Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il ricorso del Foggia: niente B per i pugliesi

30.08.2023 16:25 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile  il ricorso del Foggia: niente B per i pugliesi

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Foggia Calcio che sperava nell'ammissione in B ai danni del Lecco o, in subordine, l'allargamento della Cadetteria a 22 squadre.

Ecco il dispositivo della sentenza:

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6915 del 2023, proposto da Foggia Calcio 1920 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Lofoco, Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, non costituito in giudizio;
Lega Nazionale Professionisti B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Calcio Lecco 1912 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatora De Lorenzis, Antonio Caiffa, Domenico Zinnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, Nannarone Michele, Comune di Perugia, Bartolini Antonio, Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., Società Us Catanzaro 1929 S.r.l., Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, Società Como 1907 S.r.l., Società Cosenza Calcio S.r.l., Società U.S. Cremonese S.p.A., Società Feralpisalò S.r.l., Società Modena F.C. 2018 S.R.L, Società Palermo Football Club S.p.A., Società Parma Calcio 1913 S.r.l., Società Pisa Sporting Club S.r.l., Società A.C. Reggiana 1919 S.r.l., Società U.C. Sampdoria S.p.A., Società Spezia Calcio S.r.l., Società Fussball Club Sùdtirol S.R.I., Società Ternana Calcio S.p.A., Società Venezia Fc S.p.A., non costituiti in giudizio;
AC Perugia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13163/2023, del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13083/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., di AC Perugia Calcio S.r.l., della Lega Nazionale Professionisti B e di Calcio Lecco 1912 S.r.l.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 agosto 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Lofoco, Sgobba, Viglione, De Lorenzis, Caiffa, Pezzali, De Michele, D'Orsogna, in delega dell'avvocato Giani, Bromuri, Zetti, Martinelli e Mosconi;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In data 9 novembre 2022, il Consiglio Federale della FIGC pubblicava il Comunicato Ufficiale n. 66/A, con il quale deliberava di “approvare il “Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024”. La Federazione stabiliva, in sostanza, i criteri previsti per l’iscrizione al Campionato cadetto, prevedendo tempistiche e requisiti inderogabili.

2. La Federazione individuava due date per la presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024:

a) 15 giugno 2023 con riferimento ai criteri infrastrutturali;

b) 20 giugno 2023 con riferimento agli adempimenti delle società della Lega nazionale professionisti serie B.

3. Espone l’appellante che la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) avrebbe dovuto fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 27 giugno 2023, l’autorizzazione sulle istanze in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi. La LNPB era inoltre tenuta ad attestare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi -Organizzativi, entro lo stesso termine del 27 giugno 2023, che l’impianto indicato dalla società richiedente la licenza rispettasse i requisiti infrastrutturali innanzi indicati. Nel caso in cui la società fosse stata una neopromossa in Serie B, la certificazione della LNPB avrebbe dovuto essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2022/2023, terminato per la serie C il 23 aprile 2023 con tre squadre vincitrici dei rispettivi gironi, il Feralpisaló per il girone A, la Reggiana per il girone B e il Catanzaro C.

4. Il Titolo II) sui Criteri infrastrutturali del sistema di Licenze Nazionali per la partecipazione al campionato di serie B 2023/2024, punti A, B, C e D, prevede a pag. 12, per quanto riguarda le sanzioni che “A) L’inosservanza del termine del 15 giugno 2023, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00. B) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale”.

5. Fissate le date della fase finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2022/2023, la Lega Pro disponeva una parziale modifica del Comunicato Ufficiale n° 180/L del 6/03/2023, aggiornando le date play off e, nello specifico, fissando la finale - gara di ritorno per il 18/06/2023. Con lettera del 26 maggio 2023 la LNPB comunicava alle “Società aventi titolo per richiedere l’ammissione al Campionato Serie B s.s. 2023/2024”, tra cui il Calcio Foggia 1920 s.r.l. e il Calcio Lecco 1912 s.r.l. impegnate nelle semifinali dei play off, di svolgere gli adempimenti previsti dal Sistema Licenze Nazionali FIGC - Serie B stagione sportiva 2023/2024.

6. In particolare, la LNPB specificava nella predetta comunicazione che le società interessate “sono tenute a far pervenire in copia anche alla LNPB, entro il 15 giugno 2023, la seguente documentazione: a) copia del verbale delle competenti Autorità relativo alla capienza per la stagione sportiva 2023/2024 dell’impianto sportivo che si intende utilizzare per la disputa delle proprie gare interne ufficiali, dal quale risulta l’agibilità per la presenza di almeno 5.500 posti, suddivisi in almeno 4 settori, tutti dotati di sedute individuali (anche per i posti eccedenti la capienza minima), salvo deroghe concesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla FIGC, per stadi rispetto ai quali sono in corso interventi di ammodernamento/ristrutturazione/ampliamento finalizzati a rendere conformi al criterio “Capienza e requisiti dello stadio”, iniziati nella s.s. 2022/2023 e in quelle precedenti (nel caso in cui la società sia neopromossa dal campionato di serie C al termine della s.s. 2022/2023 e non disponga di uno stadio con tutte le sedute individuali conformi all’art.17, l’adeguamento dovrà avvenire entro il 1° febbraio 2024), unitamente alla licenza d’uso 2023/2024”.

7. Riferisce ancora l’appellante che la sopra citata nota non è mai stata impugnata dal Lecco Calcio.

8. Due delle tre società neopromosse alla Serie B, alla chiusura della stagione di serie C, nella specie Feralpisaló e Catanzaro, non avendo la disponibilità di un impianto nel proprio Comune, formulavano istanza, accolta dalla LNPB, finalizzata ad ottenere la deroga per ragioni eccezionali, al fine di svolgere l’attività inerente alla stagione sportiva 2023/2024 in un impianto collocato altrove: il Feralpisaló nello stadio del Piacenza e il Catanzaro nello stadio del Lecce.

