Penalizzazione Igea Virtus, ecco le motivazioni del TFN: "Comunicato ufficiale é strumento di pubblicità legale"

20.03.2026 14:30 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Penalizzazione Igea Virtus, ecco le motivazioni del TFN: "Comunicato ufficiale é strumento di pubblicità legale"
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Sono state rese note le motivazioni relative alla Decisione/0196 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, relativo al caso De Falco, portiere dell'Igea Virtus, schierato a dispetto di una squalifica da scontare risalente alla scorsa stagione.

Di seguito il dispositivo:

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Notizie stampa in ordine alla condotta della Società Igea Virtus Barcellona che, in occasione delle gare di inizio stagione di Coppa Italia e campionato di Serie D 2025/2026, avrebbe schierato in presunta posizione irregolare il calciatore Cristian De Falco in quanto squalificato” risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 15.01.2026 al n. 685pf25-26.

Unitamente alla segnalazione/esposto/denuncia delle Società Savoia 1908 F.C. S.S.D. A R.L. e S.S.D. Nissa, partecipanti al medesimo campionato della Nuova Igea Virtus S.S.D. s.r.l., agli atti di indagine, per quanto di interesse, risultano acquisiti: la notizia stampa del 14.01.2026, il Comunicato Ufficiale n. 218 del 26 maggio 2025 LNPB - Decisioni del Giudice Sportivo; i referti arbitrali delle gare disputate nella stagione sportiva 2025-2026 dalla società Nuova Igea Virtus, nel corso del Campionato di Serie D, Girone I (dalla 1a giornata alla 20a giornata); il referto arbitrale della gara S.S. Milazzo – Nuova Igea Virtus, disputata in data 31 agosto 2025 e valevole per la Coppa Italia; l’integrazione alla segnalazione/esposto/denuncia delle Società Savoia 1908 F.C.
S.S.D. A R.L. e di S.S.D. Nissa F.C.; la relazione del Collaboratore della Procura Federale del 26 gennaio 2026.

La Nuova Igea Virtus S.S.D. s.r.l. ha svolto attività difensiva con memoria del 6.02.2026.

La fase predibattimentale

In data 4.03.2026 le Società Savoia 1908 F.C. S.S.D. a R.L. e di S.S.D. Nissa F.C., entrambe per mezzo dei propri difensori Avv.ti
Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, hanno svolto atto di intervento nel procedimento disciplinare formulando le seguenti
conclusioni: “A) In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare l’ammissibilità della spiegata istanza di intervento nel procedimento
disciplinare di cui trattasi (…).; B) Nel merito: acclarata la responsabilità di S.S.D. NUOVA IGEA VIRTUS S.R.L., a titolo diretto
e proprio, così come meglio individuate dalla Procura Federale, ed irrogare alla stessa la sanzione di almeno punti 5 (cinque) di
penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2025-2026”.
L’avviso di convocazione per l’udienza del 10.032026 è stato notificato ai deferiti in data 17.02.2026 presso l’indirizzo di posta
elettronica certificata della Società deferita, Nuova Igea Virtus S.S.D. s.r.l.

La Nuova Igea Virtus S.S.D. s.r.l. ha svolto la propria attività difensiva con memoria del 6.03.2026.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 10.03.2026, svoltasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l’Avv. Giorgio Ricciardi, inrappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Marco Sabato in rappresentanza de La Nuova Igea Virtus S.S.D. s.r.l., gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Oandolfi in rappresentanza delle Società intervenute SSD Nissa FC e Savoia 1908 FC SSD a RL.

Il Collegio ha, in via preliminare, dichiarato l’ammissibilità dell’intervento delle due Società SSD Nissa FC e Savoia 1908 F.C. S.S.D. a R.L. e, all’esito del dibattimento, ha riservato la decisione.

La decisione

Il Tribunale ritiene di dover ravvisare la responsabilità disciplinare dei deferiti.

1. In via preliminare occorre tuttavia delibare in merito alla ammissibilità o meno dell’intervento svolto dalle Società SSD Nissa FC e Savoia 1908 F.C. S.S.D. a R.L., anche in ragione dell’apposita eccezione all’uopo formulata dalla deferita La Nuova Igea Virtus S.S.D. s.r.l. nel proprio scritto difensivo.
Sul tema si rammenta che l’art. 81 CGS riconosce il diritto del terzo di intervenire nel procedimento disciplinare “ qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”. In definitiva l’ordinamento ammette l’intervento soltanto laddove il rapporto dedotto in giudizio – caratterizzato, come noto, dalla contrapposizione di due parti, l’organo che esercita l’azione, da un lato, e i soggetti destinatari della pretesa sanzionatoria, dall’altro – ed i suoi esiti siano potenzialmente lesivi per gli interessi giuridicamente rilevanti di un terzo.

