell’esame della documentazione acquisita agli atti, dalla quale emerge un dato fattuale incontrovertibile: il Contratto tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società-Atleta) sottoscritto tra l’A.S.D. Soccer Massafra 1963 e il calciatore Raffaele Pentimone reca espressamente la data del 31 ottobre 2025. Tale circostanza assume carattere dirimente e, di per sé sola, è sufficiente a fondare il rigetto del reclamo in quanto accadimento inconfutabilmente ascrivibile al legale rappresentante della reclamante in un momento successivo all’efficacia dell’inibizione.
Invero, la formazione del titolo contrattuale costituisce l’evento fondante il rapporto tra la società calcistica ed il calciatore; sicché, da un lato, appare certo che l’avvenuta conclusione dello stesso in data successiva al 30 ottobre 2025 con avvenuta sottoscrizione da parte del Sig. Rubino costituisce di per sé evidenza che, in costanza della sanzione, sono stati compiuti atti vietati".
Va detto che la vicenda va avanti da ben quattro mesi e ancora non è stata decisa la sanzione a carico del club pugliese. Detto ciò, in linea molto semplicistica, il contratto di un tesserato controfirmato da un dirigente inibito è nullo e dunque se quel giocatore è sceso in campo si è commesso un illecito. Nel caso del Messina, stante gli esposti di Sancataldese e Acireale, toccherà alla Procura Federale fare le indagini del caso e se la questione riguarderà molti calciatori o tutti i contratti sottoscritti prima dell'acquisto del ramo sportivo da parte di Racing Group le ipotesi di sanzioni possono essere molteplici: l'esclusione, e dunque l'annullamento dei risultati delle gare della squadra peloritana, sarebbe la pena più dura.
