SERIE C 2020-2021, tutti gli adempimenti per iscrizione squadre retrocesse dalla B: i dettagli

28.07.2020 18:00 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
SERIE C 2020-2021, tutti gli adempimenti per iscrizione squadre retrocesse dalla B: i dettagli
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© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

La Lega Pro ha reso noti gli adempimenti per l'iscrizione alla serie C 2020-2021 per i club retrocessi dalla serie B.

Ecco tutti i dettagli.

AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE C 2020/2021 PER LE SOCIETÀ RETROCESSE IN SERIE C AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Facendo seguito alle disposizioni di cui al C.U. F.I.G.C. n. 25/A del 24 luglio 2020, che ha modificato il Titolo V del Sistema Licenze Nazionali pubblicato con C.U. n. 248/A del 26 Giugno 2020, disponendo che, per le sole società retrocesse in Serie C al termine della stagione sportiva 2019/2020, il termine perentorio del 5 agosto 2020 previsto dai precedenti Titoli I, II e III è sostituito dal termine perentorio del 24 agosto 2020, a parziale modifica e integrazione del C.U. n. 313/L del 10 luglio 2020 si riportano di seguito le disposizioni – afferenti criteri legali ed economico-finanziari, criteri infrastrutturali e criteri sportivi ed organizzativi - previste dalla F.I.G.C. per il rilascio della Licenza Nazionale relativa alla stagione sportiva 2020/2021 alle quali devono ottemperare le suddette società, in possesso del necessario titolo sportivo, per ottenere l’ammissione al Campionato Serie C. L’inosservanza del termine perentorio del 24 Agosto 2020, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti di cui al Titolo I), par. I, lett. A, B, D par. II, lett. A, C, E e G, Titolo II), lett. A e Titolo III), lett. A del Sistema Licenze Nazionali determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato Serie C 2020/2021. 1. Adempimenti legali ed economico-finanziari Le società sportive retrocesse in Serie C sono tenute ad attenersi, ai fini della predisposizione e del deposito della documentazione per l’ammissione al campionato, alle disposizioni che, per la stagione sportiva 2020/2021, il Consiglio Federale ha emanato, con l’approvazione del Sistema Licenze Nazionali pubblicato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 248/A del 26 Giugno 2020 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 282/L del 27 giugno 2020), così come modificato con il sopra citato C.U. n. 25/A del 24 luglio 2020.

Tenuto conto, pertanto, delle disposizioni inderogabili fissate nel Sistema Licenze Nazionali, le società sportive retrocesse in Serie C, con riferimento agli adempimenti previsti nei confronti della Lega Pro, entro il termine del 24 agosto 2020, devono:

A) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato Serie C 2020/2021, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale le società retrocesse in Serie C devono provvedere al versamento della quota associativa alla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle quote di partecipazione al Campionato Serie C. Si rappresenta sin d’ora che, contestualmente alla domanda di ammissione, dovranno esser depositati i titoli di pagamento delle predette quote nei termini e con le modalità indicate al punto A.4 che segue.

A.1) Il deposito della domanda di ammissione entro il termine ultimo ed essenziale del 24 agosto 2020 è inderogabile e perentorio; ai sensi di quanto previsto dalla disposizione di cui al Titolo I lett. F) del Sistema Licenze Nazionali 2020/2021, il termine è posto a pena di decadenza e, pertanto, la sua inosservanza determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato Serie C 2020/2021.

A.2) La domanda di ammissione al Campionato Serie C 2020/2021 contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale, predisposta in conformità al modello allegato al presente comunicato (e comunque scaricabile dal sito internet di Lega Pro), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore della società sportiva e depositata, presso la sede della Lega Pro, unitamente ai predetti titoli di pagamento. Qualora il deposito venga effettuato tramite fax o posta elettronica certificata con firma digitale in formato p7m, la società è tenuta a far pervenire successivamente l’originale della domanda di ammissione. Il modulo contenente la domanda di ammissione, in quanto utilizzato indistintamente da ogni società sportiva in possesso del titolo per partecipare al campionato, non potrà essere oggetto di modifiche e/o correzioni e/o integrazioni.

