Caso Daspo, il decreto Sicurezza bis ha inasprito la normativa: cosa prevede

06.09.2019 19:08 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Caso Daspo, il decreto Sicurezza bis ha inasprito la normativa: cosa prevede
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© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il caso dei due giovani tifosi della Reggina destinatari di Daspo, riporta in auge il contrasto tra le norme e i tifosi. Il discusso Decreto Sicurezza bis, approvato dallo scorso Governo e convertito in legge ad agosto, ha ulteriormente inasprito le norme che regolano il divieto di accesso alla manifestazioni sportive.

Nel dettaglio, il Decreto riporta all'articolo 13:

1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:

a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;

b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);

c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

d) ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.”;

Insomma, una possibile fonte di esplosivo contrasto tra le Autorità e i gruppi Ultras. Ben intenso, no alla violenza di qualsiasi genere, ma questo inasprimento rischia di avere ripercussioni nella vita delle Curve, ma anche passibile di possibili azioni legali di contrasto verso una ampia discrezione concessa agli organi preposti.