Caso Reggina, l'avvocato Rodella ha difeso la Viterbese: i punti di contatto con la vicenda degli amaranto

22.03.2023 19:20 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
Caso Reggina, l'avvocato Rodella ha difeso la Viterbese: i punti di contatto con la vicenda degli amaranto
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La Reggina si è affidata all'avvocato Paolo Rodella per provare ad evitare, o quanto meno ridurre, la penalizzazione che molti, anche in casa amaranto, danno per assodata, quanto meno in primo grado.

Proprio l'avvocato Rodella si è occupato recentemente di un caso simile, quello della Viterbese, che ha beccato due punti di penalizzazione per "..non aver provveduto, entro il termine del 17 ottobre 2022, al versamento delle rate in scadenza nel periodo luglio-agosto 2022 inerenti alla rateizzazione dei contributi Inps in essere con Agenzia delle Entrate – Riscossione (…), così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF”. 

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Il Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, presieduto da Carlo Sica, si è opposto così alle eccezioni dell'avvocato Rodella che sottolineava "che il caso in questione non è del tutto disciplinato dalle norme federali poiché non è previsto alcun termine di scadenza di pagamento della rateazione riportandosi, in ogni caso, alla memoria difensiva depositata in atti e chiedendo l’accoglimento delle richieste in essa formulate".

Si opponeva in merito il TFN: "...Non appare, infine condivisibile la tesi della difesa secondo la quale l’assenza nell’ordinamento sportivo di una specifica norma impositiva del pagamento, entro il 17 ottobre, delle scadenze di luglio e agosto oggetto di una rateazione impedirebbe FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO l’applicazione di sanzioni in capo ai deferiti. Il mancato pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è assunto dall’ordinamento sportivo a indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, tanto da presidiarne il regolare adempimento con l’indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.).

La ragione di tale interesse risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l’informativa periodica, nonché come precondizione per l’ottenimento del titolo idoneo all’iscrizione al campionato successivo. Non può, allora, dubitarsi che gli artt. 33, comma 4, del CGS e 85 delle NOIF, lett. C), par. V trovino applicazione anche nell’ipotesi di una rateazione in corso. Se, come detto, una società è tenuta al pagamento degli ordinari contributi INPS riferibili ai mesi di Luglio ed Agosto nonché alla relativa comunicazione alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 17 ottobre dello stesso anno, la società stessa sarà vieppiù tenuta, entro la stessa data, a provvedere al pagamento delle rate di Luglio ed Agosto di contributi INPS relativi a precedenti annualità in relazioni ai quali la società si è giovata di un pluriennale piano di ammortamento.

Ragionando diversamente la società trarrebbe il doppio giovamento di vedersi rateizzare le somme dovute e di poter provvedere al pagamento delle rate senza rispettare i termini stabiliti per i competitori con ciò violando, tra l’altro, i principi della lealtà sportiva e la par condicio di tutti i partecipanti alla competizione ed impedendo agli organi a ciò deputati di effettuare i suindicati monitoraggi e verifiche".

La penalizzazione è stata poi confermata dalla Corte Federale d'Appello, che tra le ragioni del rigetto del ricorso ha sottolineato al punto 2)

Sulla asserita impossibilità per i reclamanti di adempiere i contributi INPS non versati. La riconduzione del caso in esame alla fattispecie ampia e omnicomprensiva riferita a qualsiasi forma di tributo INPS ove non assolto prima di cui all’art. 85, lett. c), par. 5, comma 1, rende irrilevante la circostanza che la mora della società reclamante riguardava rate incorporanti anche altri tributi. Perché si configuri l’infrazione disciplinare e scattino le relative sanzioni è sufficiente il mancato pagamento del tributo nel termine previsto che sia poi accertato alla prima scadenza bimestrale utile ai controlli federali (nel nostro caso al 17 ottobre 2022), a prescindere che l’omissione sia avvenuta contestualmente ad altre poste debitorie".

Il caso della Reggina è chiaramente diverso nei fatti, ma va a toccare l'argomentazione del vuoto normativo nell'ordinamento sportivo nel caso di contrasto con "enti terzi", quindi Agenzia delle Entrate (nel caso della Viterbese) e CCII (Codice della Crisi d'Impresa e Insolvenza), trattate dai due organi della giustizia endofederale.

In merito all'ultima questione, il TFN si è espresso (e ha fatto giurisprudenza) nella questione-Juve Stabia, mentre la Corte Federale d'Appello non ha mai trattato la vicenda.