REGGINA: CHE IL RICORSO FOSSE PIÙ CHE FONDATO CE LO CONFERMA…IL GIUDICE SPORTIVO
Torniamo brevemente sulla questione ricorso, pur mantenendo la nostra persuasione sull’esito ormai segnato della contesa giudiziaria (nonché sulle motivazioni “politiche”), ma anche sulla convinzione della sua fondatezza nel merito, a seguito di una conferma molto recente e più che autorevole ricevuta da un soggetto che riteniamo sia più che attendibile: il giudice sportivo.
Lo scorso 8 maggio 2026 (appena sei giorni fa e solo quattro prima dell’udienza in cui si è trattato il reclamo della Reggina) è stato emesso, da parte del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale LND Sicilia, il Comunicato n. 572 TFT 26, contenente un provvedimento sanzionatorio, adottato dal giudice sportivo competente ai danni del Messina, relativamente all’utilizzo di due calciatori nel campionato Juniores senza regolare tesseramento, consistente non solo nella perdita a tavolino delle gare in cui hanno giocato senza titolo, ma anche di una penalizzazione in classifica.
Riportiamo, a benefico di tutti coloro che in questi giorni hanno pontificato di ratifiche purificatrici del tribunale, nuove matricole et similia, uno stralcio piuttosto significativo del suddetto provvedimento:
“A ciò si aggiunga che, dagli atti del procedimento risulta altresì che, in data antecedente al perfezionamento dell'atto di cessione del complesso aziendale della società ACR Messina dalla curatela fallimentare all'attuale compagine societaria, veniva impiegato in una gara del campionato Under 17 un calciatore privo di valido tesseramento.
Successivamente, con atto di cessione, la nuova società subentrava nella titolarità del titolo sportivo, assumendo espressamente – tra l'altro – ogni rischio connesso a violazioni regolamentari pregresse, ivi comprese eventuali sanzioni sportive.
Tale condotta comporta responsabilità della società a titolo oggettivo.
Nel caso di specie, sebbene il fatto sia stato commesso anteriormente alla cessione, deve ritenersi che la responsabilità sportiva sia imputabile alla odierna società ACR Messina, in ragione:
1. della continuità del titolo sportivo;
2. della espressa clausola contrattuale con cui l'acquirente ha accettato il trasferimento “in contenzioso”, assumendo il rischio di ulteriori sanzioni per fatti antecedenti.
Tale clausola, pur operando sul piano civilistico, assume rilevanza anche nell'ordinamento sportivo quale indice inequivoco della volontà di subentrare nella complessiva posizione giuridico-sportiva del sodalizio, incluse le conseguenze sanzionatorie, oggettivamente imputabili.
Ne deriva che la società odierna deve rispondere dell'illecito ai fini disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S".
Ci sembra vi sia molto poco da aggiungere.
