Calciomercato, la regola sul contenimento dei costi: i dettagli della normativa FIGC

30.07.2021 20:35 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
Calciomercato, la regola sul contenimento dei costi: i dettagli della normativa FIGC
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Il calciomercato non è solo quello degli annunci fatti dagli esclusivisti, dalle presunte trattative e dalle dritte fornite da dirigenti amici o altri, ma dietro le quinte vi è tutta una selva di norme e prescrizioni che i club devono pedissequamente rispettare, pena problematiche di ordine economico e sanzionatorio.

La FIGC, sulla scorta delle difficoltà create dalla pandemia, ha regolato la materia con tutta una serie di regole che i sodalizi devono per forza di cose osservare per non incappare in sanzioni, in primis quelle che riguardano lo stop alla possibilità di acquistare nuovi calciatori. Molto importante quella che prevede un tetto agli ingaggi, superato il quale costringerà il club a fornire garanzie ulteriori, in primis nuove fidejussioni.

Si tratta di tecnicismi che potrebbero annoiare il lettore, ma si tratta anche di completezza di informazione: ribadiamo, infatti, che il mercato è anche influenzato da questi aspetti rilevanti e non solo dalle esclusive "roboanti".

Ecco il punto 18 del COMUNICATO UFFICIALE N. 250/A della FIGC, quello riguardante i "TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 PER SOCIETA’ DI SERIE A, B, E SERIE C".

Qualora, nel corso della stagione sportiva 2021/2022, per le società di Serie A e di Serie B, il costo dei compensi lordi - fissi e variabili - dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega (di seguito i “Compensi Lordi Totali“ e i “Tesserati”) superi il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali in essere per la stagione sportiva 2021/2022 e dai contratti scaduti al 30 giugno 2021, così come accertato dalla competente Lega e risultante alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (di seguito il “Massimale”), le stesse dovranno prestare idonea garanzia integrativa a copertura integrale dell’eccedenza rispetto al Massimale così determinato. Tale garanzia dovrà essere fornita esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega di competenza, rilasciata da:

 a) banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia;

b) per le società di Serie A, impresa di assicurazione iscritta nell’Albo IVASS ed autorizzata all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o Ase accertato da Fitch, ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali; ovvero ii) con un rating minimo Baa3 se accertato dalla Moody’s o BBB se accertato da Standards & Poor’s o da Fitch e a condizione che l’impresa di assicurazione possieda un volume premi complessivo nei rami danni non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 e abbia un patrimonio netto non inferiore a Euro 2.000.000.000,00. L’impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell’Autorità di Vigilanza Italiana;

c) per le società di Serie B, impresa di assicurazione iscritta nell’Albo IVASS ed autorizzata all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. In assenza del documento SFCR sopra richiamato, l’impresa di assicurazione deve avere un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra le Leghe e l’ente emittente. Ai fini del calcolo dei Compensi Lordi Totali e del Massimale non concorrono i compensi variabili lordi relativi ai premi pattuiti tra Tesserati e società non determinabili nel loro ammontare massimo raggiungibile e i premi individuali e collettivi legati al conseguimento di un risultato sportivo di squadra. Concorrono nella misura del 100% i corrispettivi premiali per il raggiungimento di un determinato numero di presenze, mentre concorrono al 30% i corrispettivi premiali legati ad altri risultati individuali determinati nel loro ammontare massimo raggiungibile.

Per le società neopromosse in Serie A ed in Serie B al termine della stagione sportiva 2020/2021 il Massimale come sopra determinato sarà aumentato nella misura del 60%, mentre nel caso di retrocessione in Serie B al termine della stagione sportiva 2020/2021 il Massimale sarà diminuito nella misura del 30%. L’ammontare dei Compensi Lordi Totali dovrà essere verificato dalla Lega di competenza alle scadenze sotto indicate.

In caso di superamento del Massimale alla data del 31 luglio 2021, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori ed ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell’eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei Tesserati in essere. In caso di persistente o di nuovo superamento del Massimale non ancora garantito alla data del 31 agosto 2021, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori ed ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell’eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei tesserati in essere.

In caso di persistente o di nuovo superamento del Massimale non ancora garantito alla data del 15 gennaio 2022, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle 16 prestazioni dei calciatori ed ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell’eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei tesserati in essere.

In caso di persistente o di nuovo superamento del Massimale non ancora garantito alla data del 31 gennaio 2022, la società non sarà ammessa ad ulteriori operazioni di acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori ed ad ogni altra operazione di tesseramento sino al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dell’eccedenza attraverso la cessione, risoluzione o rinegoziazione dei contratti dei tesserati in essere.

Il mancato deposito della garanzia integrativa o la mancata copertura dell’eccedenza entro il 15 febbraio 2022 costituisce illecito disciplinare e sarà sanzionato, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore al 20% dell’importo della garanzia integrativa richiesta.

Le presenti disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui l’indicatore di liquidità calcolato secondo quanto previsto dall’art. 85 delle N.O.I.F., al 31 marzo 2021, per la sessione di mercato estiva, e al 30 settembre 2021, per la sessione di mercato invernale, rispetti la misura minima di 0,8. A tal fine, in caso di mancato rispetto di tale misura minima, non sarà preso in considerazione l’eventuale ripristino della stessa attraverso le modalità previste dalla normativa federale.

Norma programmatica Per la stagione sportiva 2022/2023, i Compensi Lordi Totali non potranno eccedere il 90% del Massimale determinato dai contratti pluriennali in essere per la medesima stagione sportiva e dai contratti scaduti al 30 giugno 2022.

Per la stagione sportiva 2023/2024, i Compensi Lordi Totali non potranno eccedere l’80% del Massimale determinato dai contratti pluriennali in essere per la medesima stagione sportiva e dai contratti scaduti al 30 giugno 2023.

20. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell’ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l’art. 10 punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l’art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;

b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o “Giovani di Serie” dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81;

c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti 18 dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’art. 31, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2021-2022;

d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l’organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell’inadempienza verificatasi.