Caso Messina, il dispositivo completo del TFN sulla decisione relativa al club giallorosso: "Illecito disciplinare di particolare gravità, campionato falsato"
Vi proponiamo il dispositivo integrale, nella parte relativa alla Decisione del Tribunale Federale Nazionale, relativo alla Decisione/0106/TFNSD-2026-2027, che ltro non è che il caso riguardate il Messina, che ha causato 20 punti di penalizzazione al club giallorosso e squalifiche a ex dirigenti giallorossi e calciatori.
Ecco il dettaglio completo:
Il Tribunale, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, ritiene accertata la responsabilità dei deferiti per gli addebiti loro ascritti.
Va preliminarmente dichiarata, come da Ordinanza a verbale di cui si è data lettura in udienza, l’inammissibilità degli interventi spiegati dalle società ASD Sancataldese Calcio 1945 e SSD Città di Acireale per carenza di un interesse rilevante ex art. 81 CGS. La norma in argomento riconosce il diritto del terzo di intervenire nel procedimento disciplinare “ qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata” e “con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica”.
L’Ordinamento federale, con la richiamata disposizione, peraltro innovata rispetto al codice previgente che limitava l’intervento ai soli casi di illecito sportivo, introduce una deroga alla ordinaria struttura rigorosamente bilaterale del procedimento disciplinare, nel quale si contrappongono il promotore dell'azione punitiva, la Procura Federale, e l'incolpato destinatario del deferimento, restando esclusi soggetti terzi portatori di interessi solo indirettamente riconducibili agli esiti del giudizio. Tale principio di portata generale trova il suo limite in presenza di specifiche previsioni normative, quale l’art. 81 CGS, insuscettibile di applicazione analogica estensiva proprio per il suo carattere derogatorio. (ex pluris Coll. Gar. Sport 10/19 117/CFA/2025 2026). In conformità al dettato normativo, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte Federale di Appello, l’Ordinamento sportivo riconosce il diritto ad intervenire nel procedimento disciplinare alle società iscritte al medesimo campionato di quella deferita, solo laddove l’illecito contestato possa culminare nell’irrogazione di punti di penalizzazione destinati ad incidere sulla classifica delle rispettive squadre. (ex pluris n. 108/CFA/2022-2023; 196/TFNSD/2025-2026).
Alla luce dei principi sopra richiamati, ritiene il Collegio non sia rinvenibile, né tantomeno dimostrato l’interesse delle società ASD Sancataldese Calcio 1945 e SSD Città di Acireale, così come declinato dal codice di rito. Occorre infatti sottolineare che la ASD Sancataldese Calcio 1945 e la SSD Città di Acireale militavano nel medesimo campionato della deferita nella stagione 2025-2026, i cui esiti sportivi sono evidentemente cristallizzati ed immutabili. Sotto tale profilo appare del tutto inconferente ai fini che ci occupano che la violazione oggetto del deferimento sia stata consumata nel corso della stagione precedente, atteso che l’eventuale penalizzazione in classifica sortirà i suoi effetti esclusivamente nel campionato attualmente in corso. Di tale inevitabile conseguenza appaiono peraltro ben consapevoli le società richiedenti, le quali ancorano l’invocata legittimazione al danno patito nel corso della stagione nella quale si è consumata la violazione che, laddove accertata entro la fine del campionato, avrebbe determinato una diversa collocazione nella classifica finale che le ha viste entrambe retrocedere. Nel caso di specie, quindi, come correttamente precisato dal difensore della Acireale “ in difetto di restitutio in integrum in forma specifica, non potendo alcuna decisione restituire materialmente la categoria nazionale né rimuovere l'esito dello spareggio playout”, le società richiedenti non beneficerebbero in alcun modo dell’irrogazione di punti di penalizzazione, requisito essenziale ai fini dell’ammissibilità della loro partecipazione al presente giudizio, non militando, nella stagione in corso, nel medesimo campionato della deferita. Né tantomeno può rilevare, al fine di individuare l’interesse tutelato dalla norma, la paventata richiesta risarcitoria da avanzare al Giudice statale, fuoriuscendo siffatta iniziativa dal perimetro di competenza dell’Ordinamento federale e, come tale, non integrante una “posizione soggettiva” per esso rilevante. Analogamente, alcun rilievo può assumere il ruolo rivestito nella presentazione degli esposti che hanno dato avvio al presente procedimento, attesa l’assenza concreta ed attuale di un interesse giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 81 CGS. Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale ritiene inammissibili gli interventi spiegati dalle società ASD Sancataldese Calcio 1945 e SSD Città di Acireale.
