Normativa Codice Della Crisi e Manuale Licenze Nazionali 23-24: le novità introdotte dalla FIGC, la scadenza del 20 giugno
Non solo la scadenza per la presentazione della domanda di iscerizione, ma anche il piano per garantire alla Federcalcio il rispetto degli strumenti per la risoluzione della crisi d'impresa. La FIGC ha pubblicato, tramite il COMUNICATO UFFICIALE N. 169/A, le norme federali rimodulate in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, tenendo conto degli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, come ad esempio il Codice di Crisi d'Impresa al quale ha avuto accesso la stessa Reggina di Saladini.
Si legge in merito:
Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, ai fini del rilascio delle Licenze Nazionali di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023 continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal Titolo I) dei citati Comunicati Ufficiali.
Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:
a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all’originale dei suddetti provvedimenti;
b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;
c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.
Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.
L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato professionistico di competenza 2023/2024.
Restano salve le disposizioni dei Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, per l’inosservanza di quanto previsto alla lettera c).
In ogni caso, la mancata concessione della Licenza Nazionale è ricorribile ai sensi del Titolo IV) dei Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023.
In particolare l'articolo 85 delle NOIF è stato integrato con alcune norme. Lettera E)
1. In caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura unitamente ad un piano economico-finanziario, asseverato da un soggetto abilitato, da cui risulti la capacità delle società di operare quali entità in funzionamento almeno sino al termine della stagione sportiva in corso. Le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi al Campionato di competenza, prescritti dalle precedenti lettere A), B), C) o D), fatto salvo, per l’assolvimento dei debiti, il caso in cui, in esito alla omologazione della competente Autorità Giudiziaria o con equivalente provvedimento divenuto definitivo, siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.
Articolo 90, comma 4 bis)
4 bis. Il provvedimento di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui le società abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori permane sino al termine della seconda sessione di mercato successiva all’intervenuta omologazione della competente Autorità Giudiziaria o ad equivalente provvedimento divenuto definitivo, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.
Il comma 4 dice:
In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell’indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti. Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento.
