LEGA PRO - Il nuovo Regolamento delle divise da gioco: tutti i dettagli

09.07.2019 17:50 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
LEGA PRO - Il nuovo Regolamento delle divise da gioco: tutti i dettagli
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© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tramite il COMUNICATO UFFICIALE N. 18/L – 9 LUGLIO 2019, la Lega Pro ha reso noto il nuovo regolamento delle divise da gioco.

Vediamo insieme le parti più interessanti:

Articolo 2 Colori delle divise da gioco

1. Ogni Società deve avere in dotazione una divisa da gioco principale, contraddistinta dai propri colori ufficiali, che dovrà impiegare nelle partite interne.

2. Ogni società deve avere in dotazione almeno una seconda divisa da gioco (ovvero più divise) i cui colori dovranno essere decisamente diversi da quelli della divisa principale.

3. Nelle partite esterne la società ospitata deve impiegare una divisa da gioco che non sia, in alcun modo, confondibile con quella della squadra ospite utilizzando, a tal fine, la seconda divisa, ovvero la prima, ovvero altra divisa in dotazione.

4. La divisa di gioco indossata dai calciatori non può contenere più di tre colori, senza considerare quelli utilizzati per le scritte (numero, nome del calciatore, sponsor, ecc.). Nel caso in cui vengano utilizzati tre colori, uno di questi deve essere distintamente dominante sulla superficie della maglia, dei pantaloncini e dei calzettoni mentre gli altri colori devono essere secondari. Per i calzettoni, nel caso in cui i colori utilizzati siano solo due, uno di questi deve essere distintamente dominante ed il secondo secondario.

5. E’ autorizzato l’utilizzo di un quarto colore sulle maglie di gioco, e precisamente quello utilizzato per le scritte, a condizione che tale colore sia presente solo su una parte limitata della superficie della maglia e che sia utilizzato unicamente per realizzare elementi decorativi di modeste dimensioni.

6. La superficie sulla quale è applicato il colore principale deve essere sostanzialmente equivalente sulla parte anteriore e su quella posteriore di ogni elemento delle divise da gioco (maglie, pantaloncini e calzettoni).

7. Le divise dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) devono essere di colore diverso da quello delle divise degli altri calciatori della squadra.

8. La valutazione sulla confondibilità dei colori delle due squadre in campo è di esclusiva competenza dell’arbitro il quale, qualora ravvisi tale eventualità, può richiedere a ciascuna delle due squadre di indossare una divisa di colore diverso.

Articolo 3 Numerazione sulle divise da gioco

1. I numeri devono essere collocati sulla parte posteriore della maglia, al centro della schiena, e devono avere un’altezza compresa fra 25 e 35 cm. Ogni numero può contenere impresso, nella parte bassa dello stesso, il logo della società o altro simbolo riconducibile alla stessa, con una superficie massima di 5 cm².

2. I numeri devono, altresì, essere collocati sulla parte anteriore dei pantaloncini, indifferentemente sull’una o sull’altra gamba, in qualsiasi posizione, e devono avere un’altezza compresa fra 10 e 15 cm.

3. I numeri devono essere realizzati con un unico colore e devono essere chiaramente distinguibili dal colore dello sfondo su cui sono collocati (chiaro su scuro e viceversa). Devono essere leggibili anche a notevole distanza in modo da poter essere facilmente individuabili da parte degli spettatori all’interno dello stadio e dai fruitori delle immagini audiovisive. Nel caso di maglie rigate, il numero deve essere applicato su un fondo di colore neutro in contrasto con il colore del numero stesso, per garantirne la visibilità.

4. I numeri non devono contenere scritte, pubblicità o elementi grafici diversi da quelli previsti al comma 1 del presente articolo.

5. Ogni Società è tenuta ad assegnare un numero di maglia a tutti i calciatori professionisti in organico all’inizio del Campionato, anche se temporaneamente impossibilitati a prendere parte alle gare, nonché ai giovani che verranno impiegati in gare ufficiali. Il calciatore manterrà il numero assegnatogli sino al termine della stagione o, comunque, sino a quando non venga trasferito ad altra Società.

6. L’attribuzione dei numeri ai calciatori dovrà seguire i seguenti criteri: - numerazione portieri obbligatoria: 1, 12, 22; - numerazione calciatori di movimento progressiva dal n. 2 in poi, in funzione del numero di tesserati (senza interruzione nella numerazione progressiva di numeri); - gli eventuali altri portieri, oltre ai tre per i quali è prevista la predetta numerazione obbligatoria, dovranno seguire la numerazione progressiva, senza interruzione.

7. Le Società hanno l’obbligo di depositare in Lega, entro 10 giorni dall’inizio del Campionato, la lista completa della numerazione del proprio organico nonché l’obbligo di comunicare eventuali variazioni ogni qualvolta queste si verifichino.

Articolo 5 Stemma e nome della Società

1. Lo stemma della Società può essere applicato una sola volta, sia in forma ricamata che stampata sulla maglia, sui pantaloncini, su ciascun calzettone e in ognuna delle cifre che compongono il numero apposto sulla parte posteriore della maglia.

2. Lo stemma della Società deve essere contenuto nelle seguenti dimensioni massime: a) maglia: 100 cm²; b) pantaloncini: 50 cm²; c) calzettoni: 50 cm²; d) numeri: 5 cm².

3. Lo stemma, il nome o un simbolo riconducibile alla Società possono inoltre comparire, anche solo in parte, sulla maglia e sui pantaloncini sia in jacquard che in altra forma similare; tuttavia la citata forma non deve mai essere dominante sui colori della divisa o danneggiarne la distinguibilità.

4. Lo stemma, il nome, l’immagine della mascotte ufficiale, un motto, una frase o un simbolo riconducibile alla Società, privi di richiami pubblicitari o altri elementi grafici, possono anche essere inseriti all’interno, all’esterno o in prossimità del colletto. La scritta non deve, comunque, superare i 2 cm in altezza e la superficie non deve superare i 12 cm².

Articolo 6 Spazi Riservati alla Pubblicità degli Sponsor

1. Si intende per sponsor il nome, il marchio, il logo, il prodotto e/o il servizio riferito ad un’azienda.

2. E’ vietato pubblicizzare categorie di prodotti per i quali esista esplicito divieto di legge, nonché slogan di natura politica, confessionale o razziale, o di cause che offendono il comune senso della decenza.

3. È consentito apporre sugli indumenti di gioco non più di cinque marchi pubblicitari nel rispetto delle disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne Federali.

4. La pubblicità degli sponsor è consentita: A) nella parte anteriore della maglia, e, sul retro della stessa, sotto il numero; i marchi pubblicitari presenti sulla maglia non possono essere superiori a quattro e la superficie totale occupata dagli stessi non deve superare gli 800 cm² così suddivisi: a) fronte maglia: uno spazio per la pubblicità di sponsor commerciali fino a 600 cm² con inserimento, all’interno dello stesso, di non più di tre marchi, di cui uno al massimo di 250 cm², uno al massimo di 200 cm² ed uno al massimo di 150 cm²; b) retro maglia: sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale fino a 200 cm²; B) sulla parte anteriore dei calzoncini di gioco uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino a 100 cm².

5. In aggiunta agli spazi sopra indicati per i marchi, è riservato alla Lega, per la collocazione del proprio sponsor istituzionale, uno spazio complessivo sulla manica sinistra che non potrà essere superiore a 50 cm². La Lega si riserva di concedere l’utilizzo di tale spazio alle società qualora non ne usufruisca direttamente.

6. Le Società hanno la facoltà di utilizzare sponsor diversi per ogni gara. Le divise ufficiali da gioco, con l’apposizione degli sponsor nei limiti e con le modalità sopra individuate, devono in ogni caso essere depositate ed approvate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

7. La pubblicità degli sponsor commerciali non è consentita sul colletto, sui calzettoni e all’interno dei numeri.

8. Più Società di Lega Pro possono utilizzare la pubblicità degli stessi sponsor sulle maglie da gioco.

Articolo 7 Spazi Riservati alla Pubblicità del Fornitore dell’Abbigliamento Sportivo (Sponsor Tecnico)

1. Sulle divise da gioco può essere applicato il marchio dell’azienda produttrice o del fornitore dell’abbigliamento sportivo.

2. Il fornitore dell’abbigliamento sportivo può apporre sulle divise da gioco il proprio marchio o nome, nel rispetto delle seguenti norme: a) maglia: un marchio o scritta sulla parte anteriore di dimensione non superiore a 20 cm²; b) pantaloncini: un marchio o scritta di dimensione non superiore a 20 cm²; c) calzettoni: un marchio o scritta di dimensione non superiore a 20 cm² su ciascun calzettone.

