REGGINA: NEL COMUNICATO DEL SAVOIA UN MISTO DI IPOCRISIA ED APOLOGIA DEL RICORSO “GIUSTO”
Premettiamo subito, a scanso di equivoci, che anche noi consideriamo meritato il successo in campionato del Savoia 1908, frutto di indubbia bravura dimostrata in campo, ma anche fuori. Perché non è smentibile da alcuno la circostanza che il primo posto finale sia frutto di un combinato disposto tra il responso del calcio giocato e quello di un’aula di tribunale, il tutto, attenzione, assolutamente legittimo e condivisibile.
Per tali motivi appare pittoresco che la società oplontina, nel cercare comprensibilmente di tutelare i propri interessi, scelga di attuarlo facendo ipocritamente la morale alla società amaranto, dopo che loro stessi hanno utilizzato lo stesso sistema ai danni della Nuova Igea Virtus, e per farlo abbiano inscenato una sorta di apologia di ricorso, dividendo il loro “buono e giusto” da quello “brutto e cattivo” dei reggini. Spieghiamo il perché tale teoria sia oltremodo risibile.
Partiamo intanto da un assunto indiscutibile: non esistono ricorsi buoni e cattivi, esistono solo ricorsi fondati o infondati, e la fondatezza o meno di un reclamo non viene stabilita né dal ricorrente né tantomeno dal controinteressato, bensì dall’organo giudicate che riceve il ricorso, ossia il giudice, nel nostro caso sportivo.
Nello specifico, il sodalizio campano eleva la differenza “sostanziale” della propria iniziativa giudiziaria dovuta ad una “responsabilità diretta e specifica della società coinvolta”, ossia la Nuova Igea Virtus, ritenendo evidentemente (e strumentalmente) che, nel caso del Messina, non sia così.
I fatti legati a tale vicenda li ricordiamo tutti, e furono frutto di un grave e grossolano errore dei dirigenti giallorossi che non si accorsero della squalifica occorsa al proprio portiere, tesi puntualmente confermata dagli igeani attraverso la scelta, decisamente goffa, di sovvertire il principio giuridico assoluto secondo cui “ignorantia legis non excusat” quale unica tesi difensiva, ovviamente con effetti vani, ricevendo una penalizzazione sacrosanta.
A voler entrare nel merito della questione (visto che, impropriamente, vi è già entrato il club di Torre Annunziata), nel caso della società dello stretto, ove naturalmente i fatti contestati fossero accertati, le responsabilità apparirebbero ben più gravi: se la violazione della Nuova Igea appariva frutto di un clamoroso errore, colposo ma involontario (a meno che non si pensi davvero che abbiano fatto giocare apposta il loro portiere per ottenere un vantaggio tecnico), gli allora dirigenti del Messina erano chiaramente a conoscenza del provvedimento inibitorio da cui erano stati colpiti, e nonostante ciò, certamente in maniera inspiegabile, hanno comunque deciso di porre in essere atti federali in rappresentanza della società.
Se è pur vera certamente la circostanza che l’attuale società peloritana sia diversa da quella che avrebbe commesso la violazione, come peraltro sottolineato nel comunicato del Savoia come condizione che la esimerebbe da qualsiasi colpa, facciamo notare, come già accertato quando ci siamo occupati, in prima battuta, della vicenda, che l’atto di acquisto del ramo sportivo della società contenesse una clausola specifica e chiara, sottoscritta dagli acquirenti, sulle conseguenze di eventuali condotte illecite secondo cui, e riportiamo testualmente, dichiaravano “di essere pienamente consapevoli e di accettare i rischi: […] b) del rischio di ulteriori penalizzazioni e/o sanzioni che potrebbero essere inflitte in relazioni a fatti, comportamenti o violazioni regolamentari antecedenti alla cessione”.
