FIGC - Approvato il nuovo Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico: ecco tutti i punti fondamentali

05.04.2019 19:59 di Redazione Tuttoreggina Twitter:    vedi letture
FIGC - Approvato il nuovo  Regolamento sulle acquisizioni  di partecipazioni societarie in ambito professionistico: ecco tutti i punti fondamentali
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Tramite il COMUNICATO UFFICIALE N. 90/A, la FIGC ha reso noto il nuovo Regolamento sulle acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico.

Ecco, punto per punto, i tratti salienti di questo nuovo codice:

1. Le acquisizioni di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o mortis causa, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% del capitale di una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. ed associata ad una delle Leghe professionistiche (di seguito: Acquisizioni), potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria previsti nel presente Regolamento (di seguito: Requisiti). Nel caso in cui gli Acquirenti mortis causa siano più di uno, ciascuno di questi dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria previsti. Detti requisiti dovranno essere soddisfatti anche dai soggetti che detengano il controllo delle persone giuridiche che intendano acquisire la suddetta partecipazione.

2. Requisiti di onorabilità.

I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti):

- non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati puniti con pena edittale massima superiore a 5 anni;

- non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati di cui alla L. 401/1989 ed alla L. 376/2000;

- non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati di truffa ed appropriazione indebita;

- devono sottoporsi, con esito favorevole, alle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche.

- non devono aver ricoperto, negli ultimi cinque anni, il ruolo di socio e/o di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC.

3. Requisiti di solidità finanziaria.

Gli Acquirenti dovranno depositare in F.I.G.C.:

a) la dichiarazione di almeno un istituto di credito di primaria importanza nazionale e/o estera, con il quale abbiano rapporti economici da almeno un anno, che attesti:

- che gli Acquirenti dispongono di buona base finanziaria e riscuotono stima e considerazione presso gli operatori finanziari ed economici;

- che gli Acquirenti sono meritevoli, sotto il profilo bancario, di adeguato fido e che sono soggetti senz'altro validi in ordine agli impegni che assumono;

- che gli Acquirenti hanno sempre assolto i loro impegni con regolarità e puntualità e che, alla data della dichiarazione, sono in possesso di una capacità finanziaria ed economica tale da poter far fronte, in misura proporzionale alla partecipazione acquisita, alle attività di impresa correlate:

i) al fatturato medio conseguito dalla società, nel periodo corrispondente alle ultime tre stagioni sportive, in campionato della medesima categoria in cui milita al momento della acquisizione;

ii) ovvero, in assenza delle condizioni di cui alla precedente lettera i), al fatturato medio societario delle ultime tre stagioni sportive calcolato nell’ambito della Lega di appartenenza della società al momento della acquisizione e che verrà comunicato dalla medesima Lega.

- che le risorse finanziarie impiegate nell’Acquisizione provengono dall’attività economico-sociale degli Acquirenti o dalla disponibilità di altre fonti lecite indicate.

b) fideiussione bancaria, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita.

4. La documentazione attestante i requisiti sopra indicati e la fideiussione bancaria, per le società di Serie B e di Serie C, dovranno essere presentate alla F.I.G.C. entro 30 (trenta) giorni dall’Acquisizione della partecipazione.

5. Il riconoscimento, ai fini sportivi, del trasferimento delle quote e/o delle azioni agli Acquirenti è subordinato alla approvazione da parte del Presidente federale, che si avvale di una Commissione per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai punti 2 e 3. Nessuna attività, a rilevanza federale e/o comunque che determini effetti in ambito federale, potrà essere svolta dagli acquirenti fino alla approvazione da parte della F.I.G.C..

La Commissione è formata da 5 componenti nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche. La Commissione resta in carica per due stagioni sportive. L’esito delle verifiche della Commissione sono trasmesse al Presidente federale, per il seguito di competenza. 5. Entrata in vigore. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C..