Il caso giurisprudenza (in primo grado) della Juve Stabia: i motivi di quella decisione e i punti di contatto con il caso Reggina

30.03.2023 11:20 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
Il caso giurisprudenza (in primo grado) della Juve Stabia: i motivi di quella decisione e i punti di contatto con il caso Reggina
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© foto di Luigi Gasia

C'è un caso che ha già fatto giurisprudenza, quanto meno in ambito di primo grado della giustizia sportiva, sul rapporto tra ordinamento federale e ordinamento civilistico e in particolare nella fattispecie del Codice di Crisi dell'Impresa (al quale ha aderito la Reggina): quello della Juve Stabia.

Il club campano ha proposto al Tribunale di Castellammare la ristrutturazione del debito al 30 giugno 2021 e dunque ha saltato il pagamento Irpef-Inps del 16 febbraio. Quella fattispecie era ancor più particolare di quella della Reggina di oggi. Infatti, la richiesta di ristrutturazione e la relativa "cristallizzazione" dei debiti pregressi giunse in data 4 novembre 2021, mentre la FIGC decise le nuove date per le scadenze federali solo il 22 dicembre 2021.

"I principi informatori della giustizia sportiva sono posti al fine di garantire la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, assicurando, tra le altre, il rispetto della leale concorrenza da parte di tutti gli appartenenti all’ordinamento federale. A tal fine l’ordinamento sportivo è retto da un sistema normativo autonomo non necessariamente permeabile ad ogni disposizione dell’ordinamento statale, astrattamente applicabile alla fattispecie di natura disciplinare.

Dal fondamentale principio dell’autonomia della giustizia sportiva discende altresì che una medesima condotta (fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in altra sede giudiziaria), possa essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, laddove ritenuta violativa delle regole poste a fondamento dell’attività sportiva. In tale contesto, i consolidati arresti della giurisprudenza domestica hanno più volte precisato come l’eventuale assenza di violazioni sotto il profilo civilistico non possa escludere tout court l’accertamento di responsabilità disciplinare per la violazione di regole federali

Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la pendenza del procedimento di cui all’art. 182 bis LF, peraltro allo stato sub iudice, non appare idoneo a scriminare l’omesso adempimento di un obbligo federale, imposto proprio al fine di garantire la leale FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO concorrenza tra i suoi appartenenti", scrive il TFN in una parte del dispositivo "Decisione/0134/TFNSD-2021-2022".

Altro passaggio importante di quella sentenza di primo grado, come da dispositivo TFN: "..Relativamente agli adempimenti federali di cui all’atto di deferimento, per quanto non dirimente ai fini della presente decisione, va peraltro rilevato che, da quanto dedotto (ed anche in questo caso non documentato) nel Ricorso per l’omologazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, prodotto in sede di dichiarazioni post CCI, la relazione di attestazione del professionista ex art. 182 bis co. 1 sembrerebbe riferirsi all’esposizione debitoria della società alla data del 30.6.21 (pg. 14 e 15); tale circostanza, confermata dallo stesso dott. Polcino in sede di audizione, laddove precisava che “la situazione debitoria tributaria era cristallizzata alla data del 30.6.2021”, sembrerebbe escludere dalle passività oggetto della proposta di accordo le somme di cui al presente procedimento". La Reggina ha presentato domanda di ristrutturazione del debito da dicembre 2022, quindi cristallizzando la situazione a partire dalla data in questione.

"L’incompleta documentazione a supporto delle devoluzioni difensive, seppur, si ribadisce, irrilevante ai fini della responsabilità disciplinare, non consente comunque al Collegio di valutare l’eventuale inserimento delle esposizioni debitorie in argomento nella proposta di accordo, attualmente pendente in fase di richiesta di omologazione. La stessa società peraltro, nel riscontrare la nota Co.Vi.So.C. del 14.3.22 (come da documento prodotto in sede di audizione), chiariva che, in attesa dell’eventuale perfezionamento della procedura di cui all’art. 182 bis, sarebbe stata comunque in grado di far fronte al fabbisogno finanziario necessario per completare la presente stagione sportiva", la medesima posizione della Reggina, che ha comunque sottolineato, seppur ufficiosamente, di poter disporre delle somme per terminare la stagione sportiva in corso.

Conclude infine il TFN, che ha sanzionato la Juve Stabia con due punti di penalizzazione (ma ricordiamo, si era in regime emergenziale dovuto alla pandemia e la mano della giustizia sportiva è stata più leggera): "Tanto premesso, va rilevato che la violazione disciplinare di cui all’atto di deferimento, accertata ed incontestata nella sua materialità, non possa essere scriminata dalla pendenza della procedura di cui all’art. 182 bis LF, la cui definizione è a tutt’oggi sub iudice, non essendo la stessa ostativa a pagamenti parziali, seppur di debiti preesistenti, soprattutto laddove necessari al regolare svolgimento dell’attività precipua della società sportiva. Sarebbe stato pertanto onere della società, pur in pendenza della suddetta procedura, provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa federale al fine di non incorrere nelle relative sanzioni".

Non mancano, ovviamente, i possibili margini per la difesa, allo stesso tempo esistono prassi e norme (anche dello Stato, vedi la 91/1981) che disciplinano in qualche modo casistiche del genere. Inevitabile però rivedere qualcosa in tale ambito, che rischierebbe certamente di creare corto circuiti di non poco conto all'interno del sistema calcio.