DEFERIMENTO REGGINA - Norme, regolamenti e quant'altro: cosa prevede la normativa federale su pagamenti stipendi, ritenute, contributi e cosa è previsto in caso di inadempimento

Riproponiamo il nostro articolo del 7 aprile, circa il primo deferimento subito dalla Reggina. All'interno, tutte le norme e le scadenze da rispettare.
22.04.2014 15:11 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
DEFERIMENTO REGGINA - Norme, regolamenti e quant'altro: cosa prevede la normativa federale su pagamenti stipendi, ritenute, contributi e cosa è previsto in caso di inadempimento
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© foto di Luigi Gasia

Cerchiamo di fare chiarezza e capire il motivo per il quale la Reggina ha subito il deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, da parte del Procuratore Federale su segnalazione della Covisoc.

Sul dispositivo della Federcalcio, si legge che "per la violazione dell’art. 85, lett. B), paragrafo VI), delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S." è stato deferito il legale rappresentate pro-tempore della società Reggina Calcio, signor Giuseppe Ranieri.

L'articolo 85, lettera B, paragrafo VI delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne Federali), è dedicato a tutte quelle comunicazioni relative alla regolarità dei pagamenti dei vari contributi e stipendi per dipendenti e calciatori. La lettera B, è esclusivamente dedicata agli adempimenti che le società di serie B devono periodicamente far fronte e il paragrafo VI è riservato agli emolumenti da devolvere ai dipendenti del club e ai tesserati. La norma è decisamente inflessibile ed è entrata in vigore da qualche stagione. Vediamo insieme il suo contenuto:

Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del: 
 
-primo bimestre (31 agosto), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto  bimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con 
contratti ratificati; 
-secondo bimestre (31 ottobre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; 
-terzo bimestre (31 dicembre), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; 
-quarto bimestre (28/29 febbraio), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; 
-quinto bimestre (30 aprile), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; 
-sesto bimestre (30 giugno), l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; 
 
I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento dell’iscrizione al campionato. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

 

Nel caso della Reggina, si parla di ritardo nella comunicazione degli avvenuti pagamenti per i mesi di settembre-ottobre 2012, quindi il secondo bimestre.

 

- RITENUTE E CONTRIBUTI:

Il paragrafo successo, il numero VII, è allo stesso tempo molto importante ai fini della regolare gestione del club, sotto l'aspetto del rispetto delle normative federali e riguarda le ritenute e i contributi da corrispondere a norma di legge, nel dettaglio ritenute Irpef, dei contributi Inps e Fondo Fine Carriera.

Anche qui, è specificato tutto nel dettaglio e la preoccupazione, seppur in assenza di un relativo deferimento in merito, riguarda gli eventuali ritardi nei pagamenti o comunicazioni eventualmente non arrivate nei tempi previsti, da parte della società dello Stretto. Le società devono comunicare l'avvenuto adempimento dei loro obblighi, in questo caso riguardanti ritenute e contributi, entro il giorno 16 del secondo mese sccessivo alla chiusura del bimestre. Ecco i vari bimestri:

-primo bimestre (31 agosto), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto bimestre, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; 
-secondo bimestre (31 ottobre), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; 
-terzo bimestre (31 dicembre), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quello precedente ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; 
-quarto bimestre (28/29 febbraio), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; 
-quinto bimestre (30 aprile), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; 
-sesto bimestre (30 giugno), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati 

Entro il prossimo 16 aprile, la Reggina e gli altri club cadetti, devono comunicare il versamento di contributi e ritenute, relative al quarto bimestre, che si chiudeva il 28-29 febbraio scorso.

 

L'articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva, mette in chiavo le eventuali pene per chi si "macchia" di non fatto fronte agli impegni chiesti dalle norme federale. In particolar modo, il comma 3, parla nel dettaglio delle società professionistiche: 

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell’art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l’eventuale recidiva; 

 

Da notare che, l'articolo 18, comma 1, lettera G del C.G.S., prevede la penalizzazione in punti per la mancanza di adempimenti per i quali si è resa protagonista la Reggina Calcio e nel dettaglio:  "penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace  nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente". Nel caso specifico, visto che si parla del bimestre settembre-ottobre 2013, la penalizzazione verrebbe applicataper la stagione in corso. Citando un esempio pratico, il Siena ha subito punti di penalizzazione, tra le altre cose, per inadempimenti del finale della scorsa annata calcistica.

 

-RESPONSABILITA' DIRETTA REGGINA CALCIO:

Nel dispositivo del deferimento, si fa notare il deferimento per responsabilità diretta della Reggina Calcio, per effetto dell'articolo 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ecco il testo dell'articolo richiamato:

"Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali".