Calciomercato Dilettanti 26-27, tutti i termini decisi dal Consiglio Federale: i dettagli
Il Consiglio Federale FIGC ha stabilito le date relative e le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11.
Nel dettaglio:
2. Variazioni di tesseramento
a) Calciatori “giovani dilettanti”
I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al 1° febbraio 2027. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un’altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 1° febbraio 2027.
b) Calciatori e calciatrici “non professionisti/e”
Il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:
- dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.
I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al 1° febbraio 2027.
Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un’altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 1° febbraio 2027.
I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 110 delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al 1° febbraio 2027. È fatto salvo quanto previsto all’art. 110, comma 2, delle NOIF.
c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 delle NOIF
I calciatori “non professionisti”, privi di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti possono sottoscrivere un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, ai sensi dell’art. 113 delle NOIF, e richiedere il conseguente tesseramento:
a) dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026, in caso di autonoma sottoscrizione;
b) dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;
c) dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027, (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.
3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti distinti periodi:
a) dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;
b) dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026.
L’accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.
I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.
5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche
Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, da società dilettantistiche a società professionistiche possono avvenire ed essere depositati presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:
a) dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20.00);
b) dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20.00).
6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche
Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:
a) dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;
b) dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.
L’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.
7. Trasferimenti temporanei di calciatori “professionisti” a Società partecipanti a competizioni non professionistiche
Ai sensi dell’art. 103, comma 9, delle NOIF è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore “professionista” a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:
a) dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;
b) dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027.
L’accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il calciatore potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall’Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all’art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.
13. Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all’estero
a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera
Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 2 febbraio 2027, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 40 quater delle NOIF. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.
Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.
