Il 6 giugno è la prima data clou per i club Prof: cosa serve per avere il via libera all'iscrizione campionati Prof

Il prossimo 6 giugno è una data clou per i club Prof e, di riflesso per quei club che aspirano al ripescaggio in C. Al di là della famosa fidejussione e indice liquidità entro lo 0.8, i club dovranno saldare gli emolumenti e i contributi dell'ultima annata. Eventuali irregolarità in tal senso porteranno alle esclusioni dei club. Vi proponiamo nel dettaglio tutti gli adempimenti da rispettare entro venerdì 6 giugno, esattamente tra una settimana.
C) Le società devono, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare i seguenti adempimenti:
1) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 aprile 2025, nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti, depositando altresì, presso la Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;
2) assolvere il pagamento degli ulteriori debiti scaduti alla data del 30 aprile 2025, nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, diversi da quelli del precedente punto 1), depositando altresì, presso la Lega di competenza, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;
3) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2025, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2025, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata da:
a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non siano stati depositati in precedenza;
b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non siano stati depositati in precedenza;
c) copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali, di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non sia stata depositata in precedenza;
d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2025, ove non sia stata depositata in precedenza.
Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l’adempimento, documentando alla Co.Vi.So.C. di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, e depositando, previa autorizzazione della Co.Vi.So.C., le somme dovute a tale titolo presso la Lega di competenza. Le società che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2025/2026, sono esonerate dagli adempimenti di cui al presente punto 3), lettere a), b), c) e d);
4) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti fino alla suddetta mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;
5) assolvere il pagamento degli altri compensi, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;
6) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 4): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, le società devono assolvere il pagamento del servizio, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing;
7) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di marzo 2025 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di marzo 2025 compreso, in forza di accordi depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;
8) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli altri compensi dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di marzo 2025 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;
9) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di marzo 2025 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 7): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;
10) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, depositando altresì, presso Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;
11) assolvere il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Le società che abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo per i medesimi periodi d’imposta. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, di transazioni con l’Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate e/o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;
12) assolvere il pagamento delle liquidazioni periodiche IVA relative ai primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2024 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, di transazioni con l’Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate e/o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d’imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e ai primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2024, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento dell’intero importo richiesto o delle rate scadute al 30 aprile 2025;
13) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2024, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;
14) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2024 nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata, dalla relazione della società di revisione (limited review);
15) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all’art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all’art. 3, comma 1 ter del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all’art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;
16) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 13), esprima un giudizio negativo (adverse opinion), o contenga l’impossibilità ad esprimere un giudizio (disclaimer of opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
17) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 13), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (qualified except for opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;
18) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 14), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
19) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 14), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;
20) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
21) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale.
D) Qualora siano in corso contenziosi riguardanti la precedente lettera C), punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine perentorio, la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.
E) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera C), punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) la pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.
F) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera C), punti 7), 8), 9), 11) e 12), ai fini delle disposizioni di cui alla precedente lettera E), rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.
G) Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal presente paragrafo, fatto salvo, per l’assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Le società interessate da detti provvedimenti devono osservare gli adempimenti ivi previsti, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, depositando presso la Co.Vi.So.C., ove non sia stato depositato in precedenza, entro il medesimo termine perentorio, copia conforme all’originale dei medesimi provvedimenti.
VIII) DISPOSIZIONI FINALI
A) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste dal precedente paragrafo I), lettere A) e B) potranno essere integrati entro il termine perentorio del 6 giugno 2025 tutti gli adempimenti indicati alle medesime lettere.
B) Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi I), II), III), V) e VI) effettuati successivamente al termine perentorio del 6 giugno 2025, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.
C) L’inosservanza del termine perentorio del 6 giugno 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti paragrafi I), II), III), V) e VI) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.
TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI
I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C
A) Le società devono, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare i seguenti adempimenti:
1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:
a) la proprietà dell’impianto sportivo abituale che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;
b) il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto sportivo abituale che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva; A tal fine sarà considerato “abituale” l’impianto sportivo ubicato nel comune in cui ha sede la società richiedente la Licenza, ovvero l’impianto sportivo, ubicato nel territorio nazionale per le società di Serie A e Serie B ed ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione confinante con la regione in cui ha sede la società per le società di Serie C, a condizione che la società richiedente la Licenza vi abbia disputato abitualmente le gare di campionato almeno nelle precedenti tre stagioni sportive.
2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto sportivo, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;
3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto sportivo e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto sportivo antecedenti al termine della stagione sportiva 2025/2026.
B) Le società che non abbiano la disponibilità di un impianto sportivo abituale, possono depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2025/2026 in un impianto sportivo alternativo, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3), nonché dal nulla osta del Prefetto relativo: a) per le società di Serie A e Serie B, ad un impianto sportivo ubicato nel territorio nazionale; b) per le società di Serie C, ad un impianto sportivo ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione confinante con la regione in cui ha sede la società ovvero nel territorio nazionale qualora sia comprovata l’indisponibilità di impianti sportivi ubicati nella propria regione o nella regione confinante.
C) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, anche per gli impianti alternativi, vengano meno una o più delle condizioni previste dalla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” negli allegati sub A), sub B), sub C), previsti per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l’attività in un impianto sportivo diverso ubicato: a) per le società di Serie A e Serie B, nel territorio nazionale; b) per le società di Serie C, nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione confinante con la regione in cui ha sede la società, ovvero nel territorio nazionale qualora sia comprovata l’indisponibilità di impianti sportivi ubicati nella propria Regione o nella regione confinante.
L’istanza di deroga dovrà essere corredata da:
a) nulla osta del Prefetto competente relativo all’impianto sportivo che si intende utilizzare;
b) contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo all’impianto sportivo che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
c) licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto sportivo, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026;
d) risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto sportivo.
Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto sportivo antecedenti al termine della stagione sportiva 2025/2026.
La Lega di competenza dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi:
1) il parere sulle istanze in deroga da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;
2) la certificazione dell’impianto sportivo indicato dalla società, attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” negli allegati sub A), sub B), sub C), previsti per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2024/2025, se non se ne rendano necessarie ulteriori. In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega di competenza.
D) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2025/2026 sia nel corso della stagione sportiva 2025/2026, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l’impianto sportivo abituale e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2) e 3).
La Lega di competenza dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi: che l’impianto sportivo indicato dalla società rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” negli allegati sub A), sub B), sub C), previsti per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2024/2025, se non se ne rendano necessarie ulteriori. In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega di competenza.
VI) DISPOSIZIONI FINALI
A) Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi I) e III) effettuati successivamente al termine perentorio del 6 giugno 2025, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.
B) L’inosservanza del termine perentorio del 6 giugno 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti paragrafi I) e III) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.