Covid-19, nuova ordinanza aree a rischio: la Calabria resta in giallo

06.03.2021 12:10 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
Covid-19, nuova ordinanza aree a rischio: la Calabria resta in giallo

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, il 5 marzo 2021 ha firmato due nuove Ordinanze volte a contenere la diffusione dell'epidemia da nuovo coronavirus.

I provvedimenti entreranno in vigore lunedì 8 marzo 2021. La Regione Calabria resta in zona gialla.

La prima Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Campania.

La seconda Ordinanza dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e la proroga della zona arancione per l'Emilia Romagna.

I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dall'8 marzo 2021 è la seguente:

area gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta

area arancione: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Veneto

area rossa: Basilicata, Campania, Molise

area bianca: Sardegna

ZONA GIALLA, COSA SI PUÒ FARE - Nel dettaglio, le prescrizioni per la zona gialla:

Spostamenti

Ci si può spostare tra le 5 e le ore 22, all'interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta in vigore anche il cosiddetto "coprifuoco": dalle 22 alle 5 ci si può spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Bar e ristoranti

É possibile consumare cibi e bevande all'interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5 alle 18. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma è vietata in questa fascia oraria agli esecenti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.

Attività commerciali al dettaglio e centri commerciali

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Vanno comunque rispettate le norme sul distanziamento, sugli ingressi scaglionati e sulla sosta nei locali solo per il tempo necessario all'acquisto dei beni.