Il 14 luglio udienza al Collegio di Garanzia del CONI per il Trapani: si chiede annullamento cinque punti di penalizzazione
Il prossimi 14 luglio è in programma l'udienza presso il Collegio di Garanzia del CONI riguardante i cinque punti di penalizzazione inflitti al Trapani. I granata chiedono l'annullamento della punizione, che graverà nel torneo di serie D 2026-2027.
Ecco la nota:
"La Prima Sezione ha aggiornato il calendario della prossima sessione di udienze, presieduta dal prof. Avv. Vito Branca, che si terrà in data 14 luglio 2026, a partire dalle ore 13.30:
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2026, presentato congiuntamente, in data 28 maggio 2026, dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., dal sig. Valerio Antonini in proprio, dal sig. Vito Giacalone in proprio, dal sig. Andrea Oddo in proprio e dal sig. Gaetano Niscemi in proprio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l'annullamento in parte qua della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, n. 0125/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0150/CFA/2025-2026, comunicata in data 30 aprile 2026, che, ha respinto il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti e ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIGC, n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2025-2026, del 10 Aprile 2026 (anch'essa oggetto della presente impugnazione), in virtù della quale è stata irrogata, in capo alla Società Trapani FC 1905 S.r.l, la sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, nonché dell’ammenda pari ad euro 2.000,00; in capo ai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone ed Andrea Oddo, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e l’ammenda di € 1.500,00 ciascuno; ed in capo al sig. Gaetano Niscemi, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e l’ammenda di € 1.000,00; nonché per l’annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa, la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC".
