REGGINA - Il comunicato della Corte di Giustizia in merito ai ricorsi della società amaranto

16.05.2014 18:30 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
REGGINA - Il comunicato della Corte di Giustizia in merito ai ricorsi della società amaranto
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© foto di Luigi Gasia

Il comunicato ufficiale pubblicato dalla Federazione in merito alle decisioni prese, quest'oggi, dalla Corte di Giustizia Federale sul caso Reggina.

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONE L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE VENERDÌ 16 MAGGIO 2014

1.Ricorso REGGINA CALCIO
avverso le sanzioni:

-inibizione per mesi 2 alsig. Giuseppe Ranieri;
-penalizzazione di punti 1 in classifica dascontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al
proprio legale rappresentante pro-tempore,inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione
dell’art. 85, lett. B,paragrafo VI, N.O.I.F. in relazione all’art. 10,comma 3, C.G.S. (nota n. 5705/680 pf13-14SP/blp del 7.4.2014 – (Delibera della Commissione DisciplinareNazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

ACCOLTO

e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte.

 

2. Ricorso REGGINA CALCIO avverso le sanzioni:

-inibizione per mesi 5 al sig. Giuseppe Ranieri,per violazione dell’art. 85, lett. B, paragrafo VI/VII, N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S.;

-inibizione per mesi 2 al sig. Sergio Giordano,per violazione dell’art. 8, comma 1, C.G.S.;
-penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014 e ammenda di € 7.000,00 alla reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore, inflitte seguito deferimenti del Procuratore Federale ((nota n. 6069/707 pf13-14 SP/blp del 22.4.2014). (nota n. 6070/694 pf13-14 SP/blp del

PARZIALMENTE ACCOLTO

e, per l’effetto:
- riduce a 1 punto di penalizzazione in classifica la sanzione inflitta alla reclamante;
- ridetermina in mesi 2 l’inibizione inflitta al Sig. Giuseppe Ranieri.

Annulla per il resto.