Mercato 21-22, nuova norma FIGC per limitare i costi: tutte le nuove disposizioni

22.05.2021 18:45 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Mercato 21-22, nuova norma FIGC per limitare i costi: tutte le nuove disposizioni
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Come riportato dal COMUNICATO UFFICIALE N. 250/A della FIGC, stabiliti tutti i dettagli relativi ai "TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 PER SOCIETA’ DI SERIE A, B, E SERIE C".

La Federcalcio ha introdotto una specifica disciplina in merito al contenimento dei costi per i club, ecco il dettaglio del documento. Riportiamo integralmente la norma:

15. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno liquidati (fatto salvo quanto disposto al successivo punto 16 valido per le sole società di Serie A e di Serie B) previa effettuazione di tutti gli adempimenti a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali previsti dal presente comunicato, in stanza di compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri ed alle seguenti scadenze:

A) operazioni poste in essere dal 1° luglio al 31 agosto 2021, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2021 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

- n. 1 rata pari al 20% del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022;

- n. 8 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022;

- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debitrici come segue:

- n. 1 rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nei successivi punti i), ii);

- le restanti 8 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre 2021 e fino al 30 aprile 2022;

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 20% a partire dal mese di settembre 2021;

- le restanti 8 rate con cadenza mensile a partire dal mese di ottobre 2021;

- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con liquidazione del rateo a partire dal mese di dicembre 2021.

B) Operazioni poste in essere dal 3 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022:

- n. 1 rata pari al 70% del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022;

- n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022,

- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2021/2022.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debitrici come segue:

- n. 1 rata del 70%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nel successivo punto iii);

- le restanti 3 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 28 febbraio 2022 e fino al 30 aprile 2022;

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 70% a partire dal mese di febbraio 2022;

- le restanti 3 rate con cadenza mensile a partire dal mese di marzo 2022;

- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con liquidazione del rateo a partire dal mese di marzo 2022. I termini di deposito delle garanzie dirette ad assistere le rateizzazioni di cui ai superiori punti A) e B) saranno i seguenti:

 i) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2021 devono essere effettuati dalle società di Serie A, B e Serie C, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti effettuate negli anni precedenti, entro il termine perentorio del 9 agosto 2021 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debitrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

ii) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1° agosto 2021 ed entro il 31 agosto 2021, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto i) che precede, devono essere garantite dalle società di Serie A, di Serie B e Serie C, entro il termine perentorio del 10 settembre 2021, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

iii) Gli adempimenti di cui al punto B), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 3 gennaio 2022 ed entro il 31 gennaio 2022, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto ii) che precede, devono essere garantite entro il termine perentorio del 7 febbraio 2022 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società di Serie A possono prevedere l’effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dal competente organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l’ultima rata non può essere superiore al 50% dell’intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l’importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell’ammontare dell’intera operazione.

D) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B, tra società di Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra società di Serie B e Serie C, possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

F) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l’esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

G) Relativamente al punto D) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto, il cui pagamento è previsto in due annualità, l’importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell’intero ammontare dell’operazione mentre negli accordi di trasferimento o di 12 cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l’importo della terza rata non può essere superiore all’importo della prima rata e l’importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell’intero ammontare dell’operazione.

H) Relativamente al punto E) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l’importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell’intero ammontare dell’operazione.

I) L’obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) il primo giorno della stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all’obbligo di cui all’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

16. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell’accordo di trasferimento.

In tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell’importo complessivo dell’operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega.

L’avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga) e/o ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L’obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) in deroga a quanto previsto dal punto 15 lett. I) il primo giorno della finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all’obbligo di cui all’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all’avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all’attuazione dell’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPB:

(a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all’obbligo di cui all’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell’apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;

(b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest’ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato.

È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

17. Garanzie

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 15 e 16, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Serie C, rilasciate da Banche che figurino nell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti, e pubblicati, dalle Leghe di appartenenza;

b) polizza fideiussoria assicurativa per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C emessa secondo il modello conforme a quello predisposto, e pubblicato, dalla Lega di appartenenza.

- Per le società di Serie A, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione iscritta nell’Albo IVASS ed autorizzata all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch, ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali; ovvero ii) con un rating minimo Baa3 se accertato dalla Moody’s o BBB se accertato da Standards & Poor’s o da Fitch e a condizione che l’impresa di assicurazione possieda un volume premi complessivo nei rami danni non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 e abbia un patrimonio netto non inferiore a Euro 2.000.000.000,00.

