La Corte d'Appello apre la liquidazione giudiziale della Reggina 1914 srl: ecco cosa accade ora

25.03.2024 11:35 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
La Corte d'Appello apre la liquidazione giudiziale della Reggina 1914 srl: ecco cosa accade ora
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La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha accolto il reclamo proposto dall’Inps, dall’Inail e dall’Agenzia delle Entrate sull’omologazione degli accordi di ristrutturazione e delle transazioni sui crediti tributari e contributivi proposti dalla Reggina 1914 s.r.l.,disposta con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 9 giugno 2023, e per tale ragione ha proceduto alla revoca della stessa.

Così come da legge della Codice Crisi Impresa e Insolvenza, "dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al Tribunale per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 49 co. 3 CCII".

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Il comma 3 stabilisce ora coda accade alla Reggina 1914 srl:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;

c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.