Sentenza sul caso Agnelli rischia i stravolgere la giustizia sportiva, Corte Ue: "Il giudice deve poter eliminare le sanzioni sportive"

16.07.2026 13:30 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Sentenza sul caso Agnelli rischia i stravolgere la giustizia sportiva, Corte Ue: "Il giudice deve poter eliminare le sanzioni sportive"
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Novità rilevante nell'ambito della giustizia sportiva. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sul ricorso presentato dall'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e dall'ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene in merito alle sanzioni dell FIGC sul caso plusvalenze fittizie e poi estese alla FIFA.

La Corte ha scritto in una nota stampa:

Le sanzioni disciplinari inflitte in ambito sportivo devono poter essere valutate da un giudice indipendente, che abbia il potere di annullarle o di adottare misure provvisorie.

È il verdetto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito al caso riguardante l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e l'ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene, sanzionati nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze fittizie.

"Il 1º aprile 2022 la procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di diverse società calcistiche, tra cui la Juventus FC, nonché nei confronti di alcuni loro dirigenti sospettati di aver partecipato a un sistema di plusvalenze fittizie su trasferimenti di giocatori al fine di gonfiare artificiosamente il valore contabile di tali giocatori. Successivamente, è stato vietato a due dirigenti della Juventus l'esercizio di qualsiasi attività in ambito Figc. Tali sanzioni sono state successivamente estese a livello mondiale dalla Fifa e confermate dal supremo giudice sportivo italiano - si legge in una nota della Corte Ue che ricostruisce la vicenda - Investito in seguito di un ricorso, il giudice amministrativo italiano, il cui potere si limita a quello di concedere un risarcimento, senza possibilità di annullare tali sanzioni, ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla compatibilità di queste ultime con le libertà di circolazione garantite dal diritto dell'Unione, nonché alla conformità di un tale sistema di controllo giurisdizionale al diritto dell'Unione. In primo luogo, la Corte constata che una sanzione che vieti l'esercizio di un'attività professionale in tutti gli Stati membri lede le libertà di circolazione dei dirigenti interessati. Tuttavia, tale limitazione può essere giustificata se persegue un obiettivo legittimo di interesse generale e se è proporzionata a tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale verificare che tali requisiti siano soddisfatti, posto che il primo sembra esserlo, tenuto conto dell'importanza del rispetto delle norme finanziarie e contabili delle società calcistiche nel garantire la regolarità delle competizioni sportive. 

Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, il giudice nazionale deve assicurarsi non solo che i divieti temporanei di esercitare un'attività professionale previsti dalla FIGC facciano parte di un regime coerente e completo volto a eliminare i comportamenti illeciti e a prevenire qualsiasi recidiva, ma anche che la determinazione di tali sanzioni sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori".

In secondo luogo la Corte UE osserva che "i singoli individui devono disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro gli atti lesivi delle libertà riconosciute dal diritto dell'Unione, quindi, in particolare, contro quelli che infliggono siffatte sanzioni. Affinché il diritto degli Stati membri rispetti tale obbligo esso deve, anzitutto, consentire ai singoli individui di adire un giudice che abbia il potere di annullare tali sanzioni e, se necessario, di disporre misure provvisorie. Inoltre, gli Stati membri devono garantire l'indipendenza di tale giudice, in particolare nei confronti di qualsiasi pressione esterna che possa essere esercitata dalle organizzazioni sportive interessate. È inoltre essenziale che l'esistenza, la composizione e l'organizzazione di detto giudice siano precostituite per legge. Infine, il giudice in questione deve offrire alle parti le garanzie procedurali richieste, in particolare il rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, ed esercitare un controllo giurisdizionale effettivo sugli atti che gli sono sottoposti - prosegue il comunicato - Per contro, il diritto dell'Unione non impone un doppio grado di giurisdizione: è sufficiente l'esistenza di un organo giurisdizionale che garantisca un accesso effettivo alla giustizia.

Spetta al giudice nazionale verificare che tutte queste condizioni siano soddisfatte nel caso di specie dai giudici sportivi italiani, quanto meno da quello che statuisce in ultima istanza".