Precisazioni del Comune di Reggio Calabria in merito ultime ordinanze sindacali: i dettagli
Il Comune di Reggio Calabria ha fornito alcune precisazioni in merito alle ordinanze sindacali n. 43 e 44 del 30 aprile 2020:
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con Ord. n. 43 del 30.04.2020 - Revoca parziale dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 ed apertura Parco “Federica Cacozza” e Villa Comunale. (con Prot. 30/04/2020.0080567.U)
il Sindaco, ORDINA
La revoca, a decorrere dalla data del 4 maggio 2020, dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 e successive proroghe, nella parte in cui prevede il divieto di attività motorie nelle aree ivi individuate, fermo restando il divieto di pubblico passeggio;
e per l’effetto,
DISPONE
che, a partire dalla data del 4 maggio 2020, nelle seguenti aree:
- Corso Garibaldi
- Lungomare Falcomatà
- Parco Lineare Sud
- Waterfront Nord
- Lungomare di Pellaro
- Lungomare di Gallico
- Lungomare di Catona
- Piazze Cittadine
- Parchi aperti
1) non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
2) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
3) è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
ORDINA
• La riapertura, a decorrere dal 4 maggio 2020, della Villa Comunale “Umberto I” e del Parco “Federica Cacozza” ex Parco Botteghelle;
all’interno della Villa Comunale e del Parco “Federica Cacozza, a decorrere dal 4 maggio , saranno consentite le seguenti attività:
1) non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;
2) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
3) è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
Rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; tali aree, dovranno essere appositamente recintate affinché ne sia precluso l’utilizzo.
* Errata corrige * parte Ordinanza Sind. n. 43 del 30 aprile 2020
In riferimento all’Ordinanza sindacale n. 43 del 30 aprile 2020, nella parte in cui si prevede che << il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 >>,
si precisa che tale articolo non trova applicazione in quanto abrogato dal successivo D.L. 25 marzo 2020, n. 19, e che, pertanto, in materia di sanzioni e controlli, si applica quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.
Chiarimento in merito all'Ordinanza Sindacale n. 43 del 30.04.2020 - Prot. 04/05/2020.0081074.I
<< Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ).
Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite.
La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo i rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone >>
