Covid-19, misure dell'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria
Nota stampa dell'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria in merito alle misure di contenimento relative al Covid-19:
Con l’ordinanza n 18 del 10 marzo il Sindaco ha disposto:
la sospensione:
- degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; - dei servizi educativi per l’infanzia, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, e le attività didattiche (in presenza) nelle scuole di ogni ordine e grado.
E' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa (es. ludoteche);
- delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- la sospensione immediata di ogni attività di fiera o mercato che si svolga all’aperto; la chiusura:
- dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- di palestre, scuole di ballo, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- di teatri, cinema, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati;
- dei mercati rionali (Archi, Pellaro, Tito Minniti, Catona, Botteghelle, Gallico, P.zza del Popolo, Box dei Fiori, posteggi fuori mercato, mercato ittico, mercato di Via Filippini, Largo Piazzale Lido);
- delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve, comunque, predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) del DPCM 4.03.2020.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui al citato allegato 1 lettera d) le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- sono consentite, altresì, le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire, comunque, con ogni misura, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. L’ordinanza sindacale invita inoltre “i titolari di tutte le attività commerciali, ed i cittadini tutti, a rispettare le misure di tutela sanitaria e le prescrizioni previste dal DPCM 8 marzo 2020, al fine di allineare l’attività alla situazione di emergenza in atto (adottare i comportamenti individuali di protezione, evitare assembramenti di persone, mantenere le distanze dagli altri)”.
Nella giornata di oggi - La giunta comunale ha deliberato l’ammissione al lavoro agile in emergenza per i dipendenti comunali, fino a cessate esigenze
- E’ stato integrato il Centro Operativo Comunale (C.O.C) a cura della Protezione Civile comunale, avviato già giovedì scorso presso il Cedir, torre IV, piano 1. con le funzioni di supporto al volontariato, materiali, mezzi e risorse umane. Il Coc è tra l’altro finalizzato a coordinare l’assistenza domiciliare per farmaci e generi alimentari agli anziani e ai disabili. E’ stato attivato il tavolo di coordinamento con le associazioni di volontariato predisponendo il numero telefonico 0965 3622591 , attivo dalle 8:00 alle 20:00 a partire da mercoledi 11 marzo 2020 , abilitato a raccogliere le richieste di aiuto dei cittadini.