Diversamente ed in virtù dei medesimi principi sopra richiamati, il Collegio ritiene ammissibile l’intervento della società APD Melilli, in ragione della sussistenza di un interesse rilevante ai sensi dell’art. 81 CGS, sia per la partecipazione al medesimo campionato in cui milita la deferita, sia, soprattutto, per la fattispecie violativa contestata, che, laddove accertata, comporterebbe l’irrogazione di punti di penalizzazione in grado di incidere sulla classifica finale del girone. Sempre in via preliminare, occorre altresì rigettare l’eccezione proposta dalla difesa della deferita ACR Messina 1900, seppur non reiterata in sede di discussione, in ordine alla tardività dell’atto di deferimento, essendo la doglianza del tutto destituita di fondamento. L’art. 125 co. 2 CGS, di cui si invoca la violazione, dispone che “ l'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”. Appare pertanto evidente che, nel caso di specie, avendo la CCI numerosi destinatari, alcuni dei quali avvisati tramite il servizio postale, il dies a quo da cui far decorrere detti termini coincide con l’ultima notifica (anche eventualmente perfezionata con “compiuta giacenza”) ricevuta dai destinatari della comunicazione. A mero titolo esemplificativo, la raccomandata inviata al Sig. Alaimo era disponibile per il ritiro dall’11.7.26; da tale data, trascorso il termine di 10 gg per la compiuta giacenza e dei 15 gg assegnati per le facoltà difensive, va computato il termine di cui all’art. 125 co. 2 CGS, con conseguente scadenza, a tutto voler concedere, al 4.9.26. Pertanto l’atto di deferimento promosso dalla Procura, notificato in data 20 agosto 2026, risulta del tutto tempestivo.
Tanto premesso in via preliminare, prima di affrontare il merito della vicenda, occorre offrire una ricostruzione dei fatti che hanno portato al deferimento oggetto del presente procedimento. In data 9.6.25, la ACR Messina Srl chiedeva di essere ammessa ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, riservandosi di presentare la proposta di concordato in continuità aziendale entro il termine assegnato dal Giudice Delegato. Successivamente, in data 15.9.25, revocato il termine concesso a tal fine, la società veniva posta in liquidazione giudiziale con provvedimento del Tribunale di Messina, con il quale veniva altresì nominato Curatore l’Avv. Maria Di Rienzo - già Commissario Giudiziale nella procedura di accesso al concordato- e autorizzato l’esercizio provvisorio del ramo d’azienda. Successivamente, in data 25.10.25, veniva costituita la A.C.R. Messina 1900 S.S.D. a r.l., odierna deferita, la quale, in data 9.12.25, all’esito della procedura di vendita all’asta, acquistava dalla curatela l’intero complesso aziendale della ACR Messina (ad esclusione del titolo sportivo trasferibile solo con riconoscimento federale ex art. 52 NOIF).
A seguito del trasferimento e della ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa federale, il Presidente Federale, con CU 111/A del 15.12.25, revocava l’affiliazione alla ACR Messina srl in liquidazione e, ritenuto applicabile l’art. 52 co. 3 NOIF, attribuiva, previa sua affiliazione, “alla società ACR Messina 1900 SSD arl il titolo sportivo ed il parco tesserati della ACR Messina srl, così come risultante agli atti, mantenendo in capo alla prima i diritti derivanti dall’anzianità di affiliazione della società in liquidazione giudiziale”.
Così ricostruito l’antefatto che ha condotto al trasferimento del titolo sportivo, va preliminarmente rilevata l’infondatezza dell’eccepita assenza di legittimazione passiva in capo all’odierna deferita.
Rileva la difesa della società come non sia ascrivibile alla propria assistita alcuna responsabilità per l’asserita posizione irregolare di calciatori tesserati per una società diversa, con contratti sottoscritti in epoca precedente alla sua costituzione e da soggetto mai tesserato per la ACR Messina 1900, la quale, peraltro, aveva acquisito il titolo sportivo solo all’esito di tutte le necessarie procedure, regolarmente ratificate dagli organi federali. Secondo tale assunto, la procedura ex art. 52 NOIF costituirebbe una “sorta di licenza riconosciuta a fronte di requisiti specificati da norme dell’ordinamento sportivo”, ma non contemplerebbe il trasferimento di eventuali penalizzazioni in classifica. Tale argomentazione non può essere condivisa. L’Ordinamento federale definisce il titolo sportivo come il riconoscimento delle condizioni tecniche che consentono la partecipazione di una società a un determinato campionato; la sua natura giuridica ed i limiti alla sua circolazione lo qualificano come una posizione soggettiva d'interesse legittimo di diritto sportivo, strettamente legata allo status di società affiliata e, come tale, non rientrante nel patrimonio disponibile della società, ma derivante da un provvedimento concessorio e discrezionale della Federazione, che attesta il merito sportivo conseguito sul campo.
A norma dell’art. 52 NOIF, in nessun caso, il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione, essendo uno status rivestito in virtù dell’affiliazione alla FIGC e, laddove una società incorra nella perdita del titolo sportivo, non viene privata di una componente aziendale, ma di un proprio profilo soggettivo, di natura relativa, intrinseco alla qualità di associata che le consente di partecipare alle attività federali “Il titolo sportivo è, dunque, una qualità, il complesso delle condizioni di natura tecnico-sportiva, uno status che la società sportiva titolare dello stesso riveste nei confronti dell’organizzazione calcistica della FIGC e, più in generale, dell’ordinamento sportivo. In altri termini, il titolo sportivo «inerisce al soggetto affiliato in sé, perché non solo ne descrive il merito e le capacità sportive, ma soprattutto la sua partecipazione all’organizzazione e, quindi, è una delle qualità del rapporto associativo dell’affiliato con la FIGC” (TAR Lazio n. 9668/2004). Il dettato normativo prevede altresì che, in caso di revoca dell’affiliazione, il titolo torni nella disponibilità del Presidente Federale, il quale, al fine di garantire la continuità aziendale delle società e valutati i preminenti valori sociali e sportivi per l’intero territorio di appartenenza, ha facoltà di attribuirlo, in presenza di tassativi requisiti, ad una nuova società, trasmettendogli, per l’effetto, la medesima posizione soggettiva della precedente società, tra cui, inter alia, l’anzianità di affiliazione. Come chiarito nella decisione n. 6/CFA/ 2026-2027, confermata, sul punto, dalla decisione n. 78 del 19.10.26 del Collegio di garanzia dello Sport, dalla quale il Tribunale non ritiene di discostarsi, l’attribuzione del titolo sportivo ai sensi dell’art. 52 NOIF “trascina con sé la posizione competitiva della squadra nella sua integralità, nei risultati ad essa favorevoli, come in quelli sfavorevoli, in ossequio alle preminenti esigenze di continuità e di regolarità del campionato. Poiché il titolo sportivo è il fondamento del diritto di partecipazione ad un campionato riconosciuto dal Presidente Federale sulla base di specifiche condizioni regolamentari (cfr. art. 52 N.O.I.F.), l’attribuzione ad altra società determina il subingresso di altro soggetto al precedente affiliato, realizzando, dal punto di vista della sfera di interessi sportiva, una sorta di successione universale della società subentrante”.
Così inquadrata la disciplina del trasferimento del titolo sportivo ed i suoi effetti anche sotto il profilo disciplinare, nella fattispecie in esame, il CU n. 111/A del 15/12/2025, con il quale il Presidente Federale ha trasferito il titolo sportivo e l'intero parco tesserati all’odierna deferita, ha determinato il suo subentro nella medesima posizione soggettiva della ACR Messina, sia in ordine ai risultati sportivi e all’anzianità di affiliazione che all’esposizione debitoria ed alle penalizzazioni.
Per quanto di interesse, pur condividendo le argomentazioni della Corte secondo le quali “ la penalizzazione segue il titolo sportivo non perché le parti lo abbiano convenuto nell’atto di trasferimento dell’azienda, bensì perché così dispone l’ordinamento sportivo: è l’attribuzione del titolo da parte della Federazione, disposta con il Comunicato ufficiale n. 111/A del 15 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 52 delle N.O.I.F., e non la pattuizione negoziale, a determinare il subentro della reclamante nella posizione di classifica e nelle penalità che ad essa accedono”, occorre però precisare che la vicenda che ci occupa non sia perfettamente sovrapponibile alla res iudicata dalla Corte. Come si evince dal deferimento, i fatti contestati hanno ad oggetto l’intero campionato 2025-2026, ivi comprese le gare disputate a far data dal 15.12.25 (data del CU citato), certamente riconducibili alla nuova compagine societaria.