9. Espone ancora l’appellante che, in conseguenza del comunicato ufficiale della FIGC n. 191/2023, a nessuna delle quattro squadre retrocesse dalla serie B alla serie C alla fine dell’anno 2022/2023 e aspiranti a eventuale riammissione in serie B entro il termine perentorio del 18 luglio 2023, la LNPB poteva e doveva concedere la deroga ai criteri infrastrutturali per accedere alla categoria superiore dal campionato 2022/2023. Il divieto di deroga sui criteri infrastrutturali era rivolto in particolare alla società A.C. Perugia Calcio s.r.l., retrocessa al 18° posto dalla serie B (in posizione utile per la riammissione in serie B ai sensi dell’art. 49, comma 5, delle NOIF) alla serie C senza stadio immediatamente agibile, che quindi non poteva chiedere ed ottenere la deroga eccezionale per la serie B, avendo peraltro ottenuto la deroga eccezionale per la C nello stadio del Benevento.

10. In data 1° giugno 2023 alle ore 17:08 ciascuna delle quattro semifinaliste dei play off di serie C (Lecco Calcio 1912 s.r.l., Calcio Foggia 1920 s.r.l., Cesena F.C. s.r.l. e Delfino Pescara 1936 s.r.l.) riceveva via email dalla LNPB una nota (avente ad oggetto “Comunicazione riepilogo adempimenti Sistema Licenze Nazionali FIGC Campionato Serie B 2023/2024 + Allegati + SLN Serie B 2023/2024 + Allegato “A” Criteri Infrastrutturali”) di invito a preparare tutta la documentazione per la presentazione tempestiva entro il 20 giugno 2023 per l’ammissione al campionato di serie B 2023: “Spett.li Società partecipanti alle semifinali playoff di Lega Pro 2022/2023, in virtù del combinato disposto tra le scadenze previste dal Sistema Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 e la programmazione delle gare di playoff nonché per permettervi di avere già a disposizione i documenti necessari a completare l’eventuale iter iscrittivo al campionato Serie BKT 2023/2024, si trasmette documentazione relativa a quanto indicato in oggetto, unitamente al Manuale Sistema Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 (C.U. FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022) - Allegato “A” Criteri”.

11. In data 15 giugno 2023, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. depositava presso la LNPB tutta la documentazione attestante la disponibilità dello stadio “Rigamonti - Ceppi” di Lecco, quale impianto ufficiale per la disputa delle gare casalinghe. Tale impianto, riferisce l’appellante, soddisfaceva il criterio infrastrutturale previsto per la disputa del Campionato di Lega Pro dal “Sistema della Licenze” Lega Pro di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9/11/2022, mentre non soddisfaceva il criterio infrastrutturale richiesto per la partecipazione al Campionato di Lega B dal Sistema delle Licenze Lega B di cui al Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9/11/2022.

12. In data 18 giugno 2023 veniva disputata la gara di ritorno dei play off promozione tra il Calcio Lecco 1912 s.r.l. e il Calcio Foggia 1920 s.r.l.: al termine della partita, il Calcio Lecco 1912 s.r.l. risultava vincitore, acquisendo quindi sul campo il diritto ad iscriversi al Campionato di Serie B 2023/2024. Ai fini dell’ammissione al Campionato professionistico nazionale di Serie B, il 20 giugno 2023 alle ore 16:44 il Calcio Lecco 1912 s.r.l. depositava alla LNPB domanda iscrizione al campionato di serie B, precisando che “stiamo attendendo nulla osta stadio Euganeo”. Nella domanda di ammissione il Presidente del Calcio Lecco 1912 s.r.l. dichiarava, in maniera errata, afferma l’appellante, (…) al punto g) di aver già depositato entro il termine del 15 giugno 2023: “copia del verbale delle competenti Autorità relativo alla capienza per la s.s. 2023/2024 dell’impianto sportivo che si intende utilizzare per la disputa delle proprie gare interne ufficiali, dal quale risulti l’agibilità per la presenza di almeno 5.500 spettatori, suddivisi in almeno quattro settori, con tutti i posti dotati di sedute individuali, anche quelli eccedenti la capienza minima (salvo deroghe della Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla FIGC, per gli stadi nei quali siano in corso interventi di ammodernamento/ristrutturazione/ampliamento finalizzati a rendere conformi al criterio “Capienza e requisiti dello stadio”, iniziati nella s.s. 2022/2023 ed in quelle precedenti o per le società neopromosse dalla serie C 2022/2023 per le quali valgono le previsioni del Sistema Licenze Nazionali 2023/2024), unitamente alla licenza d’uso 2023/2024”.

13. Prosegue l’appellante, nella sua articolata esposizione in fatto, che la domanda di iscrizione presentata dal Lecco Calcio sarebbe stata priva dei seguenti documenti:

a) concessione d’uso dello stadio Euganeo di Padova;

b) TULPS - Licenza all’esercizio attività di pubblico spettacolo;

c) verbale C.P.V.L.P.S.;

d) nulla osta della Prefettura di Padova per deroga all’utilizzo dello stadio Euganeo.

14. In data 23 giugno 2023 e, dunque, in ritardo rispetto al termine perentorio del 20 giugno 2023, la Società Lecco Calcio, sostituiva la documentazione già depositata, indicando lo stadio di Padova per le partite casalinghe e avanzava apposita domanda per ottenere il rilascio della Licenza Nazionale, indispensabile per la iscrizione al predetto Campionato.

15. La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, con nota prot. n. 1364/2023 del 30 giugno 2023 indirizzata alla Calcio Lecco 1912 s.r.l. e, per conoscenza, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Segreteria Generale F.I.G.C., esaminata la documentazione, esprimeva parere negativo nei confronti della Calcio Lecco 1912 s.r.l. sul possesso dei criteri infrastrutturali di cui al Titolo III del C.U. FIGC n° 66/A del 9/11/2022. In nessuna parte del parere negativo della Commissione del 30 giugno 2023 si faceva riferimento all’istanza in deroga presentata dalla Calcio Lecco 1912 s.r.l. che, soltanto in data 23 giugno 2023, dava notizia dell’accordo per l’utilizzo dello Stadio “Euganeo” di Padova.

16. La società Calcio Lecco 1912 s.r.l. aveva depositato entro il termine perentorio del 15 giugno 2023 la documentazione relativa allo Stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco e successivamente, unitamente alla richiesta di iscrizione al Campionato cadetto, altra documentazione riguardante la disponibilità dello stadio di calcio “Euganeo” della città di Padova.

17. Spirato il termine del 20 giugno 2023 la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. richiedeva la licenza per l’iscrizione al Campionato di Serie B 2023/2024 e depositava, con riferimento allo Stadio “Euganeo” di Padova, la seguente documentazione:

a) in data 22 giugno 2023 istanza in deroga per l’utilizzo dello Stadio “Euganeo” di Padova datata 20 giugno 2023;

b) in data 22 giugno 2023 dichiarazione di disponibilità dello Stadio “Euganeo” di Padova da parte del Comune datata 20 giugno 2023;

c) in data 23 giugno 2023 licenza ex art. 68 del TULPS rilasciata dal Comune di Padova il 23 giugno 2023;

d) in data 22 giugno 2023 risultanze delle verifiche della competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo attestanti, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza dell’impianto;

e) in data 22 giugno 2023 nulla osta del Prefetto di Padova del 21 giugno 2023.

18. La nota prot. n. 1364/2023 del 30 giugno 2023 veniva impugnata dalla Calcio Lecco 1912 s.r.l. con ricorso gerarchico. In data 7 luglio 2023, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi modificava la propria valutazione, sostenendo che sussistevano “gli estremi per affermare che il mancato rispetto del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento costituiva una condotta non rimproverabile, in quanto adottata in circostanze anormali ed eccezionali e comunque tali da rendere sostanzialmente inesigibile il comportamento prescritto”.

19. La Commissione esprimeva parere favorevole all’accoglimento del ricorso da parte del Consiglio Federale sul presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023 rappresentava un comportamento inesigibile da parte della società Calcio Lecco 1912 s.r.l.

20. Con delibera del 7 luglio 2023 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 10/A di pari data, il Consiglio Federale della FIGC decideva in modo conforme, concedendo alla Calcio Lecco 1912 s.r.l. la Licenza Nazionale e ammettendola al Campionato di Serie B 2023/2024.

21. Avverso il predetto provvedimento, la società Calcio Foggia 1920 s.r.l. presentava ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche.

22. In data 20/07/2023 veniva pubblicata la decisione n. 65/2023 con la quale il Collegio dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente.

23. Riferisce l’appellante che la decisione n. 65/2023 è stata impugnata dal Calcio Foggia con autonomo ricorso innanzi al TAR di Roma, con R.G. n. 10853/23.

24. Sempre il 20 luglio 2023, veniva pubblicata la decisione n. 66/2023 con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport accoglieva il ricorso avente R.G. n. 62/2023 presentato dalla A.C. Perugia Calcio s.r.l. avverso il Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio n° 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale di accoglimento del ricorso della società Calcio Lecco 1912 s.r.l. per la concessione della Licenza Nazionale 2023/2024 e conseguente ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2023/2024. La predetta decisione accertava la perentorietà del termine del 20 giugno 2023 e, per l’effetto, dichiarava la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. sprovvista dei requisiti richiesti dal comunicato ufficiale della FIGC n. 66/A del 9/11/2022 e quindi esclusa dall’ammissione al Campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024.

25. Avverso la predetta decisione insorgeva la FIGC, con ricorso incardinato innanzi alla Sezione Prima Ter del TAR Lazio - R.G. n. 10401/2023. Si costituiva in giudizio la A.C. Perugia Calcio s.r.l., proponendo ricorso incidentale e chiedendo la reiezione del ricorso principale e la conseguente conferma della non ammissione del Calcio Lecco 1912 s.r.l. alla Serie B 2023/2024.

26. Nel predetto giudizio intervenivano ad adiuvandum e ad opponendum diverse parti interessate, tra cui anche il Foggia Calcio.

27. Il TAR accoglieva il ricorso della FIGC e, per l’effetto, annullava la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

28. Della sentenza n. 13163/2023, asseritamente ingiusta e illegittima, la società Calcio Foggia 1920 S.r.l. ha chiesto l’annullamento con rituale e tempestivo atto di appello, alla stregua dei motivi così rubricati: “1. - VIOLAZIONE ARTT. 1324, 1362, 1363, 1366 COD. CIV. - VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 2 BIS DELLA L. 241/90. - INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA PER ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, PER AVER DECRETATO LA SUPERABILITÀ DI UN TERMINE DICHIARATO PERENTORIO SENZA ALCUNA PLAUSIBILE MOTIVAZIONE. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DELLA PAR CONDICIO; 2. - INGIUSTIZA DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA, BUON ANDAMENTO E BUONA AMMINISTRAZIONE, IRRAZIONALITÀ E SVIAMENTO; 3. - ERRONEITÀ DELLA SENTENZA ANCHE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 70 C.P.A.”.

29. Hanno resistito al gravame, chiedendone l’inammissibilità e il rigetto, AC Perugia Calcio s.r.l., F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Calcio Lecco 1912 S.r.l. E’ intervenuta ad adiuvandum la Provincia di Foggia chiedendo l’accoglimento dell’appello proposto dal Calcio Foggia 1920 s.r.l.

30. Alla udienza pubblica del 29 agosto 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

31. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.

32. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.

32.1. La sentenza impugnata afferma che il termine del 20 giugno 2023 per il deposito della documentazione non deve ritenersi perentorio, come è invece espressamente qualificato dalla FIGC, che ha inviato a tutti le società calcistiche un comunicato ufficiale (66/A) recante le istruzioni (manuale delle licenze) per il sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionistico - serie B - 2023/2024. La medesima sentenza prende atto di un’istanza di differimento, promossa della Società Calcio Lecco e rimasta priva di riscontro.

32.2. La sentenza prosegue il suo percorso argomentativo opinando che sarebbe necessaria l’individuazione dei comportamenti esigibili dal Lecco Calcio nella vicenda, per poi decidere che gli stessi siano stati congrui, con riferimento alla emergente causa di forza maggiore (la ristretta tempistica della produzione) o factum principis, la cui presenza darebbe la stura a una decisione in favore del Lecco Calcio.

32.3. Il TAR Lazio, definendo il Manuale delle Licenze “atto amministrativo collettivo”, gli conferisce rilievo patrimoniale, atto a giustificare l’operatività degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366 c.c., nonché l’art. 1, comma 2 bis della L. 241/90, e imponendo il rilievo della “presupposizione”, quale criterio logico da adoperarsi a fini interpretativi. Il Collegio ha affermato di voler usare una interpretazione “non formalistica e di buona fede, ossia ragionevole”. Tali argomentazioni non sono condivise dall’appellante che si esprime nei termini che seguono nell’atto di appello: “Siamo all’abiura profonda ed inutile di princìpi cardinali del diritto amministrativo e non solo, laddove si usano istituti del diritto civile che mal si attagliano, o meglio non si attagliano affatto al caso di specie”. La motivazione della sentenza sarebbe apparente, perché in ambito giuridico non si dovrebbe decidere secondo un non meglio precisato “buon senso”, ma secondo le regole di diritto sottese al rapporto in essere.

