Caso Messina, irregolarità tesseramenti nel settore giovanile: punti di penalizzazione. La Reggina aveva ragione

10.07.2026 17:30 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Caso Messina, irregolarità tesseramenti nel settore giovanile: punti di penalizzazione. La Reggina aveva ragione
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In attesa del deferimento dell'ACR Messina in merito al caso tesseramenti (CLICCA QUI - Caso tesseramenti irregolari Messina, la Procura Federale ha comunicato conclusione indagini: giallorossi verso il deferimento), arriva una sentenza che certifica la bontà del ricorso della Reggina, proposto dalla oramai ex dirigenza, verso il caso assolutamente spinoso. La Corte di Appello Federale ha confermato la penalizzazione di due punti comminata al club per il tesseramento irregolare di due calciatori della Juniores avvenuto si prima del passaggio del titolo sportivo al nuovo club di Justin Davis, ma che, come sosteneva la Reggina nel caso riguardante la Prima Squadra, era sostanzialmente in continuità.

Scrive nel dispositivo la Corte:

Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del Giudice sportivo territoriale (Comunicato ufficiale n. 151 del 23 ottobre 2025), che aveva accertato l’irregolare schieramento dei due calciatori, sanzionando con la perdita della gara (0-3) la società e disponendo l’inibizione, fino al 15 novembre 2025, del dirigente accompagnatore.

Dall’attività istruttoria emergeva che il sig. Dibassey era stato regolarmente tesserato soltanto in data 6 novembre 2025 e il sig. Drammeh in data 21 ottobre 2025, ossia in epoca successiva allo svolgimento delle gare oggetto di contestazione.

Con memoria difensiva depositata in primo grado, il sig. Davis e la società eccepivano che i fatti afferivano a un periodo nel quale la società ACR Messina 1900 SSD a r.l. non era ancora costituita. Deducevano, in particolare, che l’odierna reclamante era stata costituita solo in data 25 ottobre 2025, con registrazione dell’atto costitutivo il 27 ottobre 2025; che le gare erano riferibili alla diversa società ACR Messina S.r.l., dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale ordinario di Messina il 12 settembre 2025, il cui ramo d’azienda sportivo era stato gestito in esercizio provvisorio sino al 15 dicembre 2025; che in data 9 dicembre 2025, con atto per notar Vicari, la curatela della Liquidazione giudiziale della società “ACR Messina srl” cedeva e trasferiva alla società “A.C.R. Messina 1900 S.S.D. a.r.l.” l’intero complesso aziendale della ACR Messina srl composto da marchi, contratti in essere con i giocatori, staff tecnico ed in genere tutti i tesserati, beni mobili ed attrezzature sportive; che con Comunicato ufficiale n. 111/A del 15 dicembre 2025 il Presidente federale aveva revocato l’affiliazione alla ACR Messina S.r.l. in liquidazione giudiziale, affiliato la ACR Messina 1900 SSD a r.l. e disposto il trasferimento a quest’ultima del titolo sportivo e del parco calciatori.

Su tali premesse, la difesa chiedeva il rigetto del deferimento nei confronti del sig. Davis e della società. Il Tribunale federale territoriale, con la decisione dell’8 maggio 2026 procedimento n. 40/B, Comunicato ufficiale n. 572 dell’8 maggio 2026, proscioglieva il sig. Davis dagli addebiti, perché non responsabile dei fatti, non avendo egli rivestito alcuna carica societaria all’epoca dell’illecito.

Lo stesso Tribunale dichiarava, per contro, la responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 CGS, irrogando a suo carico la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027, e l’ammenda di euro 200,00; irrogava, altresì, ai calciatori sigg.ri Dibassey e Drammeh due giornate di squalifica ciascuno e al sig. Marchese due mesi di inibizione. Per quanto di interesse in questa sede, quanto alla posizione della società, il Tribunale così motivava:

Diversamente deve concludersi con riguardo alla posizione della società. L’illecito risulta documentalmente provato e consiste nell’impiego di un calciatore non tesserato, in violazione delle norme federali vigenti. Tale condotta comporta responsabilità della società a titolo oggettivo. Nel caso di specie, sebbene il fatto sia stato commesso anteriormente alla cessione, deve ritenersi che la responsabilità sportiva sia imputabile alla odierna società ACR Messina, in ragione: della continuità del titolo sportivo; della espressa clausola contrattuale con cui l’acquirente ha accettato il trasferimento “in contenzioso”, assumendo il rischio di ulteriori sanzioni per fatti antecedenti. Tale clausola, pur operando sul piano civilistico, assume rilevanza anche nell’ordinamento sportivo quale indice inequivoco della volontà di subentrare nella complessiva posizione giuridico-sportiva del sodalizio, incluse le conseguenze sanzionatorie, oggettivamente imputabili. Ne deriva che la società odierna deve rispondere dell’illecito ai fini disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., atteso che il successivo tesseramento, intervenuto in epoca successiva allo svolgimento delle gare sopra indicate, non vale a escludere né ad attenuare la responsabilità della compagine. Tale adempimento costituisce, infatti, atto dovuto di ripristino della legalità federale, la cui omissione avrebbe altresì potuto assumere rilievo quale ulteriore elemento aggravante”.

