Caso Messina, alcuni passaggi importanti della motivazioni del TFN sul caso Massafra: "Atto essenziale compiuto da soggetto inibito incide sulla validità dell’intera procedura"
Il caso Messina, con tesseramenti di oltre 20 calciatori e la stessa procedura di iscrizione che sarebbero, tiene ulteriormente banco in questi giorni. Proprio ultimamente si verificato un caso simile (ma meno grave e meno "mediatico"), quello della Soccer Massafra, che ha utilizzato un calciatore tesserato tramite procedura controfirmato da soggetto inibito, vale a dire il presidente del Club Rubino.
Vediamo alcuni passaggi rilavanti della sentenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, Decisione/0009/TFNST-2025-2026
"..., la presenza di un atto essenziale compiuto da soggetto inibito all’interno della sequenza procedimentale incide sulla validità dell’intera procedura, non potendo ritenersi che la successiva attività di altri soggetti sia idonea a sanare il vizio originario. Diversamente opinando, si giungerebbe ad una interpretazione che consentirebbe di aggirare agevolmente gli effetti della sanzione disciplinare, eludendola e svuotandola, permettendo al soggetto inibito di compiere segmenti decisivi dell’iter.
Nel caso di specie, risulta documentalmente accertato che il Presidente Fernando Rubino, in costanza della sanzione di inibizione, ha sottoscritto il modulo cartaceo relativo al tesseramento del calciatore Pentimone, svolgendo pertanto un’attività che deve ritenersi incompatibile con il regime interdittivo derivante dalla irrogazione della sanzione disciplinare. Tale circostanza comporta l’irregolarità della procedura di tesseramento del calciatore medesimo, con conseguente assenza di valido titolo sportivo alla partecipazione alla gara oggetto di reclamo".
