Caso Messina, le motivazioni della TFN su inammissibilità ricorso Reggina: "Non è azione temeraria, ma competenza azione disciplinare è della Procura"

21.05.2026 17:15 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Caso Messina, le motivazioni della TFN su inammissibilità ricorso Reggina: "Non è azione temeraria, ma competenza azione disciplinare è della Procura"
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Il Tribunale Federale della FIGC ha pubblicato le motivazioni della DECISIONE N. 251/TFN - (Ricorso della AS Reggina 1914 SSDARL - 243/TFNSD),  che lo scorso 12 maggio aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società AS Reggina 1914 contro la società ACR Messina 1900 nonché contro Davis Justin Leigh, legale rappresentante del club, e nei confronti della società SSD Città di Acireale 1946 e altri.

Nel suo ricorso, l’AS Reggina 1914 aveva denunciato presunte irregolarità commesse dalla società siciliana durante la stagione in corso, chiedendo che venisse sanzionata “per riparare al pregiudizio ingiustamente subito sia dalla Reggina sia da tutte le altre squadre militanti nel Girone I del campionato di Serie D”.

Vi proponiamo il motivo per il quale il TFN ha dichiarato inammissibile il ricorso così come riportato nel dispositivo:

"....Il ricorso è inammissibile.

"Il nuovo Codice di giustizia sportiva ha previsto una giustizia organizzata sul c.d. sistema del doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d'appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall'altra il Giudice federale, anch'esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d'appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi." (CFA, Sez. I, n. 64/2023-2024; CFA, Sez. IV, n. 42/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 29/2020-2021; Corte federale d'appello, Sez. I, n. 51/2020-2021).

Come chiaramente ritenuto dalla CFA, "Secondo l'art. 25, comma I, CGS CONI (*Competenza dei Giudici federali"): *I. I Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali". La disposizione è riprodotta pressoché integralmente dall' art. 79, comma 1, CGS FIGC, il quale è rubricato: Competenza e articolazione territoriale del Tribunale federale' e recita: */. I Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali". Ancora, l'art. 30, comma 1, CGS CONI stabilisce: '1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale'. Come questa Corte ha ripetutamente affermato, il sistema della giustizia endofederale è tendenzialmente organizzato in base al c.d. doppio binario: da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte d'appello sportiva con competenza su tutti gli accadimenti verificatisi durante le gare sportive, dall'altra il Giudice federale, anch'esso di primo e secondo grado, rappresentato dal Tribunale federale e dalla Corte d'appello federale che giudicano sui deferimenti adottati dalla Procura federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai giudici sportivi. In tale quadro, il nuovo CGS FIGC, all'art. 79 - con un profilo assertivo e definitorio non presente nel Codice previgente introduce una norma di sistema' avente specificamente ad oggetto la competenza del Tribunale federale. Questa è disposizione generale e residuale sulla attribuzione della competenza del Tribunale federale (cosi come lo sono i citati artt. 25 e 30 del CGS CONI), il cui effetto è quello di garantire una piena autodichia dell'ordinamento endofederale, senza cioé che vi siano vuoti di tutela che legittimino il ricorso al solo Collegio di garanzia dello sport ai sensi dell'art. 54, comma I, del CGS CONI (CFA, Sez. I, n. 51/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 29/2020-2021). In conformità a quanto ha più volte rilevato lo stesso Collegio di garanzia, in assenza di espresse previsioni normative, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti gli organi della giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi di questa e alle condizioni sancite dal CGS CONI, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di garanzia medesimo" (Decisione/0096/CFA-2021-2022).

Nel sistema cosi delineato, quanto al Tribunale federale, l'art. 79, CGS-FIGC - il cui comma 1, come visto, riproduce quasi integralmente l'art. 25, comma 1, CGS CONI - al comma 2 prevede due livelli di articolazione, a livello nazionale e territoriale, mentre l'art. 84, co. 1, lett. a) e b), per quanto qui rileva, individua le competenze specifiche dell'adita Sezione disciplinare.

In particolare, secondo le richiamate norme, il Tribunale federale e, nello specifico, la Sezione disciplinare dell'articolazione nazionale, "è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali; b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione." (art. 84, co. I).

L'art. 118, co. 1, CGS a sua volta, riserva in via esclusiva al Procuratore federale " l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione".

Già da una prima lettura, deve escludersi che nella vicenda in esame si sia in presenza di un procedimento disciplinare instaurato su "deferimento del Procuratore federale", tanto che la ricorrente e le due società costituitesi in adesione, ben consapevoli della previsione dell'art. 118, CGS e prima ancora della instaurazione del presente procedimento, hanno già sottoposto i medesimi fatti alla cognizione del Procuratore federale, rispettivamente il 20 e il 15 aprile 2026.

Ad oggi, ancora pendenti i termini di rito, non è dato sapere se e quali saranno le determinazioni che il Procuratore federale intenderà adottare, ovvero archiviare in caso di ritenuta infondatezza della notizia di illecito o procedere con il deferimento.

Ciò non di meno, le richiedenti, con azione autonoma e postuma, mirano all'ottenimento delle sanzioni disciplinari nei confronti della nuova compagine e del suo legale rappresentante. Occorre allora verificare se la questione, cosi come proposta, possa rientrare a livello residuale nell'alveo delle "altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici sportivi" e abbia ad oggetto " fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali" (art. 25, comma 1, CGS CONI), ovvero se si sia in presenza di "situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva" (art. 30 CGS CONI), attesa l'esigenza di "garantire una piena autodichia dell'ordinamento endofederale, senza cioè che vi siano vuoti di tutela che legittimino il ricorso al solo Collegio di garanzia dello sport ai sensi dell'art. 54, comma I, del CGS CONI (CFA, Sez. 1, n. 51/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 29/2020-2021)' (CFA, SS.UU. n. 96/2021-2022).