32.4. La sentenza sarebbe “manchevole” anche per la parte in cui opina ciò che la Società Calcio Lecco avrebbe potuto fare prima del conseguimento del titolo sportivo. Il TAR sostiene che l’inapplicabilità della “coppia di termini 15 giugno / 20 giugno” renderebbe inutile la risposta al quesito relativo a come si sarebbe dovuto attivare Lecco Calcio per assolvere ai suoi oneri.

32.5. Il TAR sostiene applicabili alla vicenda canoni ermeneutici che stravolgerebbero la realtà fattuale e giuridica del caso, con riferimento agli artt. 1324, 1362, 1363 e 1366 c.c. L’appellante argomenta con ampi svolgimenti in ordine alla erroneità dell’applicazione delle predette disposizioni al caso qui esaminato. Le contestazioni dell’appellante si appuntano anche sulla presupposizione, che avrebbe guidato il TAR Lazio nel sostenere che i termini del 15 e 20 giugno 2023 erano stati fissati con l’idea che i play off si sarebbero disputati entro l’11 giugno 2023.

33. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.

33.1. Con il Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9/11/2022, il Consiglio Federale della FIGC aveva determinato modalità e tempistiche inderogabili per il rilascio del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024.

33.2. Il Presidente del Lecco Calcio ha inviato un’autodichiarazione nella quale si legge che lo stadio “Rigamonti - Ceppi” nel quale “verrà disputata la stagione sportiva 2023/2024, nonché i contratti in essere per la medesima stagione incluse eventuali fasi di Play-Off e Play Out con le società di ticketing, controllo accessi e stewarding sono conformi ai requisiti imposti dai citati Comunicati Ufficiali. A tal fine manleva espressamente la Lega da ogni onere e responsabilità in ordine alla predetta certificazione autorizzandola espressamente all'inoltro della stessa alla competente Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi e Organizzativi della FIGC ai fini del rilascio della licenza alla società sportiva richiedente. Il sottoscritto si impegna, inoltre, a consegnare alla Lega Pro, prima dell’inizio del Campionato, la mappa posti a sedere dello stadio, predisposta su supporto informatizzato destinato alle procedure di ticketing nominativo”.

33.3. Secondo l’appellante la dichiarazione rilasciata dal Presidente del Lecco Calcio non sarebbe corretta perché lo stadio “Rigamonti - Ceppi” non è attrezzato e non ha i requisiti imposti dalle stringenti norme di sicurezza previste per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024.

33.5. In ritardo rispetto alle tempistiche di cui al comunicato ufficiale n. 66/A del 9/11/2022, il Lecco Calcio ha presentato documentazione inerente l’utilizzo dello stadio “Euganeo” della Città di Padova. Il 15 giugno 2023 - prima dello svolgimento dei play off promozione - la Federazione era a conoscenza del fatto che il Lecco Calcio, in caso di promozione, avrebbe voluto utilizzare lo stadio comunale, non idoneo. La Federazione avrebbe dunque commesso un grave errore in vigilando, perché alla predetta data avrebbe dovuto sospendere i play off promozione e assegnare la vittoria direttamente al Foggia Calcio, finalista e migliore classificata nel Campionato di Serie C.

33.6. In data 1° giugno 2023 alle ore 17:08 ciascuna delle quattro semifinaliste dei play off di serie C (Lecco Calcio 1912 s.r.l., Calcio Foggia 1920 s.r.l., Cesena F.C. s.r.l. e Delfino Pescara 1936 s.r.l.) ha ricevuto via mail dalla LNPB un sollecito (avente ad oggetto “Comunicazione riepilogo adempimenti Sistema Licenze Nazionali FIGC Campionato Serie B 2023/2024 + Allegati + SLN Serie B 2023/2024 + Allegato “A” Criteri Infrastrutturali”), a preparare tutta la documentazione per la presentazione tempestiva entro il 20 giugno 2023 per l’ammissione al campionato di serie B 2023: “Spett.li Società partecipanti alle semifinali playoff di Lega Pro 2022/2023, in virtù del combinato disposto tra le scadenze previste dal Sistema Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 e la programmazione delle gare di playoff nonché per permettervi di avere già a disposizione i documenti necessari a completare l’eventuale iter iscrittivo al campionato Serie BKT 2023/2024, si trasmette documentazione relativa a quanto indicato in oggetto, unitamente al Manuale Sistema Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 (C.U. FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022) - Allegato “A” Criteri”. Lecco Calcio era consapevole che lo stadio comunale non avrebbe potuto ospitare le gare casalinghe e, quando in data 1° giugno 2023, ha ricevuto il sollecito da parte della LNPB, avrebbe dovuto subito attivarsi per trovare uno stadio alternativo a quello indicato nella successiva istanza del 15 giugno 2023. Qualsiasi causa di forza maggiore non avrebbe potuto trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto vi sarebbe colpa esclusiva del Lecco Calcio per il ritardo nella presentazione della documentazione. La FIGC avrebbe quindi dovuto sospendere e/o annullare la finale play off promozione disputatasi in data 18 giugno 2023 in quanto il Lecco Calcio, anche in caso di vittoria, non avrebbe potuto ottenere la licenza per iscriversi al Campionato di Serie B 2023/2024. La promozione al Campionato cadetto, secondo la prospettazione dell’appellante, doveva essere assegnata direttamente al Foggia Calcio.

34. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.

34.1. Il TAR non avrebbe potuto decidere la causa senza preventivamente delibare quella pendente innanzi alla Sezione Prima Ter avente R.G. n. 10853/23.