Continua la Corte che spiega la penalizzazione:

3. Per quanto riguarda la penalizzazione di due punti in classifica va svolto un diverso ragionamento.

Ad avviso di questa Corte, tale questione coinvolge il tema del trasferimento del “titolo sportivo”, e della sua natura, in ordine al quale il reclamo è destituito di fondamento per le seguenti considerazioni.

3.1 Il titolo sportivo per una società altro non è che il riconoscimento, da parte della federazione di appartenenza, di determinate condizioni tecniche e sportive che consentono la partecipazione ad un determinato campionato. La stessa F.I.G.C. dà una vera e propria definizione di “titolo sportivo” nell’art. 52 dei suoi regolamenti interni federali (N.O.I.F.). Per questo motivo, il titolo sportivo corrisponde ad una sorta di autorizzazione che la federazione stabilisce se assegnare o meno ad un club sportivo in base a determinati parametri sia economici che sportivi.

Infatti, il titolo non viene assegnato solo per meriti sportivi, ma la società deve rispettare anche severi parametri economici per poter partecipare al proprio campionato di competenza. Esso è un elemento caratterizzante ed individualizzante l’ordinamento sportivo; infatti, rappresenta l’aspetto diversificante delle società calcistiche rispetto alle società di capitali di diritto comune.

Proprio per questa sua netta differenza tra ordinamento sportivo e ordinamento statuale, non è possibile per una società sportiva, coinvolta in un trasferimento d’azienda, cedere anche il titolo sportivo insieme agli altri asset patrimoniali.

Dispone infatti l’art. 52, 2° comma, delle N.O.I.F., che “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”.

La ratio di tale norma è abbastanza evidente. Infatti il titolo sportivo, dal momento che è un riconoscimento da parte della federazione, non può essere gestito dai club come un bene proprio e non può, per tale motivo, essere assoggettato alla normativa privatistica in materia di circolazione dei beni.

Tant’è vero, proprio per il divieto di una sua valutazione economica, che in nessun bilancio di società sportive professionistiche si trova iscritta la voce “titolo sportivo” tra le immobilizzazioni immateriali.

Non è quindi possibile paragonare l’istituto statuale del trasferimento d’azienda all’istituto del trasferimento del titolo sportivo.

Il primo circola in base alle norme civilistiche ed è la stessa società a disporne le sorti, mentre il secondo non può circolare liberamente e, nel caso ciò avvenisse, è solo la F.I.G.C. a stabilire la sua circolazione.

L’impossibilità di considerare il titolo sportivo come un asset patrimoniale dell’azienda liberamente trasferibile a titolo oneroso, discende quindi dalla peculiarità dello stesso e dalla valenza al medesimo attribuita dall’ordinamento sportivo nell’ambito della propria autonomia.

Il dettato normativo per cui “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione” deve essere inteso nel senso di considerare il valore intrinseco del titolo sportivo non già come assoluto, bensì come relativo, ovvero come partecipativo, che trova il proprio riconoscimento nel contesto normativo - quello sportivo - in cui viene a maturare e ad esprimersi.

Da tale incontestabile presupposto discende, quale ovvio corollario, la impossibilità di rivendicare la libera disponibilità del citato titolo alla stregua di un qualsivoglia diritto assoluto e, coerentemente, l’impossibilità di considerare il titolo sportivo come un asset patrimoniale del quale una società possa disporre in favore di terzi. A mente delle regole sportive, e segnatamente del citato art. 52 NOIF della FIGC, allorquando una società risulta incorrere nella perdita del titolo sportivo, non viene meno una propria componente aziendale, bensì viene meno, in maniera definitiva, un proprio profilo soggettivo, di natura relativa, intrinseco alla qualità di associata che le consenta di partecipare, in conformità con quanto prescrive l’art. 24, comma 1, c.c., alle attività federali (Cfr. Collegio di garanzia dello sport, n. 89/2017).