Ebbene, secondo la giurisprudenza della Corte Federale di Appello, come pure di questo Tribunale, una tale posizione suscettibile di essere pregiudicata è ravvisabile laddove ne sia titolare una società iscritta al medesimo campionato di quella deferita quando l’illecito contestato possa culminare nell’irrogazione di punti di penalità destinati ad incidere sulla classifica delle rispettive squadre interessate (Decisione n. 108/CFA-2022-2023; decisione 211/TFNSD/2024-2025).

Con riguardo al caso di specie, si deve rilevare che entrambe le Società intervenute hanno dedotto che, come si evince dall’attuale Classifica del Campionato Interregionale di Serie D – Girone I, l’eventuale irrogazione di punti di penalità a carico della Società deferita ne stravolgerebbe l’ordine, facendo scivolare la stessa Società dal primo al 5° posto, così condizionando gli esiti finali e le possibilità per le squadre non penalizzate di ottenere una promozione. Applicando i suesposti principi, il Tribunale ritiene dunque ammissibili gli interventi svolti dalle Società SSD Nissa FC e Savoia 1908 F.C. S.S.D. a R.L. in ragione della sussistenza per esse di un interesse giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 81 CGS e ciò in considerazione del fatto che, da un lato, queste partecipano allo stesso campionato in cui è iscritta la Società deferita e, dall’altro  e conseguentemente, la natura della sanzione eventualmente irrogabile, la penalizzazione per punti, è in grado di incidere sulla classifica finale.

In questo senso, pur mancando alcune giornate al termine del campionato di Serie D e non potendosi pronosticare gli esiti delle partite delle squadre interessate (la Società deferita e le Società intervenute), una penalizzazione di alcun tipo sarebbe ipoteticamente e astrattamente in grado di alterare gli esiti finali della competizione.

2. Passando al merito della trattazione si rammenta, in via di premessa in fatto, che, come riportato nell’atto di deferimento, l’odierno procedimento trae origine dalla Notizie stampa secondo la quale la Società Nuova Igea Virtus S.S.D. s.r.l., in occasione delle gare di inizio stagione di Coppa Italia e campionato di Serie D 2025/2026, avrebbe schierato il calciatore Cristian De Falco – per essa tesserato per la stagione 2025/2026 nel campionato di Serie D – Girone I - nonostante lo stesso avesse subito una squalifica per ben 3 giornate irrogate dal Giudice Sportivo presso la LNP Serie B, con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 218 del 26 maggio 2025 e fosse dunque in posizione irregolare. All’epoca il De Falco era tesserato per la AC Reggiana 1919 S.r.l. e la gara interessata era quella valevole per i Play Out del Campionato Primavera 2 Reggiana – Feralpisalò del giorno 24 maggio 2025.

In particolare, le gare che hanno visto schierato il De Falco, nonostante la squalifica irrogata nella precedente stagione, sono le seguenti: Coppa Italia Serie D: SS. Milazzo – Nuova Igea Virtus, del 31.08.2025; Campionato Serie D, Girone I: Nuova Igea Virtus – Sancataldese del 7.09.2025, S.S. Milazzo – Nuova Igea Virtus del 14.09.2025, Nuova Igea Virtus – Città Di Acireale 1946 del 21.09.2025, Athletic Club Palermo - Nuova Igea Virtus del 24.09.2025, Nuova Igea Virtus - Enna Calcio del 28.09.2025. Si tratta dunque di 6 giornate complessive di cui la prima in Coppa Italia Serie D.

Le circostanze sopra indicate e origine dell’atto di deferimento non sono in nessun modo contestate, risultando peraltro dagli atti dell’istruttoria precedentemente svolta; in particolare la presenza del De Falco nelle gare “contestate” è confermata dalle distinte di gara allegate agli atti di istruttoria.

Come pure incontroverso pare il fatto che la gara di Coppa Italia Serie D, SS. Milazzo – Nuova Igea Virtus, del 31.08.2025 non debba essere tenuta in considerazione ai fini della determinazione della sanzione e ciò in ragione di quanto disposto dall’art. 19, comma 6 CGS, richiamato dall’art. 21, comma 7 CGS, secondo il quale “le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”.

Tanto premesso, in punto di diritto, le disposizioni rilevanti ai fini che qui interessano, oltreché l’art. 21, commi 1 e 2 CGS oggetto dell’odierno deferimento, sono l’art. 21, comma 6, secondo cui “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive” e il successivo comma 7 appena menzionato, a norma del quale “ qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria
di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6”.