Il fatto poi che il passaggio di proprietà sia avvenuto attraverso una “procedura autorizzata e vigilata dagli organi competenti” non implica automaticamente una sanatoria di eventuali irregolarità, e ad affermarlo non siamo noi ma lo stesso Tribunale Federale Nazionale che, nella recente sentenza n.9/TFNST del 06 Marzo 2026 avente ad oggetto un caso assolutamente analogo riguardante la società Soccer Massafra, militante nel campionato di Eccellenza pugliese ed accusata di aver fatto giocare un calciatore il cui contratto era stato controfirmato da un soggetto inibito, ha chiaramente affermato come “la presenza di un atto essenziale compiuto da soggetto inibito all’interno della sequenza procedimentale incide sulla validità dell’intera procedura, non potendo ritenersi che la successiva attività di altri soggetti sia idonea a sanare il vizio originario”. Non a caso, il giudice sportivo, nel decreto monocratico che chiedeva di integrare il contraddittorio sul ricorso degli amaranto, includeva alche la Figc quale controinteressato necessario per avere “riconosciuto la validità e l’efficacia dell’iscrizione del luglio 2025 e dei tesseramenti".
Ove non valesse tale principio, si sarebbe potuto paradossalmente pensare, sempre tornando al caso De Falco, che lo stesso Giudice sportivo, non penalizzando la stessa Igea Virtus all’epoca delle cinque gare “incriminate”, avesse potuto implicitamente sanare l’irregolarità.
E che si possa trattare di vizio insanabile viene ribadito, nel medesimo procedimento, anche dalla Corte d’Appello Federale (Sez. IV - Decisione N. 0110 CFA del 9 aprile 2026) secondo cui “come affermato costantemente dalla giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, gli atti posti in essere da soggetti inibiti sono affetti da nullità radicale e insanabile, con effetto retroattivo (ex tunc) (cfr. ex multis, Decisione TFN Sezione Tesseramenti n. 4/2022. L'ordinamento federale non può accordare alcuna forma di tutela, riconoscendo validità ed efficacia agli atti aventi rilevanza in ambito sportivo posti in essere da un soggetto sottoposto ad inibizione, pena lo svuotamento di fatto della funzione punitiva e preventiva da riconoscersi a tale sanzione)”.
Infine, con riferimento all’accusa rivolta agli amaranto di voler “alterare artificialmente l’intero equilibrio del campionato”, ricordiamo che un ricorso ha l’unico scopo di evidenziare possibili irregolarità, e che gli eventuali effetti sulla classifica derivano, ribadiamo, da una decisione dell’organo giudicante che verifica l’esistenza di tali violazioni: nel qual caso ci chiediamo se la conseguenza di “alterare” la classifica non fosse negli scopi del Savoia lo scorso gennaio quando ricorreva contro l’Igea Virtus, modifica che risulterà decisiva per le sorti del torneo, e perché tale intendimento non dovesse essere “contrario allo spirito sportivo e ai principi di lealtà che dovrebbero caratterizzare il calcio” come invece presupporrebbero sia quello del club amaranto.
Possiamo benissimo comprendere le ragioni di chi tira l’acqua al suo mulino, ma non per questo possiamo esimerci dall’evidenziare chi non solo mette in mostra una doppia morale sol perché le eventuali conseguenze potrebbero non essere favorevoli, seppur in evidente contraddizione con il proprio agire, ma tenta persino di screditare il proprio interlocutore con “consigli” gestionali non richiesti e che certamente non gli competono.
Non resta che attendere serenamente il responso da parte chi di dovere, da un lato convinti, per quanto personalmente ci riguarda, della fondatezza delle ragioni così come esposte e motivate, ma anche consapevoli non solo della tempistica oggettivamente avversa alle attuali circostanze, ma anche e soprattutto, sulla base della ben nota esperienza già vissuta tre anni or sono (che qualcuno a Reggio pare avere completamente rimosso), che spesso e volentieri le pronunce della giustizia sportiva non vengano emesse in punto di diritto, ma derivino da ragioni di opportunità, convenienza, autotutela, corporativismo e, non ultima, “qualità” delle parti processuali.
