Caso Messina, le tempistiche delle indagini (l'insuperabile?) ostacolo per Reggina e le altre: i dettagli

29.04.2026 19:15 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Caso Messina, le tempistiche delle indagini (l'insuperabile?) ostacolo per Reggina e le altre: i dettagli
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La Reggina ha presentato esposto in seguito alla posizione del Messina per presunti irregolari tesseramenti ovvero sottoscritti da soggetto inibito. Il principale ostacolo per gli amaranto riguarda però la tempistica assolutamente stretta, visto che si intende quanto meno avere chiarezza sulla questione entro la fine dell stagione regolare.

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Il Codice di Giustizia Sportiva però fissa una tempistica ben precisa per le indagini in seguito ad un esposto. Nel dettaglio, riportiamo gli articoli del CGS

Art. 119 Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia.

2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.

3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.

4. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante.

5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione.

6. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

7. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione.

8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili.

C'è ovviamente l'ipotesi dell'archiviazione dell'esposto, in tal caso interviene l'articolo 122:

Art. 122 Richiesta di archiviazione

1. L’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata o quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.

2. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni alla Procura generale dello sport il proprio intendimento di procedere all’archiviazione. Ferme le attribuzioni di questa, dispone l’archiviazione con determinazione succintamente motivata.

3. Il Procuratore federale è tenuto a comunicare il provvedimento di archiviazione ai soggetti sottoposti alle indagini di cui risulti compiutamente accertata l’identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

4. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.

5. Se i fatti e le circostanze di cui al comma 4 si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionarli si prescrive entro il termine dell’ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione