Norma impatriati del Decreto Crescita: "stop per gli sportivi". Lo sgradito regalo di Natale per i club di A e B
"Fiscalità agevolata, stop per gli sportivi", scrive oggi Corriere dello Sport.
Il riferimento è alla oramai nota norma sui cosiddetti "impatriati", lavoratori che rientrano in Italia e vi stabiliscono la residenza per almeno due anni.
Sottolinea il quotidiano sportivo:
"Non è dei più graditi il regalo che i club hanno trovato sotto l'albero gentile omaggio dell'Agenzia delle Entrate. La circolare ha il numero 33 ed è stata pubblicata ieri. Chiarisce il trattamento fiscale dei lavoratori rimpatriati. II Decreto Crescita (n. 34 del 30 aprile 2019) convertito in legge dello Stato, garantiva sgravi fiscali per cinque anni riducendo del 70% la base imponibile IRPEF
La possibilità di applicare il vantaggioso regime fiscale anche ai calciatori provenienti dall 'estero aveva allettato molti club di Serie A. Come è noto, l'ingaggio dei giocatori si negozia normalmente al netto, sul quale le società pagano poi tasse e contributi come per qualsiasi dipendente.
Spiega Gianluca Marini, partner di BDO Tax: "Il regime dei lavoratori rimpatriati non si applicherà agli sportivi professionisti fino a che il DPCM chiamato a regolare le modalità di versamento del contributo dello 0,5% della base imponibile previsto per questa categoria di lavoratori verrà adottato. Manca quindi la noma attuativa, in fattispecie un DPCM. La carenza è sanabile, basterebbe un decreto del presidente del Consiglio, ma in questo periodo potrebbe non essere così semplice"
Nel dettaglio dei grossi club di A, la Juventus dovrebbe pagare ulteriori 5,5 milioni di euro, l'Inter ulteriori 10 milioni. Ma naturalmente, molti altri club minori, hanno giovato della fiscalità di vantaggio.
NORMA IMPATRIATI: I DETTAGLI - È un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015).
Affinché sia applicabile, devono sussistere due presupposti:
il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni
l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4 il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
