Serie B, Giudice Sportivo dopo la trentesima: Loiacono e Palmiero saltano Reggina-Cosenza
Resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo le gare della trentesima giornata del campionato di serie B:
PROVVEDIMENTI verso CALCIATORI:
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA - DI CARMINE Samuel (Cremonese)
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA - COLOMBO Lorenzo (Spal), TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento), BERTONCINI Davide (Como), CRECCO Luca (L.R. Vicenza), LERIS Mehdi (Brescia), LOIACONO Giuseppe (Reggina), PALMIERO Luca (Cosenza), PARODI Luca (Alessandria), SORENSEN Frederik, AGAZZI Davide (Ternana),TSADJOUT Frank (Ascoli), VALZANIA Luca (Cremonese)
PROVVEDIMENTI verso ALLENATORI:
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 -
BISOLI Pier Paolo (Cosenza): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento
intimidatorio ed aggressivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA - IACHINI Giuseppe (Parma): per avere, al 34° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, rivolto
una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara.
PROVVEDIMENTI verso SOCIETÀ:
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 44° ed al 46° del
secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano il Direttore di gara,
in entrambe i casi, ad interrompere il giuoco per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma
1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva per avere omesso di
impedire la presenza, nel recinto di giuoco, di un proprio collaboratore non inserito nella distinta di
gara che, al 43° del secondo tempo, ostacolava un calciatore avversario nel tentativo di effettuare
rapidamente una rimessa laterale, generando, pertanto, momenti di tensione.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato
nel recinto di giuoco un bottiglia d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo,
lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