34.2. La controversia proposta dal Foggia Calcio ha per oggetto la richiesta di annullamento del dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, nonché della relativa decisione della medesima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 65/2023 pubblicata il 20 luglio 2023, con la quale il predetto Collegio di Garanzia ha rigettato il ricorso avente R.G. n. 62/2023 promosso dalla Calcio Foggia 1920 s.r.l., dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse. Quest’ultima ha chiesto l’accertamento del suo diritto ad ottenere la licenza per l’iscrizione della predetta società al Campionato di Calcio di Serie B per l’anno 2023/2024, nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell’adozione dei provvedimenti impugnati.

34.3. La società appellante ha presentato istanza di rinvio e riunione delle cause per connessione soggettiva ed oggettiva, perché se il TAR dovesse accogliere il ricorso “autonomo” proposto dalla Società Calcio Foggia, quest’ultima sarebbe l’unica squadra deputata ad ottenere la licenza per l’iscrizione al Campionato di Serie B 2023/2024. Tale decisione andrebbe in contrasto con quanto deciso nella sentenza qui gravata.

35. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.

36. Com’è evidente, la questione fondamentale della vicenda controversa, ruota intorno al termine per la presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024 (in particolare, quello relativo ai criteri infrastrutturali).

37. L’esposizione e la sintesi delle censure dell’appellante è quanto mai significativa in questo caso, per apprezzare con il miglior approfondimento possibile la vicenda all’attenzione del Collegio, tenuto conto che sia la FIGC sia la Lega Nazionale Professionisti Serie B sia la Calcio Lecco 1912 S.r.l. hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Società Calcio Foggia 1920 s.r.l. Ugualmente ha eccepito l’inammissibilità dell’appello AC Perugia Calcio s.r.l., pur condividendolo nel merito, poiché “tale squadra non avrebbe comunque titolo a prendere il posto del Lecco nella Serie B 2023/2024” (memoria di costituzione depositata il giorno 8 agosto 2023).

38. La FIGC sostiene che l’appello sia inammissibile poiché il suo accoglimento non comporterebbe per il Foggia alcun vantaggio. Tanto sul presupposto che, ove anche il ricorso fosse accolto, non vi sarebbe l’automatico subentro dell’appellante in Serie B.

38.1. Così si esprimeva il Collegio di Garanzia CONI relativamente alla impugnazione da parte del Foggia della delibera di ammissione del Lecco in Serie B adottata dalla F.I.G.C.: “A nulla vale, da parte della ricorrente Foggia Calcio, il richiamo del Comunicato Ufficiale n. 202/A, recante i requisiti per il c.d. “ripescaggio”. 8. Detto Comunicato, sin dalle premesse, stabilisce infatti che la sua disciplina si esaurisce nel dettare i criteri e le procedure per l’integrazione delle vacanze di organico che eventualmente permanessero all’esito della procedura di riammissione, necessitando quindi del c.d. ripescaggio. Che l’iter per l’integrazione dell’organico in caso di vacanza si compia dapprima attraverso la riammissione ed eventualmente – e solo dopo – attraverso il ripescaggio, viene ripetuto anche nell’incipit della delibera che precede l’elencazione dei criteri. Di ciò, del resto, è consapevole la stessa Foggia Calcio, la quale, nella memoria di replica presentata in vista dell’udienza, ha spontaneamente ammesso di avere un interesse al (solo) ripescaggio che farà seguito alla riammissione. Se ne ricava dunque che il provvedimento impugnato è solo indirettamente lesivo dell’interesse del Foggia, giacché il suo eventuale annullamento in nessun caso porterebbe all’automatico subentro dello stesso in Serie B. Solo una volta effettuata la procedura di riammissione (alla quale risultano poter aspirare almeno quattro società), e in caso di ulteriore vacanza di organico, si darà infatti corso all’eventuale “ripescaggio” (Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione Controversie di Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionistiche, n. 65/2023).

38.2. Di tanto, afferma la FIGC, è consapevole lo stesso Foggia, il quale riconnette il proprio interesse nel presente giudizio all’accoglimento del ricorso al TAR, avverso la richiamata decisione del Collegio di Garanzia n. 65/2023.

39. La Lega Nazionale Professionisti Serie B sostiene che l’appello sia inammissibile poiché il Foggia sarebbe sprovvisto di qualsivoglia interesse concreto ed attuale.

39.1. Con CU 49/A del 30 gennaio 2019, il Consiglio Federale ha apportato modifiche all’art. 49 NOIF. Il Consiglio Federale ha:

a) fissato al comma 5 il principio per cui in caso di vacanza di organico, si attiva la procedura di c.d. “riammissione” (che già semanticamente conduce ad individuare la ricollocazione di soggetto che ha perduto lo status precedente, e non la collocazione di soggetto che non deteneva in precedenza lo status in parola -nel caso di specie di partecipante al Campionato di Serie B), per cui “In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni lega ha individuato in conformità al comma 4 determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega (…)”;

b) fissato al comma 6 il principio per cui in caso di ulteriore vacanza di organico dopo l’esaurimento della procedura di c.d. “riammissione”, si attiva la procedura di c.d. “ripescaggio”, per cui “Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 5 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l'organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale”;

c) fissato con norma transitoria che per la stagione sportiva immediatamente successiva (s.s. 2019/2020), “in ragione dell'attuale composizione del Campionato di Serie B, pari a 19 squadre, l’integrazione dell’organico è effettuata attraverso la promozione dal Campionato Serie C di una quinta società”.

39.2. In attuazione di tale cornice normativa, il Consiglio Federale ha poi disposto termini, procedure e criteri di riammissione ripescaggio con i CC.UU. 191/A e 192/A del 1° giugno 2023, 202/A e 203/A del 5 giugno 2023: dalla lettura dei richiamati documenti si dovrebbe concludere come il Foggia non risulti in alcuna maniera titolare di alcuna condizione di nemmeno potenziale possibilità di accesso al Campionato di Serie B 2023/2024 in caso di vacanza di organico a quest’ultimo riferita.

39.3. Non avrebbe rilievo il riferimento all’art. 49 comma 1 lett. b) NOIF: la norma richiamata disciplina i c.d. “collegamenti” tra Campionati, ovvero i meccanismi di promozione e retrocessione, che si sono naturalmente e ordinariamente concretati nel caso di specie, e rispetto ai quali l’oggetto dell’odierno contendere afferisce ad un momento successivo e differente, ovvero alle modalità di integrazione degli organici in caso di esito negativo del percorso ammissivo. La fattispecie qui esaminata non può, quindi, ritenersi regolata dal comma 1 lett. b), bensì dall’impianto normativo a ciò preposto, ovvero i richiamati commi 5 e 6 dello stesso art. 49 NOIF.

