REGGINA CALCIO, AL VIA PROCEDURA FALLIMENTARE - Matricola e dintorni: cosa succede adesso, le norme che regolano decadenza e revoca affiliazione

08.06.2016 17:45 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
REGGINA CALCIO, AL VIA PROCEDURA FALLIMENTARE - Matricola e dintorni: cosa succede adesso, le norme che regolano decadenza e revoca affiliazione
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

L'unica ancora di salvataggio delle ultime ore di esistenza della Reggina Calcio 1986 SPA, è stata individuata nella possibilità di incassare eventuali somme future, per l'utilizzo nei campionati Prof di molti elementi nati e cresciuti al Centro Sportivo Sant'Agata.

Infatti, da qualche anno, la FIFA ha introdotto una sorta di premio di valorizzazione, a tutti i club che fanno crescere i calciatori, che poi vanno ad approdare in club di A o comunque internazionali.

La diaspora di tutto il parco calciatori del club amaranto datato luglio 2015, seguito della mancata iscrizione in Lega Pro, ha visto l'approdo in altre squadre di molti elementi cresciuti al Sant'Agata, i vari Gjuci, Puntoriere, Spina, Scionti e compagnia. Un tesoro potenziale per il club, che se avesse continuato l'attività sportiva, avrebbe potuto incassare le suddette somme.

Per salvare la società del via della procedura fallimentare, si è puntato sull'argomentazione di futuri crediti maturabili con la crescita sportiva dei tanti giovani ex amaranto in giro per l'Italia. Intenzione che ha fatto un buco nell'acqua, almeno al momento.

Infatti, quei crediti potrebbero essere maturati se restasse in vita la matricola, ovvero non arrivasse nel frattempo la revoca dell'affiliazione della Figc e qualcuno acquistasse il ramo sportivo della società, con tutti gli oneri annessi che ne conseguono.

La decadenza e la revoca dell'affiliazione di una società calcistica, sono regolate dall'articolo 16 delle Norme Organizzative Federali Interne della Federazione Italiana Gioco Calcio, che riportiamo integralmente. C'è da sottolineare come il presidente federale, sempre in base alla norma, ha un discreto spazio discrezionale per decidere sulla revoca o mantenimento dell'affiliazione:

1. La decadenza e la revoca della affiliazione sono deliberate dal Presidente Federale.

2. Le società decadono dall'affiliazione alla F.I.G.C.:

a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;

b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l’affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l’ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

3. La revoca dell'affiliazione di una società per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;

b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;

c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;

d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.

5. II Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

6. Il presidente federale delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

Norma transitoria: Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6, si applica la precedente disposizione.

7. II Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.