Sotto tale profilo, pur non dirimente ai fini del riconoscimento della responsabilità, la contestata ascrivibilità all’odierna deferita di condotte sussumibili ad una diversa e precedente gestione e per fatti antecedenti alla sua stessa costituzione, nonché l’invocata sussistenza di un legittimo affidamento (attesa l’attribuzione del titolo ex art. 52 NOIF), appaiono fuor d’opera. Dall’esame della documentazione versata in atti, si evince come il provvedimento del Giudice Delegato sulle modalità di vendita, già desse atto della penalizzazione in corso e di “possibili penalità aggiuntive” e, successivamente, nell’atto di trasferimento del 9.12.25, inter alia, è dato leggere: “la società cessionaria dichiara di essere edotta….che attualmente l’ACR Messina ha una penalizzazione da scontare nel campionato in corso di meno 14 punti e che vi è il rischio di ulteriori penalizzazioni e/o sanzioni che potrebbero essere inflitte in relazione a fatti, comportamenti o violazioni regolamentari antecedenti la cessione….”. Seppur, come precisato dalla Corte, l’atto notarile si limita, sul punto, a dare conto di una conseguenza che discende, a monte ed indipendentemente dalla volontà delle parti, dalla disciplina federale, del pari rende edotta parte acquirente della pendenza di una gravosa sanzione (e “del rischio di ulteriori penalizzazioni”), la cui natura avrebbe imposto puntuali e capillari verifiche, in particolare in materia di tesseramento, ove la buona fede non esime la società dal verificarne, con la normale diligenza, la regolarità, non potendo eccepire, a sua discolpa, la sussistenza di un legittimo affidamento nella corretta conclusione della relativa procedura (ex pluris 19/CFA/2026.2027; CdG Coni Sez. I, n. 40/2019).
Fermo restando che le società hanno il dovere generale di verificare con attenzione la regolare posizione dei propri tesserati, il conseguente giudizio di rimproverabilità deriva altresì dal dettato dell’art. 4, comma 3, CGS, che stabilisce una presunzione assoluta di conoscenza o conoscibilità delle norme federali e dei Comunicati ufficiali, che, essendo posta a tutela della certezza dei rapporti giuridici in ambito federale, non ammette la prova contraria, gravando quindi sulla società e sui suoi dirigenti l’onere di verificare l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento e la regolarità della posizione dei calciatori impiegati. (CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027).
Come è noto, il dovere di conoscenza delle norme federali che disciplinano l’attività sportiva va valutato con particolare rigore, tanto da far assumere rilevanza anche alla colpa lieve nell’inesatta o incompleta assunzione di informazioni sulle regole che presidiano l’esercizio delle funzioni professionali in ambito sportivo, anche dilettantistico. Ed è sufficiente una normale diligenza per accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione degli atleti alle singole gare, anche per rispetto della par condicio con le altre società e gli altri giocatori in competizione. Questa diligenza discende, a sua volta, dai principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, CGS, la cui osservanza è imposta a tutte le società sportive e a tutti i tesserati. (ex pluris dec. n. 31/CFA/2024-2025).
Appare quindi evidente che, al pari dell’imputabilità dei fatti contestati in virtù della continuità della posizione competitiva incorporata nel titolo sportivo, all’odierna deferita appare ascrivibile la responsabilità propria per aver consentito la partecipazione a 18 gare di campionato a calciatori che non ne avevano titolo, essendo i relativi tesseramenti viziati in quanto sottoscritti da soggetto inibito, nonché la responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere, a far data dal 15.12.25, dai calciatori indicati al capo 6) della rubrica.