39.4. Il Foggia, conclude la Lega Nazionale Professionisti Serie B, sarebbe dunque sfornito di ogni legittimazione attiva ed interesse a ricorrere, non potendo in alcun modo ambire, anche in ipotesi di effettiva carenza in capo al Lecco dei requisiti prescritti dal Sistema Licenze Nazionali, alla collocazione nell’organico del Campionato di Serie B 2023/2024.

40. Infine, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. eccepisce l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse e violazione del ne bis in idem. Il Calcio Foggia ha proposto un autonomo ricorso avverso la decisione del Consiglio della F.I.G.C. di ammettere la società Calcio Lecco al Campionato di Serie B 2023/2024. Il ricorso è stato deciso con decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 65/2023, che lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport è pienamente efficace ed esecutiva ad ogni effetto di legge, risultando a tutt’oggi pendente dinanzi al TAR Lazio il giudizio instaurato dallo stesso Calcio Foggia per il suo annullamento. Ne discenderebbe, rebus sic stantibus, il difetto di interesse del Calcio Foggia a coltivare gli appelli avverso le sentenze del TAR Lazio: se anche la società Calcio Lecco venisse esclusa in esito al presente contenzioso, il posto vacante nell’organico di Serie B andrebbe assegnato tramite la procedura di riammissione riservata alle quattro squadre retrocesse dalla stessa Serie B nella stagione appena conclusa e, solo in caso di ulteriore vacanza, opererebbe il criterio del “ripescaggio” dalla Serie C che vedrebbe coinvolto il Calcio Foggia.

40.1. L’interesse agli appelli non potrebbe dirsi concreto, diretto e attuale neppure in ragione della tesi esposta dal Calcio Foggia secondo cui alla società pugliese spetterebbe di diritto il titolo di squadra vincitrice dei play-off di Serie C e come tale promossa in Serie B. L’assunto cui si appunta la difesa del Calcio Foggia sconta un’obiezione ovvia: l’unica squadra vincitrice dei play off di Serie C 2022/2023 è la società Calcio Lecco, che ha conquistato il relativo titolo vincendo sul campo la finale disputata contro il Calcio Foggia.

40.2. Tale risultato, sostiene la Società Calcio Lecco non può essere rimesso in discussione nell’ambito della presente contesa giurisdizionale, anche perché la questione a tal proposito sollevata dal Calcio Foggia si pone totalmente al di fuori del perimetro del relativo thema decidendum, il quale ha ad oggetto decisioni del Consiglio F.I.G.C. (prima) e del Collegio di Garanzia dello Sport (poi) nelle quali non è mai stato posto in discussione che sia la società Calcio Lecco la squadra vincitrice dei play-off di Serie C e dunque promossa in Serie B.

41. I motivi esposti dalla Società Calcio Foggia sono stati ulteriormente illustrati nella memoria depositata il 18 agosto 2023 (alle pagine 7 e 8) e, nella medesima memoria, sono state illustrate le ragioni (alle pagine 3, 4, 5 e 6) in base alle quali Foggia Calcio sarebbe legittimato e avrebbe interesse a proporre appello avverso la sentenza emessa dal TAR del Lazio.

42. Nell’atto di intervento ad adiuvandum della Provincia di Foggia, l’attenzione si appunta:

a) sulla asserita violazione delle regole del giusto processo in danno del Calcio Foggia 1920;

b) sul format del campionato LNPB 2023/2024 a 22 squadre e sull’interesse autonomo ad impugnare del Calcio Foggia 1920;

c) sulla asserita violazione dell’art. 218 d.l. 34/2020 da parte del TAR Lazio e sulla lesione dell’interesse autonomo del Calcio Foggia 1920;

d) sul merito dell’appello del Calcio Foggia 1920 su cui, ad adiuvandum, la Provincia di Foggia apporta argomenti volti a una puntualizzazione dei fatti rilevanti e delle regole sportive applicabili, che sarebbero stati ignorati dal TAR e che avrebbero dovuto indurre a escludere ogni possibilità di “premialità o giustificazione giudiziaria della posizione del Calcio Lecco 1912 s.r.l.” (pagina 16 dell’atto di intervento).

43. Sintetizzate le rispettive posizioni delle parti in causa è agevole osservare che le questioni sottoposte al Collegio sono, nella sostanza, una in rito (l’eccepita inammissibilità dell’appello per difetto di interesse) e una nel merito (i criteri infrastrutturali).

44. Sulla questione preliminare, vale a dire l’eccepita inammissibilità dell’appello, il Collegio non può che condividere le tesi, seppur argomentate con differenti sfumature, della FIGC, della Lega nazionale professionisti serie B e della società Calcio Lecco 1912 s.r.l.

45. L’appello del Calcio Foggia 1920 è inammissibile.

45.1. Come noto, la legittimazione e l'interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura.

45.2. Qualsiasi ricorso deve fondarsi su un interesse ad agire. L'esistenza di tale interesse presuppone che l'annullamento dell'atto impugnato possa, di per sé, procurare un beneficio al ricorrente. Tale interesse deve essere esistente ed effettivo non potendo riguardare una situazione futura e ipotetica.

45.3. Supponendo, e così non è, come si illustrerà in prosieguo, che il Lecco sia sprovvisto dei requisiti prescritti dal Sistema Licenze Nazionali, per la sua collocazione nell’organico del Campionato di Serie B 2023/2024, il Foggia dall’annullamento del provvedimento impugnato non otterrebbe il bene della vita agognato e cioè il suo “subentro” in Serie B. La Società Calcio Foggia agisce, all’evidenza, per una utilità, ad oggi, meramente eventuale e ipotetica. Ma ciò non costituisce valido interesse al ricorso.

45.4. Non può che convenirsi con la difesa della FIGC laddove afferma: “Di tanto è consapevole lo stesso Foggia, il quale riconnette il proprio interesse nel presente giudizio all’accoglimento del ricorso al Tar, avverso la richiamata decisione del Collegio di Garanzia n. 65/2023, la cui udienza pubblica - si ripete - è fissata al 26 settembre 2023” (pagina 19 della memoria depositata il giorno 8 agosto 2023).

