PROCURA FEDERALE - Il deferimento di ieri nel dettaglio. Ecco quanto contestato alla Reggina

Nel provvedimento di deferimento, che ricomprende il presidente della Reggina, Foti, e la segretaria del settore giovanile, Fazzari, e la società stessa, vi sono ricompresi altri soggetti del mondo del calcio e dirigenti. Cerchiamo di vedere nel dettaglio la documentazione di approfondire le parti che riguardano gli amaranto.
L'inchiesta di Palazzi non è di certo campata in aria, ma segue quella di qualche mese fa, riguardante i rapporti tra società calcistiche e agenti Fifa. Un dato, volenti o nolenti, è assolutamente incontrovertibile: c'è una tale compenetrazione negli affari di società dei vari agenti di calciatori, che era necessario un freno, che la Procura Federale sta cercando di mettere. E' assolutamente importante, colpire ciò che sta più a cuore ad un procuratore, i soldi. Senza voler fare tutta l'erba un fascio.
LA REGGINA:
Il presidente Foti è stato deferito per aver violanto l'articolo 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che dice:
"Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva".
Questo il contenuto del deferimenmto a carico di Foti:
della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, con riferimento all'art. 84 delle N.O.I.F., in concorso con il Sig. Tullio TINTI e con soggetti non appartenenti all’ordinamento federale, per essersi procurato, attraverso l’emissione di fatture, in modo
non regolare la disponibilità personale di somme di denaro provenienti dalle risorse economiche della società REGGINA CALCIO, così minando l’equilibrio economicofinanziario di tale società sportiva e violando, fra l’altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono assoggettate e distogliendo le corrispondenti risorse dall’utilizzo nell’interesse della società medesima. Risultato ottenuto attraverso la consapevole predisposizione di contratti fittizi stipulati in data 1.1.2006, 1.2.2007 e 6.8.2007, con “società cartiere” riconducibili al G., in assenza in ogni caso di sinallagma contrattuale in favore della società sportiva dallo stesso presieduta; per un ammontare complessivo pari ad almeno € 2.300.000,00 (euro duemilionitrecentomila//00), somme versate dalla società sportiva Reggina calcio a fronte dell'emissione delle fatture relative ad operazioni inesistenti da parte delle società cartiere; il tutto anche attraverso il compimento di simili operazioni poste in essere dalla diversa società REGGINA SERVICE s.r.l. - ora RESER s.r.l. - di cui deteneva il controllo societario a mezzo società fiduciaria".
- "della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 4, comma 1 del Regolamento Agenti vigente sino al 31 gennaio 2007 ed art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente a far data dal 1° febbraio 2007 e sino al 7 aprile 2010, per aver conferito, in esecuzione di un medesimo disegno e in violazione reiterata della medesima normativa, con contratti stipulati in data 1 gennaio 2006, 1 febbraio 2007, 6 agosto 2007, l’incarico di attività di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. scouting) rispettivamente alle società FIBET, VIDACO, TIMOTES e non ad un Agente di calciatori personalmente". In alcune parti del dispositivo di deferimento, il signor Tinti viene chiamato anche "agente della Reggina Calcio2 e per tale circostanza non autorizzato a trattare calciatori con la Reggina.
- "della violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 3, commi 1 e 4 del Regolamento Agenti previgente sino al 31 gennaio 2007 poi art. 3, comma 3, del Regolamento Agenti vigente a far data dal 1° febbraio 2007 e sino al 7 aprile 2010 ed anche in relazione all’art. 1, comma 1 del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per essersi avvalso, in esecuzione di un medesimo disegno e in violazione reiterata della medesima normativa, dell’opera di soggetti non autorizzati (società FIBET, VIDACO, TIMOTES) nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori, sia sul territorio italiano che all’estero, ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori (c.d. scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo".
Contestato dunque anche l'articolo 10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, che recita: Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto".
