FIGC, regolamento procedurale CONI per controversie ex art. 218 D.L. 34/2020

11.06.2020 21:40 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
FIGC, regolamento procedurale CONI per controversie ex art. 218 D.L. 34/2020
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© foto di Antonio Vitiello

Il Presidente del CONI Giovanni Malagò, su proposta del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, ha approvato - con una delibera d'urgenza - il Regolamento di organizzazione e funzionamento dello stesso Collegio di Garanzia sulle controversie, di cui all’art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”.

Ecco il regolamento completo:

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme che regolano il procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport per la risoluzione delle controversie di cui all’art. 218 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

2. Le controversie sono decise da un collegio composto invariabilmente da cinque membri, ai sensi dell’art. 56, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Il Presidente del Collegio di Garanzia può stabilire che una determinata controversia, per i profili di rilevanza e di principio che riveste, debba essere decisa dalle Sezioni Unite.

Articolo 2 – Ricorso 1.

Il giudizio si svolge in unico grado, con cognizione estesa al merito, ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva. La decisione è impugnabile ai sensi di legge. 2. Il giudizio è introdotto tramite ricorso trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza, se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione dell’atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti e documenti, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine, o deduzione di nuove prove.

Articolo 3 – Costituzione della parte intimata e brevi note di udienza

1. L’atto di costituzione della parte intimata, insieme al deposito di memoria difensiva e di tutti gli atti e documenti, deve essere trasmesso alla parte ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata ed essere depositato presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, con le stesse modalità di cui all’art. 2 comma 2, entro il termine perentorio di tre giorni decorrente dal deposito del ricorso.

2. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime modalità, nel termine perentorio di tre giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria del Collegio di Garanzia immediatamente dopo il deposito del ricorso di cui al comma 2 dell’art. 2 e comunque non oltre 24 ore.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l’intervento di qualsiasi altro terzo.

4. Le parti hanno facoltà di inviare a mezzo di posta elettronica certificata alla Segreteria del Collegio di Garanzia brevi note di udienza entro le ore 9.00 del giorno in cui è fissata l’udienza. In tal caso, entro lo stesso termine e a cura della parte, le medesime memorie devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata anche alle altre parti costituite.

Articolo 4 – Trattazione e decisione

1. L’udienza è fissata a partire dal quarto giorno successivo al deposito del ricorso. Della data di udienza viene data immediata comunicazione alle parti a mezzo di posta elettronica certificata.

2. Ciascun procedimento è deciso, tenuto conto della sua natura esclusivamente cartolare ed ai sensi dell’art. 218, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sulla base degli atti depositati dalle parti e degli elementi acquisiti ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, salvo eccezionale e motivata istanza di discussione orale - sulla quale decide il Presidente del Collegio giudicante - che può effettuarsi a distanza, attraverso l’utilizzo di mezzi telematici.

4. La decisione è adottata senza indugio e il dispositivo è immediatamente pubblicato. La decisione viene pubblicata entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito del ricorso introduttivo.

Articolo 5 – Disposizioni finali

1. Laddove i termini di cui al presente Regolamento scadano di domenica o in giorno festivo, gli stessi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo.

2. L’accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo nella misura e con le modalità determinate dalla Tabella allegata al presente Regolamento e di cui costituisce parte integrante.