45.5. E, d’altronde, è noto che la legittimazione a proporre appello spetta solo alle parti necessarie del giudizio di primo grado, intendendosi per tali quelle che, pur se non formalmente contemplate nel provvedimento impugnato, devono necessariamente essere vocate in giudizio in quanto derivano dal provvedimento stesso vantaggi diretti e immediati; pertanto, ai fini dell'appello, non può assumere rilevanza la partecipazione al giudizio di primo grado nella veste di interventore, neppure ad opponendum, potendo quest'ultimo appellare la sentenza di primo grado solo nei capi che direttamente lo riguardano, e cioè nelle parti relative all'ammissibilità dell'intervento e delle spese. In definitiva, nell'ambito del processo amministrativo deve essere negata l'ammissibilità dell'appello proposto da chi sia stato interventore ad opponendum nel giudizio amministrativo di primo grado, senza essere stato litisconsorte necessario in quel giudizio (Consiglio di Stato sez. II, 18 novembre 2019, n. 7855).

45.6. Anche la posizione espressa della difesa della Lega nazionale professionisti serie B, preceduta dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, è del tutto condivisibile.

45.7. Lo stesso è a dirsi per la lineare ricostruzione della difesa della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. (pagina 3 della memoria depositata il 25 agosto 2023).

46. In definitiva, l’appello della Società Calcio Foggia 1920 S.r.l. è inammissibile per le plurime ragioni sopra esposte.

47. La delicatezza della vicenda induce tuttavia il Collegio a esaminare anche i profili di merito sollevati dall’appellante, data la loro manifesta infondatezza.

48. Ciò che è accaduto è molto più lineare di come è stato descritto nell’atto di appello.

48.1. Il Lecco si aggiudicava i play off in data 18 giugno 2023 proprio in virtù della vittoria nella partita disputata contro il Foggia.

48.2. I requisiti relativi ai criteri infrastrutturali erano acquisiti dal Lecco il 23 giugno 2023.

48.3. La Commissione Criteri Infrastrutturali indirizzava al Consiglio Federale la nota prot. n. 1596/2023 nella quale “ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso da parte di codesto Consiglio Federale nel presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023 rappresentava un comportamento sostanzialmente inesigibile da parte della Società, in quanto la redazione dei documenti ufficiali, di competenza delle autorità locali, sarebbe comunque dovuta avvenire soltanto a promozione avvenuta, quindi a partire dal giorno precedente al menzionato termine”.

48.4. Come si vede, tutta la questione, perfettamente colta dal primo Giudice, ruota intorno al concetto di esigibilità. La sentenza impugnata individua lucidamente il “fuoco” della vicenda controversa laddove si legge: “13. La questione sottoposta all’attenzione del Collegio richiede l’individuazione esatta di quali fossero i comportamenti esigibili dalla Lecco Calcio entro la scadenza dei termini del 15 giugno e del 20 giugno individuati dal Manuale delle Licenze”.

48.5. E il concetto di inesigibilità di altro comportamento è ben noto in diritto, al contrario di quanto si percepisce dall’argomentare dell’appellante che sostiene che (…) “la motivazione della sentenza è auto referenziale ed apparente, perché in ambito giuridico non si dovrebbe decidere secondo un non meglio precisato “buon senso”, ma secondo le regole di diritto sottese al rapporto in essere”.

48.6. Prescindiamo pure dal riferimento al “buon senso”, espressione in realtà utilizzata in innumerevoli precedenti giurisprudenziali (tra le tante, il punto 18.3 della celebre sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2755).

48.7. Ciò che l’appellante definisce “motivazione autoreferenziale e apparente”, altro non è che un argomento interpretativo, cioè la ragione, l’argomento, appunto, a sostegno di una tesi interpretativa, sia essa cognitiva o decisoria (in questo caso decisoria). Si tratta dell’argomento della ragionevolezza (enunciato a pagina 17 della sentenza impugnata) che persegue lo scopo di scartare una certa interpretazione possibile adducendo che tale interpretazione darebbe luogo ad una conclusione assurda, irragionevole. Esso consiste nel fare appello alla presunzione che il regolatore sia un agente ragionevole (o razionale). Da cui segue che il regolatore non può aver voluto una norma assurda.

48.8. E le conclusioni cui è giunto il primo Giudice resistono saldamente alle critiche che si leggono nell’atto di appello, in particolare laddove, in modo del tutto condivisibile, il TAR osserva:

a) che - con riferimento al rapporto tra privato ed Amministrazione - non si è mai dubitato del fatto che la decadenza possa essere impedita, in linea di principio, dal verificarsi di situazioni di forza maggiore o factum principis;

b) che risulta evidente, alla stregua di una interpretazione non formalistica e di buona fede - ossia ragionevole - che i termini del 15 e del 20 giugno 2023 siano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei play off in data 11 giugno 2023;

c) che questa ricostruzione è la sola idonea a salvaguardare anche il canone della par condicio al quale è ispirata tutta la normativa federale sui termini perentori, consentendo al Lecco di godere in concreto (e non in astratto) di un termine non inferiore a quello di cui hanno usufruito le altre società.

49. Premono ulteriori considerazioni.

49.1. Che vi fosse l’inesigibilità di altro comportamento da parte del Lecco Calcio è affermazione su cui si fonda la decisione del primo Giudice e che è ampiamente condivisa dal Collegio.

49.2. L’inesigibilità del comportamento conforme al dovere è ormai da tempo prospettata come causa generale ed autonoma di esclusione della colpevolezza o, per taluni, dell’antigiuridicità del fatto. La volontà dell’agente dovrebbe formarsi in circostanze concomitanti normali, solo in presenza delle quali l’ordinamento potrebbe “esigere” che l’agente si comporti conformemente alla norma. Si tratta di concetti noti al diritto penale (tra le tante, Cassazione penale sez. I, 2 dicembre 2009, n. 49335 che ha ricondotto l’inesigibilità nell’ambito della categoria delle scriminanti, e Cass. Penale, Sez. VI, 14 settembre 2017, n. 1748) altrettanto noti in ambito civilistico e ampiamente utilizzati nel diritto amministrativo sotto la forma della “inesigibilità di una condotta alternativa lecita”. Il termine “inesigibile” significa, infatti, che quella data condotta non si poteva pretendere da quel soggetto, in quella situazione contingente. L'esigibilità è, infatti, la possibilità di richiedere al soggetto agente la cosiddetta “condotta alternativa diligente”, al momento del fatto e alla luce delle sue caratteristiche personali e delle irripetibili specificità della situazione storica in cui egli si è venuto a trovare. Non è superfluo precisare che l'inesigibilità della condotta alternativa diligente non riguarda le ipotesi di carenza assoluta di qualunque possibilità di aliud facere e cioè di tenere la condotta alternativa doverosa, perché in tal caso ricorrerebbe un'ipotesi di impossibilità oggettiva, bensì quelle di carenza relativa, per il ricorrere di circostanze soggettive tali da non rendere concretamente possibile esigere un comportamento differente.

