Sistema Licenze Nazionali, le norme per l'iscrizione alla prossima serie C: tutti i dettagli

24.12.2025 11:00 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Sistema Licenze Nazionali, le norme per l'iscrizione alla prossima serie C: tutti i dettagli
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Nel corso del Consiglio Federale FIGC dello scorso 19 dicembre sono stati approvate le norme relative al Sistema Licenze Nazionali per la partecipazione ai prossimi campionati Prof. Ecco le norme relative alle neo promosse in serie C:

V) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA’ DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SERIE C 

A) Tutte le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C devono, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare i seguenti adempimenti: 

1) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2026/2027, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al Campionato di Serie C;

2) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 700.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;

b) società assicurative che:

b1) siano iscritte nell’Albo IVASS;

b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private;

b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiamo un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00. Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione. L’accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente.

Nel caso in cui le società depositino, secondo quanto previsto dal successivo punto 5), presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 giugno 2026, l’importo della garanzia di cui al presente punto sarà pari ad euro 350.000,00.

3) In alternativa alla garanzia di cui al precedente punto 2), le società possono costituire un deposito a garanzia (c.d. escrow account) dell’importo di euro 700.000,00, presso banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, depositando presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l’originale del deposito a garanzia a favore della medesima Lega.

Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente. Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione. L’accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l’escrow agent; Nel caso in cui le società depositino, secondo quanto previsto dal successivo punto 5), presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 giugno 2026, l’importo della garanzia di cui al presente punto sarà pari ad euro 350.000,00.

4) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all’uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione;

5) depositare presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 31 maggio 2026 con sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale, attestanti l’inesistenza dei debiti nei confronti di tesserati in forza di contratti di lavoro depositati e nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC. Tale adempimento è certificato alla Commissione entro il medesimo termine, dal Dipartimento Interregionale-LND;

6) depositare presso la Commissione nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale;

7) depositare presso la Commissione la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente alla copia di una visura camerale aggiornata.

B) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C, costituite sotto forma di società di capitali, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, devono, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare presso la Commissione copia del bilancio d’esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2025 se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2025, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare;

2) depositare presso la Commissione la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dal bilancio d’esercizio al 30 giugno 2025 se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2025, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all’art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all’art. 3, comma 1 ter del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all’art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

3) depositare presso la Commissione lo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.

C) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C, costituite in forma di società di capitali dilettantistica, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, devono entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare presso la Commissione copia del bilancio d’esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2025 se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2025, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare;

2) depositare presso la Commissione la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dal bilancio d’esercizio al 30 giugno 2025 se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2025, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all’art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall’art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all’art. 3, comma 1 ter del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all’art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

3) depositare presso la Commissione l’atto di adeguamento alle disposizioni legislative in vigore, corredato dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.

D) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C, costituite in forma diversa dalle società di capitali, devono entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare il seguente ulteriore adempimento:

1) depositare presso la Commissione l’atto di trasformazione in società di capitali, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c., e dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.

C) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del 22 giugno 2026, certificare alla Commissione:

1) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026 della domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2026/2027 di cui al paragrafo IV), lettera B), punto 1);

2) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo IV), lettera B), punti 2) e 3);

3) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, della dichiarazione di cui al paragrafo IV), lettera B), punto 4);

4) l’importo derivante dalle cessioni pro soluto dei crediti di cui al paragrafo IV), lettera B), punto 5), lett. e), effettuate entro il termine perentorio del 16 giugno 2026;

5) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, della domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2026/2027 di cui al paragrafo V), lettera A), punto 1);

6) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo V), lettera A), punti 2) e 3);

7) il deposito, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, della dichiarazione di cui al paragrafo V), lettera A), punto 4);

8) il pagamento, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, di cui al paragrafo I), lettera C), punti 1) e 2);

9) il pagamento, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui al paragrafo I, lettera C), punto 10).

VII) DISPOSIZIONI FINALI

A) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste dal precedente paragrafo I), lettere A) e B), paragrafo III), lett. A) e paragrafo IV), lett. A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 16 giugno 2026 tutti gli adempimenti indicati alle medesime lettere.

B) Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi I), II), III), IV) e V) effettuati successivamente al termine perentorio del 16 giugno 2026, così come la relativa documentazione depositata dopo detto 12 termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione, né dal Consiglio federale.

C) L’inosservanza del termine perentorio del 16 giugno 2026, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti paragrafi I), II), III), IV) e V) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2026/2027.

TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C

A) Le società devono, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:

a) la proprietà dell’impianto sportivo abituale che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;

b) il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto sportivo abituale che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2026/2027 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva; A tal fine sarà considerato “abituale” l’impianto sportivo ubicato nel comune in cui ha sede la società richiedente la Licenza, ovvero l’impianto sportivo, ubicato nel territorio nazionale per le società di Serie A e Serie B ed ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione confinante con la regione in cui ha sede la società per le società di Serie C, a condizione che la società richiedente la Licenza vi abbia disputato abitualmente le gare di campionato almeno nelle precedenti tre stagioni sportive.

