Consiglio di Stato, anche il Perugia prova a riottenere la B: udienza il 29 agosto
Anche il Perugia, nonostante la FIGC abbia inserito il club in serie C e la Lega Pro ha proceduto a compilare i calendari, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR del Lazio che ha accolto il ricorso del Lecco. Udienza in programma il 29 agosto, lo stesso giorno in cui verrà discusso quello della Reggina.
Ecco il dispositivo completo:
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6941 del 2023, proposto da
A.C. Perugia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Loredana Nada Elvira Giani in Roma, via Roberto Malatesta n. 124;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., Calcio Lecco 1912 S.r.l., non costituiti in giudizio;
Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
nei confronti
Lega Nazionale Professionisti Serie B, Comune di Lecco, Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., Società Us Catanzaro 1929 S.r.l., Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, Società Como 1907 S.r.l., Società Cosenza Calcio S.r.l., Società U.S. Cremonese S.p.A., Società Feralpi Salò S.r.l., Società Modena F.C. 2018 S.r.l., Società Palermo Football Club S.p.A., Società Parma Calcio 1913 S.r.l., Società Pisa Sporting Club S.r.l., Società Ac Reggiana 1919 S.r.l., Società U.C. Sampdoria S.p.A., Società Spezia Calcio S.r.l., Società Fussball Club Sùdtirol S.r.l., Società Ternana Calcio S.p.A., Società Venezia S.p.A., Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, Calcio Foggia 1920 S.r.l., Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, Comune di Perugia, Michele Nannarone, Antonio Bartolini, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13163/2023, del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13083/2023, resa tra le parti, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - prot. n. 00709/2023 pubblicato in data 17 luglio 2023 nonché della relativa decisione della medesima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, n. 66/2023 del 20 luglio 2023.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da A.C. Perugia Calcio s.r.l. il 24/07/2023:
per la reiezione del ricorso principale
e per la conseguente conferma della non ammissione del Calcio Lecco 1912 s.r.l. alla Serie B 2023/2024, anche occorrendo in accoglimento del ricorso incidentale infra proposto, con il quale vengono riproposti i motivi dichiarati assorbiti dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 66/2023, pubblicata il 20 luglio 2023 e pronunciata all'esito del ricorso proposto dall'AC Perugia Calcio iscritto al n.r.g. 62/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di abbreviazione dei termini depositata da parte appellante;
rilevato che la controversia è soggetta al rito speciale, già applicato in primo grado, che risulta dal combinato disposto dell’art. 5-quaterdecies, d.l. n. 162/2022, introdotto dalla legge n. 199/2022, e dell’art. 218, commi 2, 3, 4, e 5, d.l. n. 34/2020, connotato da un giudizio immediato, in cui va direttamente calendarizzata l’udienza di merito alla prima udienza utile trascorsi sette giorni di calendario, a loro volta decorrenti dalla scadenza del termine di deposito del ricorso (termine di deposito del ricorso che coincide con il termine di notificazione e che è pari a quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza appellata);
ritenuto, che, pertanto, essendo stata la sentenza appellata pubblicata il giorno 7 agosto 2023, il termine di notifica e deposito dell’appello scade ex lege in data 22 agosto 2022, e la prima udienza utile andrebbe calendarizzata dopo che siano decorsi ulteriori sette giorni decorrenti dal 22 agosto, ossia dopo il 29 agosto 2023 e che la prima udienza utile sarebbe quella del 14 settembre 2023;
ritenuta giustificata e accoglibile l’istanza di abbreviazione dei termini, che possono ridursi della metà e pertanto da 22 a 11 giorni;
rilevato che la prima udienza utile è quella del 29 agosto 2023;
accoglie l’istanza di abbreviazione dei termini e per l’effetto fissa l’udienza pubblica del 29 agosto 2023 per la trattazione del merito, onerando parte appellante di notificare il presente decreto alle altre parti entro il 17 agosto 2023;
viste le regole del c.p.a. sui termini, a ritroso dell’udienza pubblica, per la designazione del relatore, designa giudice relatore il consigliere Gianluca Rovelli;
ritenuto inoltre che la classificazione assegnata al ricorso come ricorso ex art. 119 c.p.a. è erronea e fuorviante, in quanto il rito speciale sopra menzionato non fa alcun richiamo al rito dell’art. 119 c.p.a. (che resta applicabile al contenzioso sportivo diverso da quello che rientra nell’ambito di applicazione del rito speciale sopra menzionato) e prevede un rito del tutto diverso e autonomo, con diversi termini; manda alla Segreteria per la cancellazione della classificazione del ricorso come rito ex art. 119 c.p.a.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di abbreviazione dei termini e fissa l’udienza pubblica del 29 agosto 2023 per la trattazione del merito, designando come giudice relatore il consigliere Gianluca Rovelli.
Parte ricorrente è onerata di notificare il presente decreto a tutte le altre parti entro il 17 agosto 2023.