49.3. Su questo punto necessitano ulteriori considerazioni:

a) secondo l’ordinamento giuridico statale, un termine perentorio non è un termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo amministrativo);

b) si tratta di un principio generale che non può non permeare e conformare anche l’ordinamento sportivo, connotato da “autonomia relativa” rispetto all’ordinamento statale (art. 1, d.l. n. 220/2003; arg. da Cass., sez. un., 1.2.2022 n. 3057);

c) nel caso di specie, nella sequenza temporale che risulta dagli atti di causa:

- il manuale relativo al sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionale di serie B stagione 2023/2024 (comunicato n. 66/A del 9.11.2022) è stato approvato dalla FIGC dopo aver conosciuto e approvato il calendario della stagione calcistica 2022-2023 del campionato di serie C, destinato a concludersi, secondo l’originario calendario, in data 11.6.2023;

- la tempistica stabilita dal manuale delle licenze per l’iscrizione al campionato di serie B per la stagione calcistica 2023-2024 è stata fissata nella presupposizione della detta data di conclusione dell’11.6.2023 del campionato di serie C, segnatamente quanto al termine del 15.6.2023 per il deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali e al termine del 20.6.2023 per eventuale regolarizzazione e integrazione di detta documentazione;

- con nota in data 27.4.2023 la Lega Pro ha aggiornato il calendario delle partite di play off della serie C stabilendo le date del 13.6.2023 e del 18.6.2023 rispettivamente per le partite di andata e ritorno;

- per l’effetto, la società vincitrice delle partite di play off avrebbe conseguito il titolo sportivo per l’iscrizione al campionato di serie B solo in data 18.6.2023;

- il manuale delle licenze e il portale della FIGC non prevedono, per l’iscrizione al Campionato di serie B, la possibilità di presentazione di domande preventive, ossia prima del conseguimento del titolo sportivo; la nota 25.7.2023 dell’Ufficio licenze nazionali della FIGC evidenzia che l’accesso alle aree dedicate alle tre leghe professionali del portale della FIGC viene abilitato in favore delle singole società in ragione del titolo sportivo conseguito all’esito della formazione delle classifiche finali di ciascun campionato; pertanto ciascuna società poteva presentare, nei termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023 la documentazione prescritta per la ammissione al campionato “esclusivamente” per la categoria per la quale la società era in possesso del relativo titolo sportivo;

- all’aggiornamento del calendario delle partite di play off della serie C non è seguito, come pure sarebbe stato auspicabile, - e resta auspicabile per i futuri campionati - un aggiornamento in funzione di coordinamento delle tempistiche stabilite dal manuale delle licenze;

- in punto di fatto, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l., vincitrice delle partite di play off, solo in data 18.6.2023 ha conseguito il titolo sportivo che la ha resa eligibile per la partecipazione al campionato di serie B; risulta che solo dopo il conseguimento del predetto titolo la società Calcio Lecco è stata abilitata ad accedere al portale della FIGC nell’area dedicata al campionato di serie B per completare gli adempimenti necessari;

- in virtù di tali circostanze, la società Calcio Lecco si è trovata nella impossibilità giuridica, indipendente dalla sua volontà, di rispettare il termine del 15.6.2023 quanto al deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali, non potendo accedere al portale FIGC, campionato di serie B entro il 15.6.2023, avendo conseguito solo in data successiva al 15.6.2023, il necessario titolo sportivo;

- il criterio fissato dal manuale delle licenze, che stabilisce un termine di 5 giorni, dal 15 al 20 giugno 2023, per regolarizzare la documentazione depositata entro il 15.6.2023, risulta di fatto rispettato dalla società Calcio Lecco, che ha depositato la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali il 20.6.2023 e la ha regolarizzata il 23.6.2023;

- neppure era ragionevolmente esigibile che la società Calcio Lecco fosse pronta con la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali prima della finale di play off o nei due giorni successivi ad essa, in quanto non costituisce comportamento economicamente razionale e ragionevolmente esigibile che una società calcistica affronti gravosi oneri burocratici e ingenti costi economici in una situazione di incertezza circa il conseguimento del titolo sportivo;

- neppure la società Calcio Lecco aveva l’onere di impugnare il manuale delle licenze, quanto alle clausole che prevedono i termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023, entro un termine decorrente dall’adozione del manuale, o entro un termine decorrente dall’aggiornamento del calendario delle partite di play off, perché difettava un interesse concreto e attuale a siffatta impugnazione sino alla data del 18.6.2023 quando la società è risultata vincitrice dei play off;

- il mancato coordinamento tra le date del calendario delle partite di play off del campionato di serie C e le date previste dal manuale delle licenze, avendo prodotto l’effetto di lasciare in vita un termine di impossibile osservanza (quello del 15.6.2023), non può andare in danno della società calcistica, e, pertanto, correttamente, la FIGC ha consentito a una proroga del termine negli stretti limiti volti a rimediare al difetto di coordinamento suddetto e a garantire la par condicio delle società calcistiche legittimate a partecipare al campionato di serie B.

50. In definitiva, scontata l’inammissibilità dell’appello, ne va rilevata anche l’infondatezza tenuto conto che i primi due motivi sono infondati alla stregua delle osservazioni sopra esposte e il terzo motivo costituisce, semmai, la plastica dimostrazione dell’inammissibilità del ricorso della Società Foggia Calcio.

51. Per le ragioni sopra esposte l'appello va dichiarato inammissibile e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.

Le spese, vista l’assoluta particolarità e, per alcuni aspetti novità, delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 13163/2023.