REGGINA, VERGOGNA ULTRAS - Cosa rischia il club? Ecco le possibili sanzioni

30.10.2017 15:45 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
REGGINA, VERGOGNA ULTRAS - Cosa rischia il club? Ecco le possibili sanzioni
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Reggina, olte ai provvedimenti delle Autorità sugli autori della poco edificante coreografia pensata in occasione di Reggina-Catania, si attendono le decisioni del Giudice Sportivo.

La fattispecie è ovviamente abbastanza grave, in ballo c'è il possibile atto di discriminazione territoriale e l'interruzione della gara, causa fitto lancio di fumogeni e mortaretti, per circa 3 minuti. Il Giudice deciderà anche in base alle relazioni dei delegati di Lega e dell'arbitro della gara.

Sostanzialmente complicato, leggendo i regolamenti, una squalifica del Granillo o anche una squalifica del settore Curva Sud: ma toccherà al Giudice Sportivo leggere attentamente le relazioni dei delegati presenti al Granillo.

A stabilire sanzioni e casi specifici, arriva in ausilio il Codice di Giustizia Sportiva. Ecco gli articoli che decideranno la sanzione a carico del club:

 

ARTICOLO 11 - Responsabilità per comportamenti discriminatori

Comma 1: "Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori".

Comma 3: "Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni,scritte,simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione".

 

ARTICOLO 12 - Prevenzione di fatti violenti

Comma 2: "Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate".

Comma 3: "Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale".

Comma 4: "Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1".

Comma 6: "...ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1".

 

ARTICOLO 13 - Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori  

Comma 1: "La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;

b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;

c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;

d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;

e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società

 

ARTICOLO 14 - Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori  

Comma 1: "Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone".

Comma 2: "Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C".

 

ARTICOLO 18 - Sanzioni a carico delle società

Comma 1: "Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

a) ammonizione;  

b) ammenda;

c) ammenda con diffida;

d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;

e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;

f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;

 

Il comma 6 dell'articolo 12 cita testualmente: "...nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1".