A.3) La sottoscrizione della domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio che deve, altresì, attestare la sussistenza dei poteri di legale rappresentanza in capo al soggetto sottoscrittore.

A.4) L’importo complessivamente dovuto ai fini dell’ammissione, per la stagione sportiva 2020/2021, è costituito da una quota associativa (associazione alla Lega Pro) e da una quota di partecipazione al Campionato Serie C (che consente la disputa delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Pro nella medesima stagione).

Per le sole società sportive che non erano associate alla Lega Pro nella stagione 2019/2020 è previsto il versamento di una ulteriore quota straordinaria di prima partecipazione al Campionato Serie C. Società non associata alla Lega Pro nella stagione 2019/2020

- Quota associativa € 5.000,00

- Quota straordinaria di prima partecipazione al Campionato Serie C € 45.000,00

- Quota di partecipazione competizioni ufficiali Lega Pro € 55.000,00 ------------------ Totale € 105.000,00

Termini di versamento: - € 5.000,00, a titolo di quota associativa, da versarsi, contestualmente al deposito della domanda di ammissione al Campionato, entro e non oltre il 24 agosto 2020, unicamente con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

- € 45.000,00, a titolo di quota straordinaria di prima partecipazione da versarsi, contestualmente al deposito della domanda di ammissione al Campionato, entro e non oltre il 24 agosto 2020, unicamente con assegno circolare non trasferibile intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

- € 55.000,00, a titolo di quota di partecipazione, da versarsi, tramite bonifico bancario, in n. 10 ratei di € 5.500,00 ciascuno, a partire dal 5/9/2020 e con termine al 5/6/2021; in difetto di versamento i singoli ratei verranno iscritti “a debito” sulla scheda conto/campionato della società sportiva, alle scadenze sopra indicate.

I pagamenti disposti tramite bonifico bancario, per il versamento di ciascun rateo, dovranno essere effettuati sul conto corrente della Lega Italiana Calcio Professionistico. Le società sportive che, in forza delle suddette disposizioni, debbono versare, per la stagione sportiva 2020/2021, la quota straordinaria di prima partecipazione al Campionato Serie C, hanno diritto al rimborso di tale quota, nella misura del 50%, nel caso in cui le stesse, al termine della medesima stagione sportiva, retrocedano e vengano ammesse a partecipare al campionato della categoria inferiore (LND).

Si precisa che tale rimborso, da corrispondersi entro il 31 dicembre 2021, non è previsto a favore di quelle società sportive che, ancorché si trovino a disputare il campionato della LND nella stagione sportiva 2021/2022, abbiano subito penalizzazioni o altri provvedimenti disciplinari da parte di organi di Giustizia Sportiva relativi alla precedente stagione (fatta eccezione per i provvedimenti del Giudice Sportivo).

B) Depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di euro 350.000,00, rilasciata da: a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; b) società assicurative che:

b1) siano iscritte nell’Albo IVASS;

b2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private;

b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standards & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00. L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l’ente emittente. B.1) Si precisa che non potrà farsi luogo, per quanto riguarda detta garanzia, ad operazioni di compensazione con eventuali crediti esistenti presso la Lega, con utilizzo di saldi attivi della campagna trasferimenti o con altri crediti comunque vantati a qualsivoglia titolo.

B.2) La garanzia richiesta per l'ammissione al Campionato dovrà essere rilasciata nell'interesse delle società, fermo restando che l'eventuale escussione non potrà mai realizzare indebitamento della società verso la garante, essendo l’eventuale controgaranzia prestata da terzi.

