REGGINA - Il comunicato della Corte di Giustizia in merito ai ricorsi della società amaranto
Il comunicato ufficiale pubblicato dalla Federazione in merito alle decisioni prese, quest'oggi, dalla Corte di Giustizia Federale sul caso Reggina.
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONE L.N.P. – Serie A - Serie B
RIUNIONE VENERDÌ 16 MAGGIO 2014
1.Ricorso REGGINA CALCIO
avverso le sanzioni:
-inibizione per mesi 2 alsig. Giuseppe Ranieri;
-penalizzazione di punti 1 in classifica dascontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al
proprio legale rappresentante pro-tempore,inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione
dell’art. 85, lett. B,paragrafo VI, N.O.I.F. in relazione all’art. 10,comma 3, C.G.S. (nota n. 5705/680 pf13-14SP/blp del 7.4.2014 – (Delibera della Commissione DisciplinareNazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)
ACCOLTO
e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte.
2. Ricorso REGGINA CALCIO avverso le sanzioni:
-inibizione per mesi 5 al sig. Giuseppe Ranieri,per violazione dell’art. 85, lett. B, paragrafo VI/VII, N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S.;
-inibizione per mesi 2 al sig. Sergio Giordano,per violazione dell’art. 8, comma 1, C.G.S.;
-penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e ammenda di € 7.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore, inflitte seguito deferimenti del Procuratore Federale ((nota n. 6069/707 pf13-14 SP/blp del 22.4.2014). (nota n. 6070/694 pf13-14 SP/blp del
PARZIALMENTE ACCOLTO
e, per l’effetto:
- riduce a 1 punto di penalizzazione in classifica la sanzione inflitta alla reclamante;
- ridetermina in mesi 2 l’inibizione inflitta al Sig. Giuseppe Ranieri.
Annulla per il resto.