Manuale Licenze Nazionali serie B 22-23: tutti gli adempimenti previsti

27.04.2022 21:00 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Manuale Licenze Nazionali serie B 22-23: tutti gli adempimenti previsti
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La FIGC ha varato il Manuale Licenze Nazionali 2022-2023, vale a dire il compresso di tutti gli adempimenti necessari per avere il via libera alla partecipazione ai prossimi campionati Prof.

Tramite il Comunicato Ufficiale n°221/A tutti gli adempimenti da produrre in capo ai club di serie B.

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Ecco il documento dettagliato:

TITOLO I): CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) Le società devono, entro il termine del 16 maggio 2022, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2022 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione. In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni internazionali dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2020, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2022, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione. In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni internazionali dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021 corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2022 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all’ art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione. In caso di contenziosi riguardanti l’assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali. Le società di Serie B che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2022/2023, sono esonerate dagli adempimenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3).

L’inosservanza del termine del 16 maggio 2022, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

B) Le società devono, entro il termine del 31 maggio 2022, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo trimestre dell’anno d’imposta 2020 e al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2021 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l’avvenuto assolvimento dell’IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai suddetti trimestri, trasmesse entro il 28 febbraio 2022, le società devono depositare copia della medesima comunicazione presso la Co.Vi.So.C.;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C. nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.

L’inosservanza del termine del 31 maggio 2022, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

5) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022. La situazione patrimoniale intermedia deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione (“limited review”);

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., il prospetto contenente l’indicatore di Liquidità determinato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022, l’indicatore di Indebitamento e l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato calcolati secondo quanto previsto dall’art. 85, lett. B), paragrafo VIII, delle NOIF e sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico. In caso di mancato rispetto dell’indicatore di Liquidità nella misura minima di 0,7, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 14 giugno 2022. L’indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito in 1,2, sarà utilizzato come indicatore correttivo al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria determinata dall’indicatore di Liquidità. L’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito in 0,8, sarà utilizzato come indicatore correttivo al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l’importo necessario per ripianare l’eventuale carenza finanziaria determinata dall’indicatore di Liquidità. Qualora il valore di entrambi gli indicatori correttivi sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l’eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Serie C alla Serie B e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato di Serie C.

L’inosservanza del medesimo termine del 31 maggio 2022, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 5) e 6) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2022/2023.

C) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alle precedenti lettere A) e B), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 22 giugno 2022, tutti gli adempimenti indicati alle medesime lettere. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 22 giugno 2022, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

D) Le società devono, entro il termine perentorio del 22 giugno 2022, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2022/2023, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale e l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC;

2) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00, rilasciata da: a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell’Albo IVASS; b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00. Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione. L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente;

3) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, triplice atto di cessione di credito futuro di cui all’art. 1.3 del Capo I del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, secondo i moduli allegati al medesimo Codice di Autoregolamentazione;

4) assolvere il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

5) assolvere il pagamento degli ulteriori debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, diversi da quelli del precedente punto 4), depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

6) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2022, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata da:

a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2) e 3), ove non siano stati depositati in precedenza;

b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2) e 3), ove non siano stati depositati in precedenza;

c) copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali, di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2) e 3), ove non sia stata depositata in precedenza; d) copia della documentazione bancaria attestante l’avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2022, ove non sia stata depositata in precedenza.

Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l’adempimento, documentando alla Co.Vi.So.C. di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, depositando, previa autorizzazione della Co.Vi.So.C., le somme dovute a tale titolo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B. Le società di Serie B che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2022/2023, sono esonerate dagli adempimenti di cui al presente punto 6), lettere a), b), c) e d) salvo che, a seguito di decisioni dei competenti organi giurisdizionali, intervenute entro il termine del 31 maggio 2022, risultino debiti scaduti alla data del 31 marzo 2022;

7) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2022 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

8) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di maggio 2022 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

9) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di maggio 2022 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 7): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, le società devono assolvere il pagamento del servizio, fino alla mensilità di maggio 2022 compreso, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

10) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2022 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2022 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali;

11) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di aprile 2022 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi;

12) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di aprile 2022 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2022 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 10): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali;

13) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di maggio 2022 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

14) assolvere il pagamento dei tributi IRES e IRAP, risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, nonché il pagamento dei tributi IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre 2015, 2016, 2017 e 2018, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate, di transazioni con l’Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l’Agenzia delle Entrate e/o con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi;

15) assolvere, in presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d’imposta 2017 e 2018, al primo ed al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2019, nonché al terzo trimestre dell’anno d’imposta 2020 e al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2021, il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2022, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

16) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2021, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2021, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;

17) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2021 nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall’organo amministrativo e corredata, dalla relazione della società di revisione (limited review);

18) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 16), esprima un giudizio negativo (adverse opinion), o contenga l’impossibilità ad esprimere un giudizio (disclaimer of opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

19) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, di cui al precedente punto 16), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (qualified except for opinion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

20) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 17), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

21) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 17), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l’eccezione relativamente alla continuità aziendale;

22) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022, di cui alla precedente lettera B), punto 5), contenga l’impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) o formuli una conclusione negativa 8 (adverse conclusion), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l’avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

23) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022, di cui alla precedente lettera B), punto 5), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità azienda

24) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuto ripianamento della eventuale carenza finanziaria ai fini del raggiungimento della misura minima dell’indicatore di liquidità, contestata ai sensi della precedente lettera B), punto 6) mediante le seguenti modalità: a) versamenti in conto futuro aumento di capitale; b) versamenti in conto copertura perdite; c) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro; d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci; e) utilizzo del saldo attivo finanziario al 22 giugno 2022, IVA esclusa, derivante dalle operazioni correlate ai trasferimenti dei calciatori in ambito nazionale, per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti e la cui contabilizzazione non sia stata rilevata nella situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022 di cui alla precedente lettera B), punto 5). Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi alla Lega di competenza entro il termine del 22 giugno 2022. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori, in ambito nazionale, fino al termine della stagione sportiva 2022/2023, fatta salva la eventuale successiva revoca del provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, a seguito dell’integrale ripianamento della carenza finanziaria contestata, effettuata esclusivamente con le modalità previste all’art. 90, comma 4 delle NOIF; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento dell’indicatore di liquidità una sola volta per l’importo risultante alla data di cui sopra. Tale saldo sarà rappresentato dalla differenza, alla data del 22 giugno 2022, tra le operazioni attive e quelle passive. In ogni caso l’utilizzo, anche parziale, del saldo attivo finanziario per la copertura della eventuale carenza finanziaria non determina la revoca del provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, ai fini del quale permangono le modalità indicate all’art. 90, comma 4 delle NOIF. E) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera D) effettuati successivamente al termine perentorio del 22 giugno 2022, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale. F) L’inosservanza del termine perentorio del 22 giugno 2022, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere A), B) e D) determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie B 2022/2023.

II) CERTIFICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, entro il termine del 29 giugno 2022, certificare alla Co.Vi.So.C.: 

1) il rispetto del termine perentorio del 22 giugno 2022, per il deposito della domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2022/2023, di cui al paragrafo I, lettera D), punto 1);

2) il deposito, entro il termine perentorio del 22 giugno 2022, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo I), lettera D), punto 2);

3) il deposito, entro il termine perentorio del 22 giugno 2022, della documentazione di cui al paragrafo I), lettera D), punto 3);

4) il rispetto del termine perentorio del 22 giugno 2022, per il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, di cui al paragrafo I, lettera D), punti 4) e 5);

5) il rispetto del termine perentorio del 22 giugno 2022, per il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui al paragrafo I, lettera D), punto 13);

6) il saldo finanziario attivo al 22 giugno 2022 derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale, ai fini del ripianamento della eventuale carenza finanziaria, di cui al paragrafo I), lettera D), punto 24), sub e).

III) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) Le società devono, entro il termine del 2 agosto 2022, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2022, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

2) assolvere il pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2022, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

3) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2022, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, le società devono assolvere il pagamento del servizio, per la mensilità di giugno 2022, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad 10 IVA, dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare;

L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2022/2023.

B) Le società devono, entro il termine del 16 settembre 2022, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, per le mensilità di maggio e giugno 2022 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2022 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2022. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali;

2) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2022, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2022. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi;

3) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2022 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2022, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell’evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2022. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all’applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali;

4) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2022, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento.

L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2022/2023.

C) La Lega Nazionale Professionisti Serie B entro il termine del 30 settembre 2022, deve certificare alla Co.Vi.So.C., l’assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2022.

TITOLO IV): RICORSI

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro l’1 luglio 2022, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, verificato l’assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l’esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla FIGC ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta. Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie B 2022/2023 possono presentare ricorso motivato avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

In sede di ricorso non potrà essere presentata documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dalla competente Commissione, né potrà essere effettuato e/o integrato alcuno degli adempimenti richiamati ai precedenti Titoli I), II), e III), il cui termine perentorio è fissato al 22 giugno 2022. Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, entro il termine perentorio del 6 luglio 2022, ore 19:00.

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 15.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

Le Commissioni adite esprimono, entro il 7 luglio 2022, parere motivato al Consiglio federale sui ricorsi proposti. La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio federale in data 8 luglio 2022.

Avverso la decisione del Consiglio federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2022/2023, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi del relativo Regolamento approvato con delibera n. 1667 del 2 luglio 2020, del Consiglio Nazionale del CONI.