Il riscontro di tale verifica è negativo.

Nonostante il tentativo della ricorrente di relegare in secondo piano gli atti di iscrizione al campionato della stagione 2025/2026 e i tesseramenti della ACR Messina 1900 SRL, e il tentativo delle controinteressate Acireale e Sancataldese di farne accertare in via incidentale l'inesistenza, vi è che l'accertamento di violazioni disciplinari da parte dei soggetti di cui all'art. 2 CGS, anche per "accadimenti verificatisi durante le gare sportive" ma sui quali il Giudice sportivo non abbia potuto pronunciarsi, perché non adito dal soggetto interessato nei termini di cui all'art. 67, commi I e 2, CGS, ovvero perché, a titolo esemplificativo, non investito dei fatti di cui all'art. 61 CGS nei termini ivi previsti, può conseguire solo all'esito di rituale deferimento proposto dal Procuratore federale, cui l'art. 118 CGS riserva in via esclusiva l'azione disciplinare.

Tuttavia anche a volere ritenere che le parti abbiano inteso sottoporre alla cognizione di questo tribunale una situazione giuridicamente protetta (art. 30 CGS CONI), manca la prova che il ricorso sia stato proposto entro i trenta giorni dalla conoscenza.

Alla stessa conclusione si perverrebbe qualora si volesse superare il dato formale e ritenere che con il ricorso si siano voluti impugnare gli atti di iscrizione, i tesseramenti e finanche la stessa affiliazione dell'attuale compagine messinese, circostanza categoricamente esclusa dalla ricorrente e dalle controinteressate.

Ed invero, l'annullamento di "delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contraric alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazioni" (art. 84, comma 1, lett. b), va richiesto con ricorso da depositare "presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti é proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall'avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto" (art. 86, comma 3, CGS).

Premesso che la conoscenza degli atti emanati dagli Organi federali e dalle Leghe si ha per ritenuta dal momento della loro pubblicazione "o, in caso di mancata pubblicazione, " dal momento della loro conoscenza, vi è, però, che al momento della proposizione del ricorso e dell'intervento della SSD CITTA' DI ACIREALE 1946 A RL e della ASD SANCATALDESE CALCIO 1945 era sicuramente ampiamente decorso, per la ricorrente e le intervenute in adesione, il termine di trenta giorni per impugnare l'iscrizione al campionato e i tesseramenti eseguiti in pendenza di inibizione, per non dire del termine per la proposizione del ricorso (art. 67 CGS), questa volta dinanzi al competente Giudice sportivo, avverso l'omologazione delle gare disputate dalla ricorrente e dalle controinteressate con l'ACR Messina Srl o l'ACR Messina 1900 SSD a RL.

A tutto voler concedere, pertanto, manca agli atti finanche la prova del momento in cui le ridette società avrebbero avuto conoscenza di eventuali atti e/o delibere non pubblicate, essendosi genericamente limitate, la Reggina, a sostenere che la nullità sarebbe "emersa solo poche settimane fa dai mezzi di stampa" (memoria ex art. 87 CGS - punto 27 - pag. 12) e, in replica all'eccezione formulata dalla società Enna, che "i termini per impugnare non sarebbero comunque certamente spirati" (memoria ex art. 87 CGS - punto 62.a - pag. 19) e, le società Acireale e Sancataldase, a fare riferimento a non meglio precisate notizie di stampa che le avrebbero indotte a presentare in data 15.4.2026 un ricorso alla Procura.

La natura assorbente dei rilievi che precedono rende pleonastico l'esame di ogni altra questione riferita alla legittimazione attiva e passiva delle parti coinvolte, oltre che superflua la trasmissione del fascicolo alla Procura federale, già attinta, per i medesimi fatti, dagli esposti del 15 (Acireale e Sancataldase) e del 20.4.2026 (Reggina).

Da ultimo, esclusa la temerarietà della intrapresa azione, stante la particolarità della vicenda, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate".

In pratica, mentre Reggina, Acireale e Sancataldese si sono rivolte al TFN affinché la questione Messina potesse avere uno sviluppo in tempi più rapidi rispetto a quelli della Procura Federale, il TFN sottolinea che l'ordinamento prevede che l'azoone disciplinare stessa si affidata proprio alla Procura, che può decidere il classico "rinvio a giudizio", che nella FIGC è il deferimento. La Reggina ha presentato esposto alla Procura Federale il 20 aprile e alla data dell'udienza la medesima Procura non si era espressa sulla questione. Peraltro il TFN sottolinea che non vi è prova (e del resto sarebbe stata impossibile produrla) che Reggina, Acireale e Sancataldese siano venute a conoscenza della questione solo nel mese di aprile, quindi senza produrre il classico ricorso dopo ogni partita del Messina o comunque entro i termini per impugnare l'atto di iscrozione al campionato dello stesso Messina. Il TFN, infine, sottolinea: "Da ultimo, esclusa la temerarietà della intrapresa azione, stante la particolarità della vicenda, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del procedimento", smentendo la fantasiosa ricostruzione del presidente del Savoia.