Licenze Nazionali, ecco tutte le indicazioni per l'indice di liquidità: la nota ufficiale della FIGC
La FIGC ha pubblicato tutta la documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione al campionato di serie B 2022-2023. In merito all'oramai famoso indice di liquidità, ecco quanto stabilito dalla Federcalcio, come si legge nel Comunicato Ufficiale n°221/A.
Il termine perentorio per presentare la domanda é fissata al 22 giugno 2022:
depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto ripianamento della eventuale
carenza finanziaria ai fini del raggiungimento della misura minima dell’indicatore di liquidità, contestata ai
sensi della precedente lettera B), punto 6) mediante le seguenti modalità:
a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b) versamenti in conto copertura perdite;
c) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
e) utilizzo del saldo attivo finanziario al 22 giugno 2022, IVA esclusa, derivante dalle operazioni correlate ai
trasferimenti dei calciatori in ambito nazionale, per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti
dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti e la cui contabilizzazione non sia stata
rilevata nella situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022 di cui alla precedente lettera B), punto 5).
Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi alla Lega di competenza
entro il termine del 22 giugno 2022. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive
operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori, in ambito nazionale, fino al termine della
stagione sportiva 2022/2023, fatta salva la eventuale successiva revoca del provvedimento di non
ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, a seguito dell’integrale
ripianamento della carenza finanziaria contestata, effettuata esclusivamente con le modalità previste all’art.
90, comma 4 delle NOIF; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento dell’indicatore di
liquidità una sola volta per l’importo risultante alla data di cui sopra. Tale saldo sarà rappresentato dalla
differenza, alla data del 22 giugno 2022, tra le operazioni attive e quelle passive.
In ogni caso l’utilizzo, anche parziale, del saldo attivo finanziario per la copertura della eventuale carenza
finanziaria non determina la revoca del provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del
diritto alle prestazioni dei calciatori, ai fini del quale permangono le modalità indicate all’art. 90, comma 4
delle NOIF.
E) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera D) effettuati successivamente al termine perentorio
del 22 giugno 2022, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio,
non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.
F) L’inosservanza del termine perentorio del 22 giugno 2022, anche con riferimento ad uno soltanto
degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A), B) e D) determina la mancata concessione della
Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2022/2023