2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto sportivo, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2026/2027 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;

3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto sportivo e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto sportivo antecedenti al termine della stagione sportiva 2026/2027.

B) Le società che non abbiano la disponibilità di un impianto sportivo abituale, possono depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2026/2027 in un impianto sportivo alternativo, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3), nonché dal nulla osta del Prefetto relativo:

a) per le società di Serie A e Serie B, ad un impianto sportivo ubicato nel territorio nazionale;

b) per le società di Serie C, ad un impianto sportivo ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione confinante con la regione in cui ha sede la società ovvero nel territorio nazionale qualora sia comprovata l’indisponibilità di impianti sportivi ubicati nella propria regione o nella regione confinante. L’utilizzo di un impianto sportivo alternativo sarà consentito solo a condizione che le autorità competenti abbiano approvato un progetto esecutivo ovvero sia stato almeno sottoscritto un contratto di affidamento dei lavori per l’adeguamento dell’impianto abituale ai criteri infrastrutturali richiesti o per la costruzione di un nuovo impianto sportivo totalmente adeguato. Detta ulteriore condizione non trova applicazione per le società neopromosse e per le eventuali Seconde squadre di società di Serie A.

C) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2026/2027, anche per gli impianti alternativi, vengano meno una o più delle condizioni previste dalla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” negli allegati sub A), sub B), sub C), previsti per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l’attività in un impianto sportivo diverso ubicato:

a) per le società di Serie A e Serie B, nel territorio nazionale;

b) per le società di Serie C, nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione confinante con la regione in cui ha sede la società, ovvero nel territorio nazionale qualora sia comprovata l’indisponibilità di impianti sportivi ubicati nella propria Regione o nella regione confinante.

L’istanza di deroga dovrà essere corredata da:

a) nulla osta del Prefetto competente relativo all’impianto sportivo che si intende utilizzare;

b) contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo all’impianto sportivo che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2026/2027 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

c) licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto sportivo, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2026/2027;

d) risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto sportivo. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto sportivo antecedenti al termine della stagione sportiva 2026/2027.

La Lega di competenza dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi:

1) il parere sulle istanze in deroga da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;

2) la certificazione dell’impianto sportivo indicato dalla società, attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” negli allegati sub A), sub B), sub C), previsti per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2025/2026, se non se ne rendano necessarie ulteriori. In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e SportiviOrganizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega di competenza.

D) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2026/2027 sia nel corso della stagione sportiva 2026/2027, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l’impianto sportivo abituale e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2) e 3). La Lega di competenza dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi: che l’impianto sportivo indicato dalla società rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” negli allegati sub A), sub B), sub

C), previsti per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2025/2026, se non se ne rendano necessarie ulteriori. In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega di competenza.

C) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve entro il termine del 22 giugno 2026:

1) fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il parere sulle istanze in deroga, di cui al paragrafo I) lettera B), da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;

2) certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l’impianto sportivo indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’ allegato sub C). La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2025/2026, se non se ne rendano necessarie ulteriori. Nel caso in cui la società sia una neopromossa al Campionato di Serie C, la certificazione dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione della regular season 2025/2026.

VI) DISPOSIZIONI FINALI

A) Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi I) e III) effettuati successivamente al termine perentorio del 16 giugno 2026, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.

B) L’inosservanza del termine perentorio del 16 giugno 2026, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti paragrafi I) e III) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2026/2027.

TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C

A) Le società devono, entro il termine perentorio del 16 giugno 2026, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2026/2027:

a) l’impegno a partecipare alle Competizioni Primavera;

b) l’impegno a partecipare al:

i) Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, nei casi previsti dalla disciplina inerente l’attività agonistica emanata annualmente dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

ii) Campionato Nazionale Under 17;

iii) Campionato Nazionale Under 16, per le sole società di Serie A e Serie B;

iv) Campionato Nazionale Under 15;

c) l’impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla FIGC legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2026/2027.

 In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

d) l’impegno a tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence, per le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini. In caso di accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2026/2027 per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini, la società legata a quella richiedente la Licenza Nazionale dovrà tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence;

e) l’impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all’attività mista, le categorie maschili di riferimento per l’adempimento del criterio sono individuate rispettivamente nella categoria Under 14 (Giovanissimi “Fascia B”) e nella categoria Under 13 (Esordienti).

L’impegno, in alternativa, è rispettato se la società richiedente la Licenza Nazionale entro il termine del 30 novembre 2026:

TITOLO IV): DECISIONI E RICORSI

La Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche istituita ai sensi dell’art. 13 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il 30 giugno 2026, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe di competenza, verificato l’assolvimento degli adempimenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alla Segreteria Generale della FIGC i pareri di loro competenza.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio federale in data 1° luglio 2026. Avverso la decisione del Consiglio federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2026/2027, è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall’apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1752 del Consiglio Nazionale del 16 febbraio 2024 e pubblicato sul sito del CONI.