Così chiarito il fondamento della legittimazione passiva della società deferita, e della responsabilità alla stessa ascritta, nel merito, ritiene il Collegio che la piattaforma istruttoria abbia fornito piena prova delle violazioni come contestate nell’atto di deferimento. Risulta per tabulas che la ACR Messina, ancor prima della messa in liquidazione, si era regolarmente iscritta al campionato di competenza - Serie D Girone I – provvedendo altresì al perfezionamento delle pratiche di tesseramento dei calciatori. Come precisato dal Curatore Avv. Di Rienzo (già commissario giudiziale), tali adempimenti, per i quali non era richiesta alcuna autorizzazione del Tribunale, trattandosi di atti di ordinaria amministrazione, erano restati in capo al Presidente della società in bonis, che ne manteneva la legale rappresentanza, residuando in capo al Commissario solo un dovere di controllo. In disparte qualsivoglia valutazione su tale controllo e sulla tardività della formalizzazione della modifica dei poteri di firma, (avvenuta solo a novembre 2025), non di interesse ai fini che ci occupano, l’attività istruttoria condotta dalla Procura Federale ha fornito piena conferma delle circostanze lamentate nei numerosi esposti presentati da alcune società militanti nel medesimo campionato della ACR Messina, in ordine all’irregolarità dei tesseramenti dei suoi calciatori, tutti sottoscritti dal Presidente Stefano Alaimo, benché fosse attinto da provvedimento di inibizione, giusta decisione di questo Tribunale n. 216 TFNSD/24-25 del 4 giugno 2025.
Dall’esame della modulistica federale, emerge incontrovertibilmente che le pratiche di tesseramento dei 25 calciatori della ACR Messina, destinatari della CCI, siano state tutte sottoscritte, da luglio a novembre 2025, dal sig. Alaimo, nella sua qualità di Presidente, così come gli atti relativi all’iscrizione al campionato di competenza. Altrettanto pacifica, risultando per tabulas, la circostanza che il predetto fosse stato inibito per la durata di 10 mesi, a far data dal 29.5.25, data di pubblicazione del dispositivo della decisione sopra citata.
Occorre peraltro evidenziare che la sottoscrizione delle pratiche per l’iscrizione al campionato e di tesseramento della rosa è stata pacificamente ammessa in sede di audizione dal Sig. Alaimo, così come la sua consapevolezza in ordine alla patita inibizione, peraltro non impugnata, “poiché non vi era alcuna possibilità di ottenere una riduzione della penalizzazione o della mia squ alifica”. Accertati i fatti nella loro materialità, non è revocabile in dubbio che gli stessi integrino le violazioni contestate nell’atto di deferimento.
A norma dell’art. 9 co 2 CGS “ La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h)”. Relativamente all’esecuzione delle sanzioni l’art. 19 co 3. CGS dispone che “ I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione”.
L’art. 32, comma 1, C.G.S. in materia di “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari”, prescrive che "è fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto". Così chiarito il perimetro normativo, occorre preliminarmente precisare come la sottoscrizione della modulistica federale per l’iscrizione al campionato e per il tesseramento dei giocatori, non possa certamente ricondursi ad una “mera attività amministrativa”, come sostenuto dai difensori della società deferita, essendo, di contro, un’attività sostanziale ed imprescindibile in ambito federale, garantendo alla compagine societaria la partecipazione al campionato di competenza, fine precipuo delle società sportive. Tale principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza federale, ritenendo attività preclusa al soggetto inibito qualsivoglia atto della procedura di tesseramento “che si inserisca nel procedimento finalizzato alla produzione di effetti giuridici nell’Ordinamento sportivo” (ex pluris 110/CFA-2025-2026; 9/TFNST/2025-2026).
Alla luce del dettato normativo, pertanto, i tesseramenti sottoscritti da soggetto inibito sono tamquam non essent, e il conseguente utilizzo dei calciatori il cui tesseramento è affetto da inefficacia ex tunc deve ritenersi illegittimo. Né tantomeno l’avvenuta ratifica da parte dell’Ufficio tesseramenti o la mancata rilevazione di anomalie da parte degli organismi federali consente di sanare la posizione irregolare del calciatore, né a fondare un legittimo affidamento in capo alla società (CFA, Sez. I, n. 117/2025- 2026).
Come chiarito da costante giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte Federale, l’ufficio tesseramenti non opera quale “organo di riscontro formale, ma esercita un controllo che presuppone la veridicità e la regolarità degli atti ad esso sottoposti …e la validità del tesseramento dipende dalla regolarità degli atti che ne costituiscono il presupposto; e gli atti compiuti dal soggetto inibito sono, per espressa previsione normativa, “privi di effetto” (art. 32, comma 1, CGS), oltre a porsi in contrasto con il divieto, gravante sul soggetto inibito, di svolgere qualsiasi attività sportiva nell’ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione e di rappresentare la società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo (artt. 9, comma 2, e 19, comma 2, CGS) Di qui la nullità radicale e insanabile, con effetto ex tunc, dell’intera procedura di tesseramento, …. nullità che la successiva validazione dell’Ufficio non vale a sanare, pena lo svuotamento di fatto della funzione punitiva e preventiva propria della sanzione inibitiva”. (ex pluris dec. N.3/CFA/2026-2027).
