Corte Sportiva d'Appello, arrivano le motivazioni sul ricorso Reggina per partita a porte chiuse: il dispositivo completo

La III Sezione della Corte Sportiva d'Appello ha pubblicato le motivazioni circa la decisione sulla disputa di Reggina-Scafatese a porte chiuse, poi annullata e "trasformata" in squalifica del campo per la prima gara della prossima stagione sportiva.
Si legge nel dispositivo:
RITENUTO IN FATTO
La società A.S. Reggina 1914 ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse (con applicazione dell’ammenda di euro 3.000,00), in relazione alla gara Reggina / Vibonese dell’11 maggio 2025, semifinale dei playoff del Campionato Nazionale di Serie D, Girone I.
Secondo la prospettazione della società reclamante, in sintesi: la sanzione sarebbe ingiusta e sproporzionata, anche in relazione alla recidiva; il Giudice Sportivo avrebbe travisato i fatti descritti nel referto arbitrale e nel rapporto del Commissario di campo; l’accensione di fumogeni non avrebbe determinato conseguenze pericolose per gli atleti e per il pubblico presente nell’impianto; non vi sarebbe stato alcun lancio di bottiglie di plastica, anche alla luce delle riprese video depositate in atti; l’allenatore della Vibonese avrebbe tenuto atteggiamenti provocatori nei confronti del pubblico; nessuna persona riconducibile alla Reggina avrebbe fatto ingresso negli spogliatoi durante l’intervallo, né si sarebbe verificata l’invasione di campo segnalata dal Commissario al termine della partita; i dirigenti della Reggina avrebbero diligentemente garantito la sicurezza della zona degli spogliatoi, collaborando con la Polizia; la società avrebbe adottato tutti i necessari modelli di organizzazione idonei alla prevenzione dei comportamenti violenti, ai sensi dell’art. 29 C.G.S., trasmettendo alla Questura di Reggio Calabria la richiesta di servizio di ordine pubblico ed assicurando la presenza dei Vigili del Fuoco, nonché disponendo la presenza di 40 steward.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 62 C.G.S., per il quale i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono esclusivamente sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, delle relazioni della Procura nonché dei Commissari di campo; le immagini televisive possono essere utilizzate dal Giudice Sportivo soltanto nei casi di condotte violente gravi che non siano state rilevate, in tutto o in parte, dagli ufficiali di gara. Nel merito, si legge nel rapporto del Commissario di campo: “ (…) Al fischio di inizio alcuni tifosi della società Reggina introducevano ed accendevano circa 20 fumogeni nel proprio settore ritardando per qualche minuto la gara per il fumo non visibile sul terreno di gioco. Senza conseguenze. Al 35’ del 2° tempo alcuni tifosi della società Reggina introducevano ed accendevano 2 fumogeni nel proprio settore senza conseguenze. Alcuni tifosi della società Reggina mentre i calciatori e dirigenti della Vibonese rientravano negli spogliatoi lanciavano in campo 3 bottigliette piene di acqua colpendoli in varie parti del corpo. Senza conseguenze. (…) A fine primo tempo, alcune persone non identificate riconducibili alla società Reggina entravano nell’area spogliatoi abusivamente. Venivano prontamente allontanati dal sottoscritto e da alcuni dirigenti della società Reggina. Senza conseguenze. Al triplice fischio finale veniva aperto un cancello centrale della tribuna facendo entrare alcune persone non autorizzate e non in distinta sul terreno di gioco della società Reggina”. Il referto arbitrale, con i relativi supplementi, si presenta estremamente dettagliato circa la descrizione dei fatti occorsi, sicché risultano prive di fondamento le censure di genericità e di mancanza di supporto probatorio che vizierebbero il provvedimento del Giudice Sportivo, che proprio quel referto pone a base della propria decisione. La tifoseria della società reclamante si è resa responsabile di condotte gravi e deplorevoli, secondo il referto ufficiale e la motivata decisione del Giudice Sportivo (lancio di bottiglie, ingresso non autorizzato nel campo di gioco e nell’area degli spogliatoi). Come è noto, l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave alle persone. Il terzo ed il quarto comma dell’art. 26 prevedono, per l’ipotesi in cui la società sia già stata diffidata o sanzionata per fatti analoghi (come, nella specie, accertato dal Giudice Sportivo attraverso il puntuale richiamo dei comunicati ufficiali per la stagione corrente), la sanzione squalifica del campo. Analogamente, l’art. 25 C.G.S. prevede che le società rispondono per l’introduzione o l’utilizzo negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e, al quarto comma, che nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, oltre all’ammenda sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni di cui all’art. 8, primo comma, lett. d), e), f). L’invocata attenuante relativa all’organizzazione del servizio di steward, oltre a non essere sufficientemente documentata (la reclamante afferma di averne schierati 40, al contrario nel rapporto del Commissario di campo si dà atto della presenza di soli 9 steward per circa 3.300 spettatori presenti), neppure trova riscontro nel concreto svolgimento dei fatti, giacché il servizio d’ordine, quand’anche presente nella consistenza affermata dalla reclamante, non ha punto impedito le reiterate e gravi intemperanze della tifoseria, stando alla descrizione contenuta nel referto di gara. Orbene, considerati i plurimi precedenti specifici a carico della Reggina (episodi di lancio di bottiglie ed utilizzo di fumogeni), il Collegio ritiene congrua l’irrogazione, più che della sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse, quella più grave della squalifica del campo per una giornata, secondo quanto previsto dall’art. 8, primo comma, lett. f) C.G.S., a cui fanno rinvio i richiamati artt. 25 e 26.
Quanto alle modalità di applicazione della sanzione così rideterminata, il Collegio ritiene che le condotte pericolose addebitate alla tifoseria della Reggina, ancorché gravi ex se ma fortunatamente senza conseguenze lesive per gli atleti ed i tesserati presenti sul campo, nel mentre legittimano pienamente la sanzione della squalifica del campo per una giornata di gara, non giustificano la deroga alla ordinaria regola della esecuzione della sanzione con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della presente decisione (art. 20, comma 1, C.G.S.), deroga ammessa solo per motivi di particolare rilievo che, tuttavia, non appaiono ricorrere nel caso di specie.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse e infligge la più grave sanzione della squalifica del campo per 1 giornata, da scontare dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della presente decisione