-della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 4, all’art. 15, commi 1 e 2, e all’art.16, comma 7, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per avere, in relazione ad una operazione di mercato riguardante il calciatore Mario CASSANO, conferito un mandato per la società al Sig. Tullio TINTI in data 18 luglio 2009 ed aver successivamente trattato con lo stesso Tinti in qualità di agente di fatto del calciatore Mario CASSANO, nonostante il calciatore avesse conferito incarico formale all'agente Sig. Ernesto RANDAZZO in data 7 febbraio 2008;
- della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 4, all’art. 15, commi 1 e 2, e all’art.16, comma 7, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per avere, in relazione ad una operazione di mercato riguardante il calciatore Sergio VOLPI, conferito un mandato della società al Sig. Tullio TINTI in data 5 luglio 2009, ed aver successivamente trattato con lo stesso Tinti in qualità di agente di fatto del calciatore Sergio VOLPI, nonostante il calciatore avesse conferito incarico formale all'agente Sig. Giorgio ZAMUNER;
Deferita anche la signora Fazzari, segretaria del settore giovanile della Reggina Calcio, che deve rispondere:
"della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver palesemente dichiarato, durante l'audizione resa innanzi la Procura Federale, circostanze non veritiere in ordine alla costituzione e gestione della società Reggina Service s.r.l. - ora Reser s.r.l. anche con riferimento ai rapporti intrattenuti con la società Reggina Calcio S.p.a".
Deferimento anche per la Reggina Calcio: "ai sensi della dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra evidenziati, posti in essere dal proprio dirigente Pasquale FOTI, con poteri di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento"
PENE PREVISTE DALLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 E 4 del C.G.S.:
Violazione articolo 1, comma 1: "In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1
Art.18: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida;penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; Art.19 (Sanzioni a carico di dirigenti e tesserati):
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità
la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche
amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in
ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale,
indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.
Per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del C.G.S., si applicano pene non inferiori all'ammenda
Vediamo il deferimento, soggetto per soggetto, società per società
EMPOLI:
Deferiti l'ad Ghelfi e il dg Vitale, per alcune irregolarità sull'acquisto del portiere Cassano. Si tratta di questioni come l'inosservanza delle norme federali per la compilazione delle varie domande, oppure di errarti rapporti tra società e agenti di calciatori o società di agenti di calciatori (in questo caso riferiti agli agenti Fifa Tiniti e Zamuner).
PRATO:
Deferiti l'ad, il segretario e il ds, perché la società si è avvalsa di una'azienda di scouting per la ricerca di calciatori e non ad un singolo agente, violando alcune norme del Codice di Giustizia Sportiva, del Regolamento degli Agenti e il Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi.
CESENA:
Deferito l'allora presidente Lugaresi per "la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 4, comma 1, 10, comma 1, 16, commi 1 e 3, del Regolamento Agenti di calciatori vigente dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso, ai fini del tesseramento del calciatore Umberto DEL CORE, della fittizia opera della società VIDACO, soggetto non autorizzato, ed aver stipulato a tal fine, un contratto in data 2 gennaio 2007 nonché per avere concorso con l’agente calciatori Tullio TINTI, nella violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al punto V del codice di condotta professionale allegato al regolamento Agenti di calciatori vigente dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007 per aver effettuato il pagamento della fattura per operazione inesistente per un importo pari ad € 90.000, di fatto saldando all'estero il compenso dovuto al Sig. Tullio TINTI, comunque incaricato dalla stessa società per il buon esito dell'operazione di tesseramento del calciatore DEL CORE, in virtù di mandato conferito in data 10 gennaio 2007".
ASCOLI:
Deferito anche l'Ascoli, il presidente Benigni, il legale rappresentante e responsabile amministrativo ai tempi dei fatti, Tansini.
Le contestazioni riguardano il pagamento dei corrispetivi verso un procuratore, dopo il trasferimento di alcuni calciatori, tra cui Oscra Brevi,Martinelli, Centi e Foglio, oltre al fatto di aver affidato ad una società lo scouting, piuttosto che affidarlo ad un agente Fifa, così come previsto dai regolamenti. Anche qui si parla di fatture fittizie e "società cartiere" (società che si dedicano ad eludere l'Iva attraverso l'emissione di fatture false).
CATANIA:
Simile alla situazione del presidente Foti, anche quella di Lo Monaco, ai tempi dei fatti contestati, amministratore delegato del Catania. A Lo Monaco, la Procura contesta di "essersi procuratore in modo non regolare la disponibilità personale di somme di denaro provenienti dalle risorse economiche della società CALCIO CATANIA, così minando l’equilibrio economico-finanziario di tale società sportiva e violando, fra l’altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono assoggettate e distogliendo le corrispondenti risorse dall’utilizzo nell’interesse della società medesima. Risultato ottenuto attraverso la consapevole predisposizione di un contratto fittizio con la FIBET (“società cartiera”) in assenza, in ogni caso, di sinallagma contrattuale in favore della società dallo stesso presieduta e mediante il pagamento effettuate in data 12 e 13 dicembre 2005 da parte della società CALCIO CATANIA del complessivo importo di € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila//00) a fronte dell'emissione, da parte della Fibet, di fatture per operazioni inesistenti".
A Lo Monaco contestate varie irregolarità in alcuni trasferimenti di calciatori, o violazione del Regolamento dei direttori sportivi. Violati gli articoli 1, comma 1, e 10 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Anche qui, appare il nome dell'agente Tinti.
UDINESE:
Deferito il presidente del club, Soldati, per alcune irregolarità sul trasferimento di vari calciatori. In pratica, l'agente Tinti, a cui molte società avevano affidato alla sua società o a società a lui riconducibili, lavorava in una situazione di conflitto d'interessi, spesso trattando giocatori con due società con le quali collaborava. Si parla anche qui di fatture fittizie emesse all'estero.
Deferiti anche, Luca Baraldi (Modena), Riccardi (Piacenza). Per minime irregolarità (non si sono assicurati degli agenti dei calciatori trattati) Sensi (Roma), Marotta (Sampdoria), Galliani (Milan)
AGENTI FIFA:
Tinti: gli viene addebbitato, tra le tante cose, il conflitto d'interessi nella trattativa Morosini tra Udinese e Reggina. Infatti, l'agente, ai tempi dei fatti contestati, collaborava con entrambe le società.
Altro addebito a Tinti: "....violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, commi 1 e 11,all’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per aver operato quale agente di calciatori in palese conflitto di interessi in quanto agente della società REGGINA CALCIO S.p.a., in virtù del mandato conferito in data 18 luglio 2009, nell’ambito del tesseramento e della stipula del contratto con il calciatore Mario CASSANO, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto era di fatto l’agente dello stesso calciatore nonostante questi avesse strumentalmente conferito incarico formale al Sig. Ernesto RANDAZZO".
"...violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, commi 1 e 11, all’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per aver operato quale agente di calciatori in palese conflitto di interessi in
quanto agente della società REGGINA CALCIO S.p.a., in virtù del mandato conferito in data 5 luglio 2009, nell’ambito del tesseramento e della stipula del contratto con il calciatore Sergio VOLPI, così determinando una situazione di conflitto di interessi in
quanto era di fatto l’agente dello stesso calciatore nonostante questi avesse strumentalmente conferito incarico formale al Sig. Giorgio ZAMUNER".
Altri agenti deferiti: Cavalleri, Torchia, Zamuner, Randazzo, Castelnovo, De Marchi, Fioranelli
Calciatori deferiti: Del Core, Zamblera,Diana, Spinesi, Calvano, Brevi,Martinelli
Società deferite: REGGINA (Responsabilità diretta secondo l'articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva), Cesena, Udinese, Modena, Piacenza (responsabilità diretta), Milan, Sampdoria, Roma e Prato (responsabilità diretta e oggettiva), Palermo (responsabilità oggettiva)