Il titolo sportivo è, dunque, una qualità, il complesso delle condizioni di natura tecnico-sportiva, uno status che la società sportiva titolare dello stesso riveste nei confronti dell’organizzazione calcistica della FIGC e, più in generale, dell’ordinamento sportivo. In altri termini, esso inerisce al soggetto affiliato in sé, perché non solo ne descrive il merito e le capacità sportive, ma soprattutto la sua partecipazione all’organizzazione e, quindi, è una delle qualità del rapporto associativo dell’affiliato con la FIGC (TAR Lazio, Sezione III, 22/09/2004, n. 9668; Sezione III, 07/04/2005 n. 2571).

Il titolo sportivo, quindi non può essere qualificato come bene ex art. 810 c.c. né come diritto e men che mai potestativo, ma deve quindi essere considerato come uno dei profili della qualità di associato alla federazione sportiva; conseguentemente, poiché la qualità di associato, secondo le generali regole contrattuali e quelle particolari del contratto di associazione, è trasmissibile soltanto se lo consentano l’atto costitutivo o lo statuto e, ovviamente, secondo le regole da questi stabilite, così il titolo sportivo è trasmissibile in base alle regole stabilite dall’ordinamento settoriale cui afferisce la società sportiva, ossia dalla federazione, nel caso di specie, dalla F.I.G.C. (Cfr. Tribunale di Napoli, sezione VII, sentenza 25 febbraio 2010 – Fallimento Napoli calcio).

3.2 Fatte queste doverose premesse in ordine all’inquadramento ed alla qualificazione giuridica dell’istituto “Titolo sportivo”, e facendone corretta applicazione alla fattispecie in esame, ne deriva che il trasferimento del titolo sportivo vive di vita autonoma ed è sottratto alla disponibilità delle parti, in quanto è di esclusiva competenza della FIGC ex art. 52 NOIF, e soprattutto non è vincolato dalle vicende societarie. Come correttamente osservato in udienza dal rappresentante della Procura federale il CU n. 111/A del 15/12/2025 di revoca e nuova affiliazione che trasferisce alla reclamante il titolo sportivo e l'intero parco tesserati, trascina con sé tutti i risultati sportivi della squadra juniores under 19 conquistati dalla precedente società in termini di punti in classifica e di penalizzazioni.

Le squalifiche e le ammonizioni riportate dai singoli calciatori seguono, invece, i calciatori medesimi nell’ambito del parco tesserati trasferito e non integrano una traslazione, in capo alla nuova affiliata, delle posizioni disciplinari personali dei tesserati, secondo quanto si preciserà al § 3.7.

3.3 Per quanto possa valere, anche l’atto di vendita per notaio Vicari del 9/12/2025 prende atto che con riferimento alla prima squadra vi è una penalizzazione di 14 punti da scontare nel campionato in corso per effetto di una decisione della giustizia sportiva (TFN, Sezione disciplinare n. 216 del 4/6/2025).

La penalizzazione di 14 punti segue pertanto le vicende del trasferimento del titolo sportivo. Va peraltro precisato che il richiamo all’atto notarile e alla penalizzazione di quattordici punti ivi menzionata, vale in questa sede a fini meramente ricognitivi del contesto in cui la vicenda si colloca, e non già quale fondamento della permanenza della penalizzazione in capo alla nuova affiliata.

La penalizzazione, infatti, segue il titolo sportivo non perché le parti lo abbiano convenuto nell’atto di trasferimento dell’azienda, bensì perché così dispone l’ordinamento sportivo: è l’attribuzione del titolo da parte della Federazione, disposta con il Comunicato ufficiale n. 111/A del 15 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 52 delle N.O.I.F., e non la pattuizione negoziale, a determinare il subentro della reclamante nella posizione di classifica e nelle penalità che ad essa accedono.

L’atto notarile si limita, sul punto, a dare conto di una conseguenza che discende, a monte e indipendentemente dalla volontà delle parti, dalla disciplina federale.

La permanenza della penalizzazione si giustifica, invece, su un piano affatto diverso da quello della responsabilità disciplinare: quello degli effetti squisitamente sportivi inerenti alla continuità del titolo e alla posizione competitiva che, con l’attribuzione del titolo alla nuova affiliata, a questa viene trasferita. Non si tratta, cioè, di far rispondere la reclamante di un fatto altrui, bensì di prendere atto che, subentrando nel titolo sportivo in corso di campionato, essa subentra nella medesima posizione di classifica della cedente, con tutto ciò che quella posizione, in quel dato momento, incorpora: i punti conquistati sul campo e, specularmente, i punti di penalizzazione che su di essa gravano".

In attesa della decisione sul caso della Prima Squadra, c'è una verità inconfutabile: la Reggina ha fatto bene a proporre ricorso, ma i tempi pachidermici della giustizia sportiva hanno sbarrato la strada agli amaranto. Chi da oggi in poi dice che la Reggina aveva torto è mbuccalapuni.

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