REGGINA CALCIO - Esercizio provvisorio e dintorni: il meccanismo dell'articolo 104 della Legge Fallimentare

09.06.2016 12:40 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
REGGINA CALCIO - Esercizio provvisorio e dintorni: il meccanismo dell'articolo 104 della Legge Fallimentare
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

L'apertura della procedura fallimentare della Reggina Calcio 1986 SPA, è una tutela da parte del Tribunale verso i tanti creditori del club amaranto. Mettiamo subito ordine alle tante voci e notizie degli ultimi giorni.

I due curatori fallimentari, che a questo punto prendono le redini del club di via delle Industrie, dovranno tutelare i tanti soggetti che reclamano le relative spettanze mai riscosse.

Condemi e Giordano, dovranno innanzitutto effettuare un inventario per stabilire il valore complessivo del club Reggina Calcio.

L'esercizio provvisorio di tre mesi, servirà dunque per cercare innanzitutto di rientrare dai debiti. I curatori, lavoreranno di fatto con il comitato di creditori, che "vigilerà" sull'andamento della curatela fallimentare.

L'esercio provvisorio di tre mesi può essere anche prorogato o comunque, qualora se ne ravvisassero le opportunità, sospeso ove non si raggiungessero risultati tangibili per il rientro del debito. Il comitato dei creditori deve essere informato dal curatore ogni tre mesi sull’andamento dell’esercizio provvisorio dell’impresa e può revocare la propria approvazione, con conseguente interruzione dell’attività. Anche il tribunale fallimentare può ordinare d’ufficio la cessazione dell’esercizio provvisorio, se non ne ravvisa più l’opportunità, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.