Reggina deferita, gli articoli del CGS contestati al club: cosa prevedono le violazioni

La FIGC ha deferito la Reggina a causa del mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022. Si tratta delle competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre).
Gli amaranto sono accusati di aver violato l’art. 33, comma 4, del C.G.S., che recita:
4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali.
Alla lettera d) del comma in questione, si riporta:
d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
La lettera g), comma 1 dell'articolo 1 recita:
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
FUTURE INADEMPIENZE - In attesa dell'omologa del Tribunale in merito alla ristrutturazione del debito, la Reggina rischia di saltare altre scadenze. Intanto è saltata quella Inps del 16 marzo, questo prevede il CGS in caso di violazioni:
f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo‐30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio‐30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.