Accertata pertanto, per tabulas, la nullità dei tesseramenti sottoscritti dal Presidente inibito, appare priva di pregio l’eccezione difensiva che subordina l’accertamento della posizione irregolare dei calciatori al previo provvedimento di revoca del tesseramento, ritenuto requisito essenziale per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 co. 2 CGS. La doglianza difensiva, ribadita in udienza, ha ad oggetto la mancata previa pronuncia sul punto da parte del Tribunale Federale, Sezione Tesseramenti, competente, ex art. 88 co. 1 CGS, in ordine “alle controversie riguardante i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori”.
L’eccezione non coglie non segno: secondo pacifici arresti della giurisprudenza federale, ribadita, da ultimo, con la recente decisione delle SS.UU. n. 47/CFA/2026-2027, gli organi di giustizia sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 co. 6 CGS, “conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante ai fini della pronuncia sull’oggetto della domanda”, mentre la competenza della sezione specializzata si radica nei casi in cui il tesseramento è l’oggetto del giudizio, non il suo presupposto.
La norma in parola detta quindi un principio generale di concentrazione della cognizione, in forza del quale il giudice investito della controversia può e deve risolvere le questioni incidentali funzionali alla decisione, salvo che l’ordinamento attribuisca alla relativa questione carattere effettivamente pregiudiziale e ne renda necessaria la preventiva definizione da parte di altro organo. Ne consegue che quando, come nel caso di specie, oggetto del procedimento disciplinare sia l’accertamento della responsabilità per gli illeciti contestati dalla Procura federale, il Tribunale Federale ha piena cognizione disciplinare in ordine al mancato tesseramento.
Come chiarito dalla Corte nella pronuncia citata, peraltro conforme ai precedenti in subiecta materia, “ quando l’illecito consista nell’impiego in gara di un calciatore privo dei titoli necessari, l’esistenza e la regolarità del tesseramento rappresentano un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare, che il giudice adito è chiamato ad accertare incidenter tantum, al pari di ogni altro presupposto della responsabilità, in forza della regola generale dell’art. 111, comma 6, CGS”.
Tanto premesso nel merito, relativamente alla sanzione applicabile, l’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. prevede la sanzione della perdita della gara nei confronti della società che “fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”, ma, nel caso di specie, tale sanzione non può essere irrogata essendo ormai concluso il campionato che ha visto la partecipazione dei calciatori in posizione irregolare, residuando quindi solo il giudizio sulle sanzioni applicabili alla società, sia sotto il profilo economico, che della partecipazione al campionato.
Occorre preliminarmente osservare che l’art. 8, comma 2, C.G.S. testualmente stabilisce che le sanzioni di cui al co. 1 dello stesso articolo e quella della perdita della gara di cui all’art. 10 co. 6 lett.a) sono cumulabili; in conformità al dettato normativo, la giurisprudenza endo ed esofederale individua nella penalizzazione di uno o più punti in classifica - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara – “la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.)”.(SS.UU. n. 67/CFA/2022-2023). La citata decisione delle SS.UU. ritenendo applicabile, quoad poenam, l’art.11 co. 2 in qualsiasi caso di utilizzo di un calciatore non legittimato, ha infatti affermato il principio che” la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro”.
Tale rigore sanzionatorio è ascrivibile all’estremo disvalore riconosciuto dall’ordinamento federale alla partecipazione a gare ufficiali di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa – che, oltre ad integrare la grave compromissione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità determinando l’alterazione del regolare svolgimento dei tornei e l’utilizzo di calciatori privi delle indispensabili tutele mediche ed assicurative. Acclarati i fatti nella loro materialità, chiarita la loro riconducibilità alla società deferita ed individuate le sanzioni ivi applicabili, deve altresì dichiararsi la responsabilità delle persone fisiche per tutti i fatti contestati nell’atto di deferimento.
