REGGINA: IL CASO MESSINA, LE TEMPISTICHE SOSPETTE ED I PRINCIPI (ABUSIVI) DEL FORO

02.07.2026 09:00 di  Valerio Romito   vedi letture
REGGINA: IL CASO MESSINA, LE TEMPISTICHE SOSPETTE ED I PRINCIPI (ABUSIVI) DEL FORO

Nell’universo social in cui la tuttologia è diventata pratica comune, nonché atipico strumento di “democratizzazione” di competenze, ogni tanto l’ostinazione dei fatti, specie se accompagnata da solide motivazioni giuridiche e dottrinale, con il tempo riesce ad avere la meglio sul sentito dire da miocugginofontecerta; anche se, in questo caso, la stessa tempistica può diventare nemica di un’equa definizione delle controversie, in termini di conseguenze.

Nella giornata di ieri, la Procura federale FIGC ha finalmente notificato all’ACR Messina l’avviso di chiusura delle indagini relative all’ormai noto caso delle firme apposte da soggetti inibiti ed oggetto di ricorso da parte di Reggina, Acireale e Sancataldese; ricorso che, ricordiamo, è stato dichiarato inammissibile dal TFN in quanto casistica rientrante tra i procedimenti necessariamente instaurati solo su deferimento del Procuratore federale.

La comunicazione notificata alla società peloritana costituisce sostanzialmente un’anticamera del successivo deferimento in quanto, ai sensi dell’art.123 del Codice di Giustizia Sportiva, essa avviene nel momento in cui il Procuratore ritiene di “non dover formulare richiesta di archiviazione” e che dunque, salvo sorprese, comporterà una sanzione a carico dei biancoscudati ma che non andrà ad incidere sul campionato appena concluso, rendendo dunque tale notizia, per quanto ci riguarda, un mero esercizio accademico.

La stessa Procura era infatti stata precedentemente investita della questione tramite esposto presentato in data 15 aprile 2026, ma solo nella giornata di ieri ha comunicato ufficialmente la chiusura dell’istruttoria, ossia ben oltre i 60 giorni previsti dall’art.119 comma 4 CGS per la durata delle indagini, nonché assai curiosamente (e beffardamente) proprio il primo luglio, ossia il primo giorno della nuova stagione 2026/27 per la quale, di fatto, circoscrive l’efficacia delle eventuali sanzioni irrogate.

La stessa sentenza di inammissibilità per motivi esclusivamente procedurali, escludendo essa stessa la temerarietà dell’azione intrapresa, lanciava già allora un indizio preciso sull’attendibilità del merito contestato, ma non impediva alla pletora di commentatori autoproclamatisi principi (abusivi) del foro, di bollare l’iniziativa giudiziaria quale inutile, scellerata, persino antisportiva nella convinzione, piuttosto surreale, che il torto non appartenga a chi viola le regole ma a coloro che lo denunciano, vaneggiando di provvedimenti esecutivi sanatori di atti nulli che invece, come avevamo ribadito per settimane, sono e restano atti insanabili proprio perché nulli o, come nel caso in questione, inesistenti in base a principi cardine dell’ordinamento giudiziario (sportivo e non) e da una giurisprudenza acclarata.

A questo punto, in un contesto di normalità, anche chi aveva persino solidarizzato con le controparti interessate spinto unicamente dal solito astio verso l’ormai ex proprietà amaranto ed incurante del fatto che lo stesso avrebbe travolto ciò che sopravvive alle proprietà di turno, ossia semplicemente gli interessi della Reggina, dovrebbe invece razionalmente essere colto da un sentimento di rabbia per l’ennesima “impresa” della giustizia sportiva, impegnata esclusivamente a tutelare sé stessa dalle conseguenze di quella che appare sempre di più una clamorosa brutta figura da "annacquare" al più presto, e che finisce nuovamente per  penalizzare, seppur indirettamente, la compagine amaranto che, ancora una volta, assume le sembianze del povero barile vittima delle intemperanze degli asini.