CASO VIOLA RC - A vuoto l'ultimo tentativo: il Collegio di Garanzia conferma perdita titolo sportivo

30.07.2019 13:00 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
CASO VIOLA RC - A vuoto l'ultimo tentativo: il Collegio di Garanzia conferma perdita titolo sportivo
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

In mezzo a tante chiacchiere, la Viola Reggio Calabria, riferito all'oramai ex proprietà capace di far perdere il titolo sportivo al glorioso sodalizio neroarancio a causa dei mancati pagamenti delle tasse federali, ha tentato la via del Collegio di Garanzia del Coni per ribaltare la doppia sentenza di Giudice Sportivo e Corte Sportiva d'Appello FIP. Un tentativo andato a vuoto.

L'Alta Corte del Coni ha reso noto di aver respinto l'ultimo ricorso del club:

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza presieduta dal prof. Mario Sanino, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 14 giugno 2019, dalla società Viola Reggio Calabria 1966 s.s.d. - in liquidazione - contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello FIP, pubblicata e notificata con C.U. n. 1650 del 17 maggio 2019, che ha dichiarato inammissibile il reclamo interposto dalla ricorrente avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo FIP, adottata con C.U. 1554 del 3 maggio 2019, GSN n. 228, con la quale è stata disposta l’omologazione della gara del 28 aprile u.s. tra Amatori Pallacanestro Pescara e Viola Reggio Calabria con il risultato di 20-0 e l’omologazione della gara del 1 maggio u.s. tra Viola Reggio Calabria e Amatori Pallacanestro Pescara con il risultato di 0-20, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b), del Regolamento Esecutivo Gare; l’esclusione della Viola Reggio Calabria dal Campionato di Serie B Maschile e il passaggio del turno successivo alla fase play off della società Amatori Pallacanestro Pescara, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Regolamento di Giustizia FIP; infine, la sanzione della perdita del titolo sportivo e l'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad € 12.000,00, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del RG FIP, e dello svincolo degli atleti di categoria senior nazionale, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Esecutivo di Giustizia. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIP.