FIGC, la mano dura della Federazione: "Chi viola il protocollo sanitario rischia esclusione dal campionato"

10.06.2020 11:35 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
FIGC, la mano dura della Federazione: "Chi viola il protocollo sanitario rischia esclusione dal campionato"
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Tramite il COMUNICATO UFFICIALE N. 210/A, la FIGC ha reso note le sanzioni in caso di mancato rispetto del protocollo sanitario per la prevenzione del contagio anti-Covid-19.

Addirittura, in caso di violazione accertata, si può arrivare all'esclusione dal campionato di competenza.

Vediamo il documento nel dettaglio:

Il Consiglio Federale

premesso che

- l’art. 218 del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34 così, tra l’altro, prevede: “1. (…) le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019-2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021”;

- con le Delibere di cui ai Comunicati Ufficiali nn. 207/A, 208/A e 209/A adottate in data 8.06.2020 questa Federazione ha previsto il riavvio dei campionati professionistici relativi alla stagione sportiva 2019/2020 a far data dal 20 giugno 2020; - le società professionistiche sono tenute all’osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti;

- è assoluto interesse della Federazione che le società professionistiche osservino rigorosamente i su indicati Protocolli Sanitari e pertanto si ritiene opportuno individuare una specifica disciplina sanzionatoria con riferimento alla violazione di tali protocolli commessa nella stagione sportiva 2019/2020;

tutto ciò premesso

d e l i b e r a

Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari)

1. Le società professionistiche sono tenute all’osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti. In caso di violazione dei Protocolli Sanitari, a carico della società responsabile si applicano, a seconda della sua gravità, le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), c) e g), del C.G.S. della FIGC. La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da COVID-19.

2. Se dalla violazione di cui al comma 1, scaturisce la positività al Covid-19 (“Covid+”) di un componente del Gruppo Squadra, secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, il fatto è punito con la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. h), del C.G.S. della FIGC.

3. Se viene accertato che i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono stati posti in essere al fine di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione sportiva, ovvero di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ovvero comunque di incidere sull’esito del campionato di competenza, il fatto è punito con la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i), del C.G.S. della FIGC.  (esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore, ndr)

4. Le società sono responsabili dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci, e di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del C.G.S. della F.I.G.C., secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, che in qualunque modo possano contribuire alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. La responsabilità delle società concorre con quella dei dirigenti, tesserati, soci e non soci e degli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del C.G.S. della FIGC.

5. Per le violazioni di cui ai commi precedenti, l’azione disciplinare è esercitata dal Procuratore federale, ai sensi della Parte II, Titolo V, Capo II, del C.G.S. della F.I.G.C.

6. La presente norma si applica ai fatti commessi nella stagione sportiva 2019/2020.