Di estrema gravità appare la condotta ascritta al sig. Alaimo, il quale, pur consapevole della patita inibizione, ha proceduto ad iscrivere, personalmente, la società al campionato, provvedendo altresì al tesseramento di tutti i calciatori della rosa indicati nell’atto di deferimento. Analogamente deve riconoscersi la responsabilità dei calciatori odierni deferiti - che non hanno definito le proprie posizioni ex art. 126 CGS- gravando sugli stessi un onere di diligenza nel verificare, presso la società deputata alle relative procedure, l’effettivo buon esito e, a fortiori, l’esistenza delle pratiche di tesseramento, nonché la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della par condicio e dell’integrità della competizione. (ex pluris Sez. I, n. 58/CFA/2022-2023). Così individuate ed inquadrate le responsabilità degli odierni deferiti, sotto il profilo sanzionatorio, il Collegio osserva quanto segue.
Ai sensi dell’art. 44 co. 5 CGS, tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. A tale canone si affianca il principio del gradualismo sanzionatorio ex art. 12 CGS, che, postulando una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione, demanda agli organi di giustizia la determinazione della specie e della misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi. In particolare, per l’irroganda penalizzazione di punti in classifica, come chiarito sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi del relativo titolo, la giurisprudenza endofederale ha statuito criteri correttivi rispetto al previsto punto di penalizzazione per ogni gara, al fine di evitare conseguenze abnormi e lesive del principio di proporzionalità che, a tutela di esigenze di civiltà giuridica, deve presidiare anche l’esercizio del potere discrezionale nell’applicazione delle sanzioni disciplinari. Atteso il carattere equitativo del processo sportivo, le Sezioni unite della Corte Federale hanno ritenuto congruo che, “ quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni: (i) in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso – secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30; (ii) più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica là dove, come nei casi in questione, la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso; (iii) in ordine all’ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%. (ex pluris SS.UU n. 67/CFA/2022-2023). Alla luce dei principi sopra richiamati e del condivisibile criterio di temperamento individuato dalle SS.UU, il Tribunale, valutate tutte le circostanze del caso concreto, pur non ritenendole idonee ad escludere la responsabilità dei deferiti per i fatti loro ascritti, ritiene conforme ad un principio di giustizia sostanziale operare una diminuzione prossima al 50%, trattandosi di violazioni commesse in un campionato ormai concluso.
Occorre peraltro rilevare che la peculiarità dei fatti di cui al presente procedimento induce il Tribunale ad utilizzare il criterio di temperamento delle sanzioni indicato dalle SS.UU, peraltro già ampiamente adottato dalla Procura Federale negli accordi ex art. 126 CGS, nonostante la serialità delle violazioni, che hanno, di fatto, alterato l’intero svolgimento del campionato 2025-2026. Diversamente opinando, si giungerebbe ad un risultato stridente con i principi di giustizia sostanziale anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, l’irroganda sanzione non potrà svolgere la sua tipica funzione ripristinatoria, ma meramente afflittiva, andando ad incidere su un campionato dilettantistico, peraltro diverso e di categoria inferiore a quello nel quale sono state commesse le violazioni.
La sanzione di 20 punti di penalizzazione, che discende dall’applicazione del criterio di temperamento delle sanzioni sopra illustrato, appare congrua proprio in considerazione, da un lato, della peculiarità dei fatti per cui si procede, dall’altro, dell’essere i calciatori illegittimamente tesserati impiegati in gare successive all’ingresso della Società oggi deferita. Proprio per tale successivo impiego, ritiene il Tribunale applicabile anche la sanzione dell’ammenda. In disparte il convincente assunto della Corte Federale nella citata decisione n. 6/2026-2027, seppur non condiviso dal Collegio di Garanzia, si ritiene possa procedersi ad analogo temperamento, con irrogazione della sanzione di cui al dispositivo, ritenuta congrua anche alla luce della disputa di n. 18 gare sotto l’egida della società deferita. Con riguardo alle persone fisiche, infine, l’estrema gravità della condotta serbata dal sig. Alaimo, soggetto peraltro già attinto da plurimi provvedimenti di inibizione, giustifica l’irrogazione della sanzione richiesta dalla Procura Federale. Analogamente si condividono le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale nei confronti dei calciatori, ad eccezione del sig. Sorrentino, per il quale è stato applicato il medesimo criterio di temperamento sopra illustrato.
