Inibizione Minniti e ammenda per la Reggina: la norma LND che ha "causato" i provvedimenti

06.11.2025 19:15 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Inibizione Minniti e ammenda per la Reggina: la norma LND che ha "causato" i provvedimenti

Nella giornata odierna vi abbiamo riportato il comunicato ufficiale della FIGC che ha reso nota l'inibizione del presidente della Reggina Minniti e la multa a carico del club amaranto. La società è stata sanzionata"per non aver rispettato, in nome e per conto della società A.S. Reggina 1914 ASD, l’impegno a versare alla società F.C. Scafatese SSD SRL, entro il termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 149 del 23.5.2025 del Dipartimento Interregionale, disposizioni organizzative per disputa gare play off e play out, lett. k), l’importo di euro 15.521,13 dovuto quale quota di riparto dell’incasso effettuato a seguito della gara Reggina – Scafatese, disputata il 18.5.2025 e valevole per i play off del campionato nazionale di serie D". In pratica non ha ottemperato al proprio obbligo entro il termine stabilito dalla LND.

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Il Comunicato Ufficiale N° 149 del 23/5/2025 della LND, alla lettera k) prevedeva:

la Società ospitata è autorizzata a prendere visione della documentazione ufficiale relativa alla biglietteria (biglietti venduti – Borderò - SIAE), dell’elenco delle spese presentate che devono essere esclusivamente e formalmente documentate, nonché dell’incasso lordo realizzato. Si precisano le modalità riguardanti la ripartizione degli incassi: l’incasso lordo (stabilito dall’incasso complessivo dei biglietti venduti, al netto di eventuali costi di stampa e di eventuali costi di prevendita) detratti gli oneri fiscali nonché le spese di organizzazione, regolarmente documentate che non potranno in ogni caso essere superiori al 10% dell’incasso netto, sarà suddiviso al 50% tra le società e liquidate al termine della gara da parte della società ospitante. La società ospitata rilascerà quietanza liberatoria, a firma del Presidente, della somma liquidata. Qualora la percentuale spettante alla squadra ospitata, per giustificati motivi, non potrà essere liquidata al termine della gara, la società ospitante, previo il rilascio della dichiarazione di cui innanzi, si impegna a liquidare l’importo entro i tre giorni successivi, secondo le modalità indicate dalla società ospitata. La società ospitante dovrà inviare entro cinque giorni dalla gara, copia della documentazione di cui innanzi (borderò e ricevuta rilasciata dalla società ospitata comprovante l’avvenuta liquidazione della somma di competenza) al Dipartimento Interregionale