Ordinanza Regione Calabria: ulteriori misure prevenzione Covid, obbligo mascherine in luoghi chiusi

09.08.2020 14:35 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
Ordinanza Regione Calabria: ulteriori misure prevenzione Covid, obbligo mascherine in luoghi chiusi

Ordinanza numero 59 dell'8 agosto del presidente della Regione Calabria Santelli, in merito alle ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, valide sino al prossimo 7 settembre:

-E’ consentito lo svolgimento delle attività Economiche e Produttive di cui all’allegato 9 del DPCM 7 agosto 2020, nel rispetto delle misure fissate nel documento n. 20/151/CR10a/COV19 della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, per come integrate dall’allegato 1 dell’Ordinanza n. 58/2020, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l’applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale.

- Sono fatte salve le Circolari del Dipartimento Tutela della Salute inerenti le attività produttive, già richiamate nell’Ordinanza n. 51/2020; 2. Per tutte le attività, continuano ad applicarsi le misure previste nei protocolli e linee guida nazionali, riportate in particolare, negli allegati dall’8 al 20 al DPCM 7 agosto 2020, integrati dalle disposizioni regionali vigenti alla data di approvazione della presente Ordinanza. 3. Restano efficaci e vigenti le disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 57/2020 e il relativo allegato 1 “Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico”. 4. Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- È fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, delle norme sulla distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nei luoghi all’aperto nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

5. Sono confermati:

a. l’obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale per come stabilito nelle Ordinanze n. 49/2020, n. 51/2020 e 55/2020;

b. il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto o con febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante;

c. il divieto di spostamento, d'ingresso e il transito nel territorio regionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi individuati ai sensi dell’articolo 4 del DPCM 7 agosto 2020 e alle eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni agli allegati di riferimento;

d. le limitazioni e le misure di cui agli articoli 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, da adottarsi nei confronti delle persone fisiche provenienti da Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20 al DPCM stesso;

e. l'obbligo di isolamento fiduciario/quarantena domiciliare precauzionale con sorveglianza sanitaria a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, nelle situazioni e con le modalità fissate dalla regolamentazione regionale vigente, nonché con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 6 del DPCM 7 agosto 2020, prevedendo l’esecuzione del tampone rino-faringeo alle persone fisiche interessate;

f. lo screening da proporre quale attività preventiva ad un congruo numero di soggetti censiti sul portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina emergenzacovid.regione.calabria.it, inclusi coloro che abbiano espresso la volontà di aderire in sede di censimento per l’arrivo in regione Calabria, da effettuarsi sulla base delle evidenze acquisite dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, nonché lo screening propedeutico alle attività di ricovero, alle pratiche anestesiologiche in sedazione profonda e/o a procedure invasive anche non chirurgiche, secondo gli indirizzi operativi in allegato 1 alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale.

6. E’ consentita la ripresa in presenza dei corsi di accompagnamento alla nascita, rispettando le misure di distanziamento interpersonale, di igiene e con l’uso dei dispositivi di protezione individuale, secondo gli indirizzi forniti dal competente Settore regionale;

7. È dato mandato ai Delegati del Soggetto Attuatore di cui all’Ordinanza n. 50/2020 per:

- rafforzare le azioni di controllo sul territorio per il puntuale rispetto delle misure anti COVID19 e l’adozione dei conseguenti provvedimenti nelle attività produttive, commerciali e nei luoghi di lavoro, nonché per il rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata;

-garantire il coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale per le attività di screening previste a livello nazionale e per il monitoraggio delle misure finalizzate alla ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, in sicurezza.

8. Il mancato rispetto delle misure contenute nella presente Ordinanza, oltre che nelle ulteriori disposizioni nazionali e regionali, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge