Questione Avellino-Reggina del maggio 2014: deferiti ex tesserati irpini, nessun ex amaranto

16.12.2016 12:56 di  Redazione Tuttoreggina  Twitter:    vedi letture
Questione Avellino-Reggina del maggio 2014: deferiti ex tesserati irpini, nessun ex amaranto
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Sono arrivati i deferimenti relativamente alla questione Avellino-Reggina, gara valida per la serie B 2013-2014, secondo la Procura di Napoli "combinata"

Non sono stati segnalati ex calciatori dell'allora Reggina Calcio, mentre sono stati deferiti gli ex calciatori irpini Francesco Millesi e Armando Izzo, oltre che il soggetto Luca Pini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONACA.

Deferito inoltre l'Avellino per responsabilità oggettiva.

Il dispositivo del deferimento dice:

GARA AVELLINO - REGGINA del 25/05/2014 - s.s. 2013/2014 - Campionato di Serie “B” - risultato finale 3 - 0.

- MILLESI Francesco ed IZZO Armando, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.S. AVELLINO 1912 s.r.l., nonché PINI Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONACA, violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S.,

per avere, prima della gara AVELLINO - REGGINA del 25.5.2014, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; 

con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati e l’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda MILLESI Francesco, IZZO Armando e PINI Luca;

- La società U.S. AVELLINO 1912 s.r.l., già A..S. AVELLINO 1912 s.r.l.: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a MILLESI Francesco ed IZZO Armando, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati e dell’alterazione del risultato della gara per quanto riguarda MILLESI Francesco ed IZZO Armando;

- La società A.S.D. ATL. TORBELLAMONACA BREDA, già A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONACA: a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati a PINI Luca con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati al predetto calciatore e dell’alterazione del risultato della gara;