L’impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di 14 solvibilità dell’Autorità di Vigilanza Italiana. - Per le società di Serie B e di Serie C, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicurative che:

b1) siano iscritte nell’Albo IVASS;

b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private;

b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra le Leghe e l’ente emittente.

c) La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società ed esplicita dichiarazione di rinuncia alla opponibilità al creditore garantito delle eccezioni di cui all’art.1945 del codice civile, nonché, per le società di Serie B e di Serie C, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

d) Inoltre, le sole Società di Serie A potranno utilizzare, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo il modello e le modalità conformi a quelli predisposti dalla medesima LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati. Non sarà in alcun modo possibile utilizzare i saldi attivi delle annualità in compensazione o comunque a copertura dei saldi passivi delle restanti annualità.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell’escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla Banca.

18. Ulteriori adempimenti per le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B

Qualora, nel corso della stagione sportiva 2021/2022, per le società di Serie A e di Serie B, il costo dei compensi lordi - fissi e variabili - dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega (di seguito i “Compensi Lordi Totali“ e i “Tesserati”) superi il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali in essere per la stagione sportiva 2021/2022 e dai contratti scaduti al 30 giugno 2021, così come accertato dalla competente Lega e risultante alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (di seguito il “Massimale”), le stesse dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura integrale dell’eccedenza rispetto al Massimale così determinato. Tale garanzia dovrà essere fornita esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega di competenza, rilasciata da:

 a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;

b) per le società di Serie A, impresa di assicurazione iscritta nell’Albo IVASS ed autorizzata all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o Ase accertato da Fitch, ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali; ovvero ii) con un rating minimo Baa3 se accertato dalla Moody’s o BBB se accertato da Standards & Poor’s o da Fitch e a condizione che l’impresa di assicurazione possieda un volume premi complessivo nei rami danni non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 e abbia un patrimonio netto non inferiore a Euro 2.000.000.000,00. L’impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell’Autorità di Vigilanza Italiana;

c) per le società di Serie B, impresa di assicurazione iscritta nell’Albo IVASS ed autorizzata all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. In assenza del documento SFCR sopra richiamato, l’impresa di assicurazione deve avere un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra le Leghe e l’ente emittente. Ai fini del calcolo dei Compensi Lordi Totali e del Massimale non concorrono i compensi variabili lordi relativi ai premi pattuiti tra Tesserati e società non determinabili nel loro ammontare massimo raggiungibile e i premi individuali e collettivi legati al conseguimento di un risultato sportivo di squadra. Concorrono nella misura del 100% i corrispettivi premiali per il raggiungimento di un determinato numero di presenze, mentre concorrono al 30% i corrispettivi premiali legati ad altri risultati individuali determinati nel loro ammontare massimo raggiungibile.

Per le società neopromosse in Serie A ed in Serie B al termine della stagione sportiva 2020/2021 il Massimale come sopra determinato sarà aumentato nella misura del 60%, mentre nel caso di retrocessione in Serie B al termine della stagione sportiva 2020/2021 il Massimale sarà diminuito nella misura del 30%. L’ammontare dei Compensi Lordi Totali dovrà essere verificato dalla Lega di competenza alle scadenze sotto indicate.

In caso di superamento del Massimale alla data del 31 luglio 2021, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori ed ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell’eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei Tesserati in essere. In caso di persistente o di nuovo superamento del Massimale non ancora garantito alla data del 31 agosto 2021, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori ed ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell’eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei tesserati in essere.

In caso di persistente o di nuovo superamento del Massimale non ancora garantito alla data del 15 gennaio 2022, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle 16 prestazioni dei calciatori ed ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell’eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei tesserati in essere.

In caso di persistente o di nuovo superamento del Massimale non ancora garantito alla data del 31 gennaio 2022, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori ed ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell’eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei tesserati in essere.

Il mancato deposito della garanzia integrativa o la mancata copertura dell’eccedenza entro il 15 febbraio 2022 costituisce illecito disciplinare e sarà sanzionato, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore al 20% dell’importo della garanzia integrativa richiesta.

Le presenti disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui l’indicatore di liquidità calcolato secondo quanto previsto dall’art. 85 delle N.O.I.F., al 31 marzo 2021, per la sessione di mercato estiva, e al 30 settembre 2021, per la sessione di mercato invernale, rispetti la misura minima di 0,8. A tal fine, in caso di mancato rispetto di tale misura minima, non sarà preso in considerazione l’eventuale ripristino della stessa attraverso le modalità previste dalla normativa federale.

Norma programmatica Per la stagione sportiva 2022/2023, i Compensi Lordi Totali non potranno eccedere il 90% del Massimale determinato dai contratti pluriennali in essere per la medesima stagione sportiva e dai contratti scaduti al 30 giugno 2022.

Per la stagione sportiva 2023/2024, i Compensi Lordi Totali non potranno eccedere l’80% del Massimale determinato dai contratti pluriennali in essere per la medesima stagione sportiva e dai contratti scaduti al 30 giugno 2023.

20. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell’ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l’art. 10 punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l’art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;

b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o “Giovani di Serie” dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81;

c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti 18 dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’art. 31, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2021-2022;

d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l’organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell’inadempienza verificatasi.