3. Il fornitore dell’abbigliamento sportivo può inoltre apporre sulle divise da gioco il proprio logo figurativo (esclusi caratteri alfabetici) nelle seguenti forme: a) maglia: una striscia di larghezza non superiore a 10 cm sul fondo della manica (sinistra e destra) o lungo la cucitura esterna di ciascuna manica o lungo la cucitura esterna della maglia (dal giro manica al fondo della maglia). b) pantaloncini: una striscia di larghezza non superiore a 10 cm sull’orlo inferiore (gamba sinistra e destra) o lungo la cucitura esterna (gamba sinistra e destra). c) calzettoni: una striscia di larghezza non superiore a 5 cm sul bordo superiore di ciascun calzettone o sulla parte superiore della caviglia.

4. Il marchio o il nome del solo fornitore dell’abbigliamento sportivo può essere, inoltre, incluso nello jacquard del tessuto della maglia e/o dei pantaloncini, a condizione che non sia dominante e che non impedisca ai colori di essere facilmente distinguibili.

5. Sulla parte anteriore della maglia può comparire il marchio di qualità del fornitore dell’abbigliamento sportivo, della superficie massima di 20 cm². Il bordo superiore di tale marchio deve essere situato a non più di 12 cm dall’orlo inferiore della maglia.

6. Le Società possono avere un fornitore dell’abbigliamento sportivo diverso per ogni competizione organizzata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

7. È vietata la riproduzione dei marchi, ingranditi o ridotti, anche in modi deformati, nelle fantasie cromatiche e nello jacquard dei tessuti.

Articolo 10 Fascia da capitano

1. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti esclusivamente loghi, scritte e disegni riconducibili alla Società e alla Competizione.

2. La Lega si riserva la facoltà, in occasione di eventi speciali, di proporre la realizzazione di fasce da capitano celebrative.

3. Le fasce devono, in ogni caso, essere depositate e approvate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Articolo 12 Approvazione delle Divise da Gioco

1. Le Società sono tenute ad ottenere l’approvazione scritta della Lega Italiana Calcio Professionistico, relativa alla conformità al presente Regolamento delle divise da gioco e delle fasce da capitano, prima del loro utilizzo in gare di competizioni ufficiali della Lega stessa. Le società potranno far indossare alla propria squadra la divisa recante i marchi e/o le scritte delle aziende sponsor e/o dello sponsor tecnico solo dopo aver depositato in Lega la copia dei contratti di sponsorizzazione e aver ottenuto l’approvazione dei prototipi delle divise da gioco dalla Lega stessa.

2. Nell’ipotesi in cui la società abbia già ottenuto l’autorizzazione nella stagione antecedente e abbia confermato gli stessi sponsor, dovrà darne, comunque, tempestiva segnalazione alla Lega trasmettendo – se non previsto dal contratto già depositato – la documentazione attestante il rinnovo del contratto stesso.

3. Le società che hanno acquisito un nuovo sponsor dovranno depositare presso la Lega quanto segue: a) Entro 5 giorni dalla stipula, copia del contratto stipulato con lo sponsor e/o con lo sponsor tecnico/fornitore di abbigliamento sportivo; b) Prima dell’inizio della stagione sportiva, un prototipo della divisa completa (maglia, pantaloncini, calzettoni) compresa quella del portiere.

4. La Lega comunicherà l’approvazione o i motivi della mancata approvazione entro sette giorni dal ricevimento degli indumenti. Tale termine è abbreviato a 24 ore nel caso di depositi avvenuti entro le 48 ore precedenti la gara.

5. Le squadre giovanili possono avere marchi diversi da quelli della prima squadra purché sia stata richiesta alla Lega l’autorizzazione seguendo la procedura della prima squadra.

6. La Lega si riserva di effettuare controlli in occasione delle gare per verificare se le divise da gioco utilizzate siano conformi a quelle depositate e autorizzate. La Lega provvederà, alla revoca delle autorizzazioni già concesse qualora risultino sostanziali modifiche alle divise autorizzate o palesi violazioni alle disposizioni regolamentari in materia.

7. La Lega Italiana Calcio Professionistico segnalerà ai competenti Organi di giustizia sportiva le Società di appartenenza che: a) in occasione di gare ufficiali presentino marchi e/o scritte sugli indumenti di gioco senza che sia stata richiesta ed ottenuta la preventiva autorizzazione della Lega stessa; b) disattendano il presente Regolamento per quanto riguarda le dimensioni, il posizionamento e l’ammissibilità di marchi, scritte e/o elementi grafici pubblicitari; c) si rendano, comunque, responsabili di violazioni dei regolamenti federali o delle disposizioni in materia emanate dalla Lega stessa.