B.3) La garanzia deve esplicare efficacia fino a tutto il 2 novembre 2021 e deve essere redatta dalla garante su propria carta intestata in conformità ai modelli rispettivamente predisposti per banche, società assicurative e società ex art. 106 TUB, resi disponibili dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 3/A del 3 luglio 2020 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 303/L del 3 luglio 2020) e scaricabili dal sito internet della Lega; il testo della garanzia non potrà essere oggetto di modifiche e/o correzioni e/o integrazioni rispetto al modello predisposto in quanto le pattuizioni contrattuali ivi previste sono essenziali ed inderogabili.

B.4.) Nel caso in cui la società sportiva che richiede l’ammissione intenda depositare una fideiussione a prima richiesta rilasciata da società assicurative ai sensi del par. B. lett b) del presente Comunicato, la stessa sarà tenuta altresì a depositare, in allegato al contratto di garanzia, dichiarazione dell’Istituto assicurativo comprovante la sussistenza dei requisiti di cui al Titolo I, Par. II, lett. A, numero 2, lett. b) del Sistema Licenze Nazionali 2020/2021, riportati al paragrafo B) del presente Comunicato, nonché idonea documentazione a supporto e precisamente: - iscrizione all’Albo IVASS; - autorizzazione all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2 comma 3 del Codice delle assicurazioni private; - certificazione del rating assegnato; - documento SFCR.

B.5) Come previsto al par. 18 dell’allegato A) al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 222/A del 15 Giugno 2020 (in C.U. Lega n. 273/L del 16 giugno 2020), qualora nel corso della stagione sportiva il “monte ingaggi” di una società (compensi lordi, fissi e variabili dei tesserati) superi l’importo di euro 1.000.000,00, la stessa dovrà depositare una o più fideiussioni integrative, redatte secondo il modello predisposto dalla Lega Pro e reso noto successivamente, a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto al suddetto massimale; l’omesso deposito della fideiussione integrativa non consentirà la ratifica dei contratti i cui compensi lordi, fissi e variabili determineranno il superamento del massimale. Ai fini del raggiungimento del massimale non concorrono i compensi variabili lordi relativi ai premi pattuiti tra tesserati e società al raggiungimento di un determinato numero di goal o al conseguimento della promozione al campionato superiore. Per la disciplina e i termini di deposito delle garanzie integrative si richiama quanto espressamente disposto ai par. 18 e 19 dell’allegato A) al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 222/A del 15 Giugno 2020.

C) Depositare la “dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso di promozione alla Serie B” e/o ammissione ad una lega superiore nella stagione sportiva 2021/2022. La dichiarazione di tale espressa accettazione risulta testualmente già inserita nel modello previsto per la domanda di ammissione al Campionato per la stagione 2020/2021 e vincola la società per le tre stagioni sportive successive, sempre che la stessa rimanga nell’organico della Serie B o della Serie A.

C.1) Si conferma, pertanto, la normativa che prevede, a carico della società partecipante al Campionato Serie C 2020/2021, nel caso di promozione della stessa in Serie B al termine del suddetto Campionato e/o ammissione ad una lega superiore nella stagione 2021/2022, una minor contribuzione (distribuzione di proventi) da parte della Lega competente per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, e 2023/2024, sempre che la società sportiva rimanga nell’organico della Serie B o della Serie A nelle predette stagioni. La minor contribuzione andrà a costituire il c.d. “contributo di mutualità”, che sarà pari ad € 516.456,90 per stagione sportiva, nel caso in cui la promozione consegua alla classificazione al primo posto del girone di appartenenza (comunque conseguito) e ad € 774.685,35 per stagione sportiva, nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione dopo la disputa dei play Off, ovvero in qualsiasi altro caso di accesso, anche per eventuale ripescaggio, alla Lega superiore. Gli indicati importi dovranno essere trattenuti dalla Lega competente e da questa versati alla Lega Pro in due tranche di uguale importo, la prima entro il 1° dicembre e la seconda entro il 1° giugno della stagione sportiva successiva.

C.2) Le disposizioni regolamentari, confermate anche per la stagione sportiva 2020/2021, prevedono, altresì, che le società retrocesse alla Lega Pro non debbano percepire importi a titolo di “contributo di mutualità” nelle tre stagioni sportive successive alla retrocessione dalle Serie superiori.

D) Depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti (ovvero dal presidente del collegio sindacale o dal presidente del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico), attestante l’assolvimento del pagamento di tutti i debiti maturati nei confronti di società affiliate alla F.I.G.C. e di tutti i debiti derivanti da pronunce, anche se non passate in giudicato, emesse dagli Organi Federali e per le quali, alla data del 24 agosto 2020, non saranno ancora spirati i termini previsti dall’art. 31 comma 11 del C.G.S.

****** Si rappresenta che, anche nella stagione sportiva 2020/2021, il Sistema Licenze Nazionali adottato dalla F.I.G.C. impone l’effettuazione degli adempimenti ivi previsti entro termini essenziali e perentori talché, in caso di inadempimenti e/o adempimenti tardivi, non verrà concessa la Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato Serie C ******

2. Impiantistica e organizzazione societaria

Per quanto concerne i Criteri Infrastrutturali (Titolo II) ed i Criteri Sportivi e Organizzativi (Titolo III) di cui al Sistema Licenze Nazionali 2020/2021, si richiama in toto quanto disposto dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020 (in Comunicato Ufficiale di Lega n. 282/L del 27 giugno 2020), così come modificato con il sopra citato C.U. n. 25/A del 24 luglio 2020. In ogni caso, le società sportive retrocesse in Serie C sono obbligate a depositare anche presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 17 agosto 2020, tutta la documentazione relativa all’impianto sportivo inviata alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della F.I.G.C., ovvero: - la dichiarazione di disponibilità dell’impianto sportivo, rilasciata dall’Ente proprietario dello stesso;

- la licenza d’uso ex art. 68 del TULPS, con indicazione della capienza e specificazione del numero dei posti nei vari settori (inclusi quelli riservati alla stampa sportiva e agli spettatori diversamente abili) corrispondenti al verbale della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, valida per tutta l’attività agonistica organizzata dalla Lega Pro, ivi comprese espressamente le eventuali gare di Play Off e Play Out, nel rispetto di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020;

- i verbali rilasciati dalle competenti Commissioni Provinciali o Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ex art. 80 del TULPS e richiamati nella licenza d’uso; - l’eventuale istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività, per la stagione sportiva 2020/2021, in un impianto non ubicato nel proprio comune, ma situato comunque nella regione in cui ha sede la società ovvero in una regione confinante, qualora la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune; l’istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui ai punti che precedono nonché dal nulla osta del Prefetto relativamente all’impianto prescelto. L’inosservanza del termine perentorio del 24 agosto 2020, anche con riferimento a uno solo degli adempimenti previsti nei confronti della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale per il Campionato Serie C 2020/2021.

Inoltre, entro il 17 agosto 2020, devono essere trasmessi alla Lega Italiana Calcio Professionistico i seguenti documenti in quanto necessari per la certificazione del rispetto dei criteri infrastrutturali, come da allegato A) al Sistema Licenze Nazionali 2020/2021:

- copia dei contratti per la fornitura dei servizi di ticketing (bigliettazione nominativa), controllo accessi (tornelli o palmari) e stewarding per la stagione 2020/2021. Nel caso in cui i contratti non risultino ancora sottoscritti, la società dovrà trasmettere, per ciascun rapporto di fornitura, dichiarazione, come da modello allegato al presente Comunicato, contenente l’impegno a far pervenire in Lega, almeno una settimana prima dell’inizio dell’attività agonistica ufficiale, la copia del contratto sottoscritto;

- certificazione dell’accettazione, da parte delle autorità competenti per l’ordine pubblico, del sistema di videosorveglianza e delle soluzioni adottate per la separazione strutturale delle tifoserie (recinzione dell’area riservata o “di prefiltraggio”);

- certificato FIFA Quality PRO in corso di validità, in caso di utilizzo di stadio dotato di manto erboso artificiale;

- certificazione, avente data non antecedente il 1° luglio 2019, delle dimensioni del rettangolo di gioco, con sottoscrizione da parte di tecnico abilitato di una tabella conforme al modello allegato;

- dichiarazione impegnativa al mantenimento in efficienza del terreno di gioco, con autorizzazione ad interventi in surroga da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico qualora ritenuti necessari da quest’ultima, con riaddebito delle spese;

- dichiarazione impegnativa a provvedere, in caso di precipitazioni nevose, allo sgombero della neve fino a 24 ore prima dell’orario ufficiale previsto per l’inizio della gara;

- certificazione, avente data non antecedente il 1° luglio 2018, dei livelli d’illuminamento garantiti dal relativo impianto, con sottoscrizione da parte di tecnico abilitato di una tabella dei valori d’illuminamento conforme al modello allegato; nella stessa certificazione dovrà essere attestata la presenza permanente, nell’impianto, di due sorgenti di alimentazione elettrica distinte, una delle quali costituita da un gruppo elettrogeno in grado di garantire il ripristino di almeno i 2/3 dei valori minimi richiesti per l’illuminazione del terreno di gioco in caso di assenza di alimentazione da sorgente primaria; - certificazione delle “proprietà antiscivolo” della pavimentazione degli spogliatoi squadre ed arbitri e della pavimentazione del percorso che dagli stessi conduce al terreno di gioco;

- pianta dello stadio con indicazione, per ciascun settore, della capienza così come risultante dalla licenza d’uso ex art. 68 del TULPS valida per la stagione 2020/2021 e, per ciascun settore, del numero di sedute individuali (seggiolini) presenti, come da modello allegato. 3. Ulteriore documentazione da depositare entro il 24 agosto 2020

Entro il 24 agosto 2020 le società sportive retrocesse in Serie C devono depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, unitamente alla domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) modulo “Censimento” sottoscritto da tutti i dirigenti e collaboratori ivi inseriti, corredato da copia dello Statuto vigente;

b) modulo “Organi statutari di rappresentanza legale e poteri di firma”, sottoscritto dai soggetti ivi inseriti e corredato dalla visura camerale vigente, da copia autentica del verbale dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione nel corso dei quali sono intervenute le nomine degli organi suddetti, nonché le eventuali deleghe o procure conferite;

c) modulo “Foglio Notizie”;

d) modulo “Autocertificazione ex art. 22 bis N.O.I.F.”, che dovrà essere sottoscritto da tutti i dirigenti e collaboratori della società, unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità di ogni singolo interessato;

e) modulo “Dichiarazione di conformità impianto e servizi”;

Tutta la modulistica di cui al presente paragrafo è scaricabile dal sito internet della Lega Pro. 4. Codice di Autoregolamentazione Con la domanda di ammissione al Campionato, le società sportive si impegnano, incondizionatamente sin dal momento dell’ammissione, a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro 2020/2021, che verrà approvato dalla Assemblea delle società e reso noto con successivo Comunicato Ufficiale. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo, la società sportiva sarà tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva.

5. Codice Etico

Le società sportive, in forza di quanto previsto nella domanda di ammissione al Campionato, aderiscono incondizionatamente al Codice Etico vigente della Lega Pro e si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute. Le società sportive sono, altresì, obbligate a richiedere a tutti i tesserati, quale condizione necessaria per la stipula del contratto di tesseramento, l’accettazione incondizionata del Codice Etico della Lega Pro e l’impegno degli stessi ad accettare le relative prescrizioni. La disposizione regolamentare di cui al paragrafo che precede potrà ritenersi assolta con la sottoscrizione del tesserato in calce ovvero sul frontespizio del Codice Etico che dovrà restare depositato presso la sede della società sportiva. L’inottemperanza alle disposizioni di cui al presente paragrafo non costituisce motivo di invalidità/nullità/annullabilità del contratto di tesseramento, ma la società sportiva sarà tenuta a rispondere di tale violazione dinanzi al competente Organo di Giustizia Sportiva.