Serie B, Giudice Sportivo dopo la tredicesima: stangata per l'Ascoli

15.11.2022 18:05 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
Serie B, Giudice Sportivo dopo la tredicesima: stangata per l'Ascoli
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare della tredicesima giornata del campionato di serie B:

PROVVEDIMENTI verso CALCIATORI:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA - COLLOCOLO Michele (Ascoli)

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA - PEDA Patryk, LA MANTIA Andrea (Spal), VALLOCCHIA Andrea (Cosenza), CALABRESI Arturo (Pisa), CITTADINI Giorgio (Modena), HAPS Ridgeciano (Venezia), MAITA Mattia (Bari), MARCONI Ivan (Palermo)

Secondo giallo per Canotto, primo per Menez e Liotti

PROVVEDIMENTI verso ALLENATORI e DIRIGENTI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA - BUCCHI Cristian (all. Ascoli); POZZOLI Alessandro (medico sociale Como):

AMMENDA DI € 5.000,00 - NERI Carlo (pres. Ascoli): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato l'operata dell'Arbitro rivolgendo a quest'ultimo espressioni ingiuriose;

TACOPINA Joseph (pres. Spal): per avere, al termine della gara, mentre l'Arbitro usciva dal terreno di giuoco, contestato veementemente quest'ultimo indirizzandogli espressioni ingiuriose.

PROVVEDIMENTI verso SOCIETA':

Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere omesso di impedire, al 26° del secondo tempo, l'ingresso nel recinto di giuoco di due persone non autorizzate che, arrivando in prossimità del terreno di giuoco, contestavano con atteggiamento intimidatorio ed espressioni gravemente ingiuriose l'operato arbitrale costringendo, pertanto, l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto e mezzo, reiterando tale atteggiamento anche al termine della gara all’interno degli spogliatoi; per avere inoltre suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti del Direttore di gara; per avere infine, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica una delle quali colpiva un calciatore della squadra avversaria causandogli momentaneo dolore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, all'inizio del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo che esplodeva vicino a due steward causandone lo stordimento; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un petardo ed una bottiglietta di plastica semipiena; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto al termine della gara dal proprio Presidente.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SPAL a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto al termine della gara dal proprio Presidente.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, nel corso della gara, la regolare ripresa del giuoco.