Così risultando disciplinata la materia delle squalifiche non v’è alcun dubbio che il calciatore De Falco avrebbe dovuto scontare la propria, come visto consistente in n. 3 giornate, sin dall’avvio successivo campionato di Serie D nel quale la squadra in cui è stato trasferito (e tuttora milita), la Nuova Igea Virtus S.S.D. s.r.l., risulta iscritta per il campionato 2025/2026. Ciò, invece, non è stato rendendo così sanzionabile l’accertata sua partecipazione alle prime 5 partite di quel medesimo campionato. Né può valere a giustificare l’illecito nei confronti della Società deferita l’inconsapevolezza da parte di questa, dedotta nella propria memoria difensiva, in ordine alla circostanza per la quale il medesimo calciatore avrebbe dovuto scontare le 3 giornate di squalifica inflitte nella stagione precedente, al momento del tesseramento con la nuova Società; ciò in virtù della mancata sincronizzazione dei sistemi informatici della Lega di provenienza e di quella, di calcio dilettantistico, di approdo. La circostanza, che a detta della Società deferita avrebbe trovato conferma in apposita dichiarazione del Presidente LND Dott. Abete, non rileva quale esimente in ordine all’illecito ascritto alla Nuova Igea Virtus S.S.D. s.r.l.

Vero è infatti, da un lato, che la squalifica del De Falco risulta da apposito Comunicato Ufficiale, il n. 218 del 26 maggio 2025 (confermato dai successivi report della Lega di riferimento), che, definibile quale atto amministrativo federale che riveste la funzione di strumento di pubblicità legale, non ammette prova contraria in merito alla sua valenza conoscitiva, come del resto è confermato dall’art. 4, comma 3 CGS a mente del quale “L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione”; dall’altro e in ogni caso, che l’eventuale disallineamento di rispettivi sistemi informativi delle Leghe interessate, ove considerata circostanza presumibilmente nota, avrebbe dovuto al più imporre alle parti interessate (la Società deferita in primis) l’adozione di una maggiore cautela e diligenza di verifica, considerato che il De Falco perveniva, per l’appunto, da un campionato in diversa Lega di appartenenza.

Né diverso pregio può essere attribuito alla difesa della Nuova Igea Virtus S.S.D. s.r.l. laddove rileva che la penalizzazione per ben 5 gare di campionato risulterebbe del tutto sproporzionata e chiede per questo che il Tribunale adotti i principi correttivi di equità.

A tal proposito si ritiene che nel caso di specie non si possa far ricorso ai ricordati prencipi di equità non ravvisandosi nel caso di specie, ove in ogni caso la penalizzazione limitata (e parametrata) a sole 5 gare potrebbe in ipotesi persino risultare assorbita nel prosieguo del campionato, il ricorrere di un risultato stridente con il senso di giustizia sostanziale; ciò ancor più ove si consideri che, sempre per la giurisprudenza della CFA, che a quei principi si rifà per lo più laddove si versi in ipotesi di cumulo di sanzioni, “la consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati (…) costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative” (Decisione/0096/CFA-2022-2023).

L’illecito del calciatore De Falco è dunque correttamente riconducibile, per tutti i soggetti deferiti, alla violazione oltreché dell’art. 4, comma 1 CGS, altresì dell’art. 21, commi 1 e 2 CGS a proposito delle modalità di esecuzione della squalifica di calciatori e tecnici.

Corretta appare infine, con riferimento a tale violazione, la richiesta della Procura di irrogazione delle sanzioni di: (i) 5 mesi di inibizione per i Sigg.ri Massimo Carmelo Italiano e Rosario Sorrenti, il primo, all’epoca dei fatti, in qualità di Presidente della Società Nuova Igea Virtus SSD S.r.l. e il secondo quale dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la stessa Società deferita, entrambi avendo consentito al De Falco – o comunque non avendo ad esso impedito – la partecipazione a ben 5 gare del campionato di Serie D nonostante la mancata esecuzione, prima di allora, della squalifica comminatagli; (ii) 5 giornate di squalifica al Sig. De Falco per aver partecipato alle medesime gare del campionato di Serie D nella nuova compagine sociale di tesseramento; (ii) 5 punti di penalizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, comma 1 lett. g), oltreché 500 euro di ammenda, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Massimo Carmelo Italiano, mesi 5 (cinque) di inibizione;

- al sig Rosario Sorrenti, mesi 5 (cinque) di inibizione;

- al sig. Christian De Falco, giornate 5 (cinque) di squalifica;

- alla società Nuova Igea Virtus SSD Srl, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione

sportiva, ed euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.