Ordinanza Regione Calabria n.82 29/10: tutte le nuove prescrizioni

30.10.2020 12:15 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Ordinanza Regione Calabria n.82 29/10: tutte le nuove prescrizioni

Nuova ordinanza della Regione Calabria, numero 82 del 29 ottobre 2020.

Nel dettaglio, si tratta di disposizioni inerenti le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di ricovero differibili, oltre a ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019:

1. È disposta la sospensione all’interno delle Strutture Ospedaliere pubbliche, delle attività ambulatoriali per prestazioni specialistiche con classe di priorità D (Differibile) e P (Programmata), come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019. Sono fatte salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni d’urgenza, nonché quelle di dialisi, di PET/TC, di radioterapia e quelle oncologiche-chemioterapiche, le prestazioni relative alla gravidanza a rischio e/o a termine ed i follow up non differibili. Sono fatti salvi, altresì, gli screening oncologici all’interno dei programmi organizzati, le prestazioni di ostetricia e ginecologia riportate in allegato 1 all’Ordinanza 29/2020, gli esami, le visite ed ogni altra prestazione connessa alla procreazione, alla nascita ed alla diagnosi prenatale ed al parto, le visite cardiologiche, le sedute di vaccinazione, le donazioni di sangue. E’ consentito lo svolgimento regolare dei piani terapeutici, le somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni non procrastinabili, in quanto potrebbero procurare un potenziale danno al paziente. Restano consentite le prestazioni ambulatoriali svolte in strutture pubbliche esterne ai presidi ospedalieri. Sono sospese le attività in regime di intramoenia.

2. È disposta la sospensione dei ricoveri in elezione e, quindi, differibili, all’interno delle Strutture Ospedaliere pubbliche, sia di area medica, che di area chirurgica - ivi compresi quelli in intramoenia - fatte salve le prestazioni di ricovero per riabilitazione ospedaliera in quanto il processo riabilitativo non può̀ essere posticipato nelle sue fasi, al fine di evitare/ridurre eventuali esiti invalidanti.

3. Si dispone che le strutture pubbliche interessate dal presente provvedimento procedano alla riprogrammazione delle attività ambulatoriali e di ricovero sospese ai sensi della presente Ordinanza. Sarà cura di ogni Struttura avvertire gli utenti le cui prestazioni e ricoveri siano stati sospesi, per riprogrammare l’appuntamento con la tempistica coerente con il presente provvedimento.

4. Si dispone che i presidi delle aziende ospedaliere trasferiscano, presso i Presidi Ospedalieri Territoriali direttamente gestiti dalle Aziende Sanitarie Provinciali, i pazienti COVID-19 ricoverati stabilizzati e non ancora dimissibili al proprio domicilio, previa intesa tra le Direzioni Sanitarie delle Strutture.

5. Si dispone che le Strutture Sanitarie procedano ad incrementare, nelle more dell’adesione a quanto previsto nel DCA n. 91 del 18 giugno 2020 e, fermo restando il disposto di cui all’Ordinanza n. 80/2020, il numero di posti letto nelle Unità Operative di Malattie Infettive, al fine di ampliare la recettività dei pazienti COVID positivi, rimodulando i posti letto resisi disponibili dal provvedimento di sospensione dei ricoveri in elezione.

6. Si dà atto, altresì, che per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni fissate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e le ulteriori misure previste nei relativi allegati, nonché le disposizioni previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

7. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.

8. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

9. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il 7 rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.